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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. Paolo A. Taviano Consigliere, Dott.. R. Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 10\22 appello avverso sentenza Corte di appello di Roma n. 771/2020 tra avv. G. Sellitti Parte_1
- Ricorrente in revocazione - c/
– avv. C. Cicala Controparte_1 E
(contumace) Controparte_2 appellati – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza di discussione (sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c.) del 22\10\25 ; hanno depositato note scritte le parti costituite deducendo la conciliazione del giudizio.
Ritenuto che:
a fronte della dichiarazione concordante delle parti costituite deve, conseguenzialmente, ex lege, dichiararsi cessata la materia del contendere, con cancellazione della causa dal ruolo, ., con compensazione delle spese;
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. E dispone cancellarsi la causa dal ruolo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma data del deposito Il Presidente est.
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. Paolo A. Taviano Consigliere, Dott.. R. Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 10\22 appello avverso sentenza Corte di appello di Roma n. 771/2020 tra avv. G. Sellitti Parte_1
- Ricorrente in revocazione - c/
– avv. C. Cicala Controparte_1 E
(contumace) Controparte_2 appellati – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza di discussione (sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c.) del 22\10\25 ; hanno depositato note scritte le parti costituite deducendo la conciliazione del giudizio.
Ritenuto che:
a fronte della dichiarazione concordante delle parti costituite deve, conseguenzialmente, ex lege, dichiararsi cessata la materia del contendere, con cancellazione della causa dal ruolo, ., con compensazione delle spese;
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. E dispone cancellarsi la causa dal ruolo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma data del deposito Il Presidente est.