Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6251 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
, IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE RAPP.TE DELLA Parte_1 _____________________________
DI (Avv. SANFILIPPO SILVIA) Parte_2 Parte_1 ___________________________
ricorrente Il Cancelliere CONTRO
(Avv. OLLA Controparte_1
MARINA)
Resistente
All'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T IVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 giugno 2022 pare ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'ordinanza ingiunzione nr. OI-000164696
emesso dall' , n.p. del direttore pro tempore, Controparte_2
notificata il 24/06/2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 22.000,00, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 11
della legge n. 689/1981, ha dedotto la nullità dell'ordinanza ingiunzione eccependo la prescrizione della sanzione e l'infondatezza nel merito della pretesa (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
CP_ Con la memoria di costituzione si costituiva l che ha chiesto il rigetto del ricorso
CP_ che contestava a vario titolo (cfr. memoria .
All'esito della rideterminazione della sanzione amministrativa effettuata dall CP_1
CP_ in corso di causa (cfr. provv. rettifica produzione il ricorrente ha provveduto all'estinzione della medesima con il pagamento, entro il termine indicato dal creditore, nella misura ridotta stabilita dal medesimo . CP_1
Ciò detto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, così
come richiesto dalle parti nelle note in sostituzione d'udienza.
Per quanto concerne le spese del giudizio, invece, appare certamente equo disporne la compensazione atteso che in corso di giudizio è intervenuto il D.L. 48/2023 che ha ridotto la misura della sanzione e che parte ricorrente ha aderito alla nuova rideterminazione provvedendo al pagamento di quanto ingiunto.
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P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/03/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro