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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. nella causa di appello n. 2020/2019 R.G. promossa da appresentata da (Avv. BERTORA Parte_1 Parte_2
GIOVANNI)
contro
, e (Avv. SARZI AMADE' Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ANTONIO) sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente per l'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con sentenza n. 295/2019 del 14.2.2019 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Cassa di Risparmio di Bologna Spa (poi confluita in INTESA NP
S.P.A.) nei confronti di e di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rispettivamente madre e figlie, per la declaratoria di inefficacia quale atto pregiudizievoli
[...] delle sue ragioni creditorie di atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del
10.4.2012 con cui la egregava in favore delle esigenze delle figlie beni immobili di sua CP_1 proprietà.
pagina 1 di 4 2.
Previo rigetto di istanza di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. in relazione a parallelo giudizio di opposizione a d.i. ottenuto da nel 2015 nei confronti della e dell'ex CP_4 CP_1 marito in virtù di fideiussioni rilasciate nel 2010 a garanzia delle obbligazioni di Eco Building CP_2
s.r.l. nella fattispecie derivanti da mutuo fondiario e apertura di credito in c/c presso la filiale di CP_4
Piacenza, osservava il primo giudice che – benchè sussistente il diritto di credito ancorchè litigioso nonché l'eventus damni e previa qualifica dell'atto pregiudizievole come a titolo gratuito – non ricorreva la scientia damni in capo alla debitrice (indifferente l'atteggiamento soggettivo del terzo) perché la medesima aveva disconosciuto (come già nel giudizio di opposizione a Piacenza) le fideiussioni;
veniva implicitamente disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. anche in relazione a querela di falso proposta dalla CO innanzi al Tribunale di Bologna nel 2018 avverso le fideiussioni.
3.
Con atto di citazione notificato in data 13.9.2019 INTESA NP S.P.A. (subentrata a CP_4 per effetto di incorporazione mediante fusione con atto del 5.9.2019) appellava innanzi a questa Corte incentrando il gravame sulla negazione dell'elemento soggettivo, anche per il rilievo che, contraddittoriamente, il primo giudice aveva riconosciuto l'esistenza del credito sulla base delle fideiussioni per poi, invece, negarne ogni valenza ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.
Ritualmente costituite le appellate chiedevano, nel merito, il rigetto dell'appello; in via preliminare reiteravano la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e in via istruttoria le richieste (ctu grafologica e prove per testi) già formulate in primo grado.
Rinviata la causa per p.c. la Corte con ordinanza dell'8.2.2022 disponeva la sospensione dell'appello ex art. 337/2° co. c.p.c. in attesa del definitivo accertamento della falsità o veridicità delle fideiussioni in esito alla sentenza del Tribunale di Bologna, nelle more pronunciata, di rigetto della querela di falso, avverso la quale era stato interposto separato gravame innanzi questa corte.
In esito al rigetto dell'appello avverso la sentenza sulla querela di falso, previa rituale riassunzione del presente gravame, la causa veniva posta in decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con atto depositato in data 18.6.2024 interveniva in appello ex art. 111/3° co. c.p.c. Controparte_5 quale successore a titolo particolare nel diritto controverso per effetto di operazione di cartolarizzazione di crediti del 10.12.2020 pubblicata in G.U. in data 12.12.2020 fra i quali i crediti di
INTESA verso Eco Building s.r.l. e i suoi fideiussori.
La cessione in corso di causa del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria consente l'intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ.
Sez. III, n. 25424 del 29.8.2023).
L'intervento pertanto è del tutto ammissibile e, d'altronde, non contestato.
Può dunque disporsi secondo concorde richiesta di INTESA e di l'estromissione della cedente, CP_5 con integrale subentro della cessionaria nella posizione processuale dell'appellante e pronuncia da rendersi direttamente nei confronti della intervenuta.
pagina 2 di 4 5.
L'appello è fondato.
In corso di giudizio INTESA allegava l'avvenuta pubblicazione della sentenza di primo grado n.
1579/20 del Tribunale di Bologna a definizione della querela di falso promossa dalla el CP_1
2018, mediante la quale il Tribunale di Bologna rigettava la domanda di accertamento e declaratoria della falsità di tutte le sottoscrizioni, dicenti rinvenibili nelle fideiussioni specifiche Controparte_1 rilasciate nel 2010 a garanzia delle obbligazioni assunte da Eco Building s.r.l. derivanti da contratto di apertura di credito in conto corrente e mutuo fondiario stipulati con e fondanti, altresì, il CP_4 credito per la cui tutela aquiliana aveva agito innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. CP_4
Nelle more della disposta sospensione, l'intestata Corte con sentenza n. 1939/23, confermava la precedente pronuncia del tribunale di Bologna e decorso il termine semestrale dalla pubblicazione senza interposizione di ulteriore gravame, è definitivamente passato in giudicato il rigetto di ogni profilo di falsità delle fideiussioni rilasciate dalla CP_1
Dunque per effetto del rigetto definitivo della querela di falso è venuta meno ogni valenza di negazione dell'esistenza dell'obbligazione che il primo giudice aveva, evidentemente, attribuito al disconoscimento delle sottoscrizioni sollevato in primo grado dalla fa stato erga omnes CP_1 l'autenticità di tutte le sottoscrizioni, dicenti e rinvenibili nelle fideiussioni fatte Controparte_1 oggetto di querela.
Per il resto, non è in discussione la natura gratuita dell'atto revocando, né la sua posteriorità rispetto all'insorgere della garanzia fideiussoria: le fideiussioni sottoscritte dalla er le obbligazioni CP_1 anche future della garantita Eco Building srl hanno data certa anteriore alla costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.
Quanto all'eventus damni è di immediata percezione come l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla convenuta abbia sensibilmente ridotto la propria capacità patrimoniale stante l'effetto segregativo sugli immobili vincolati, con sottrazione alla tutela dei creditori, sicchè il pregiudizio per le ragioni creditorie si palesa come diretta conseguenza dell'atto dispositivo.
Infine, quanto all'elemento soggettivo, l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è pertanto è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la costituzione del vincolo patrimoniale successiva all'assunzione del debito e l'ineludibile e oggettiva limitazione della garanzia patrimoniale che deriva dalla costituzione del vincolo non può non dare luogo, ipso facto, alla consapevolezza in capo alla disponente-debitrice del pregiudizio per le ragioni del creditore.
6.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza delle convenute/appellate); la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile con rimando allo scaglione fino ad € 520.000 tenuto conto dei criteri ex art. 21/7° co D.M. cit.), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 rappresentata da nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_3
e con atto di appello notificato in data 13.9.2019, con l'intervento
[...] Controparte_2 ex art. 111 c.p.c. di appresentata da con atto depositato in Controparte_5 Parte_2 data 18.6.2024, così provvede:
DISPONE l'estromissione di Parte_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 295/2019 pubblicata il 14.2.2019
ACCOGLIE la domanda ex art. 2901 c.c. e per l'effetto
DICHIARA inefficace nei confronti di l'atto di costituzione di vincolo di Controparte_5 destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 10/04/2012, Repertorio n. 17747 Raccolta n. 7071 del Notaio di Parma, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Reggio Emilia in data Persona_1
19/04/2012 al n. 4759 R.P. e presso la Conservatoria RR.II. di Lucera in data 23/04/2012 al n. 2500 R.P., registrato a Parma il 17/04/2012 al n. 5686 Serie 1T, disposto da a favore Controparte_1 delle proprie figlie e CP_3 Parte_3
al competente Conservatore dei RRII l'esecuzione delle conseguenti trascrizioni e
[...] annotazioni
CONDANNA e in solido fra Controparte_1 CP_3 Controparte_2 loro al rimborso in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi i Controparte_5 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado di giudizio in € 1.713,00 per esborsi ed in € 17.252,00 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 2.556,00 per esborsi ed in € 13.530,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso in camera di consiglio della IIIa Sezione civile della Corte in data 21.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. nella causa di appello n. 2020/2019 R.G. promossa da appresentata da (Avv. BERTORA Parte_1 Parte_2
GIOVANNI)
contro
, e (Avv. SARZI AMADE' Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ANTONIO) sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente per l'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con sentenza n. 295/2019 del 14.2.2019 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Cassa di Risparmio di Bologna Spa (poi confluita in INTESA NP
S.P.A.) nei confronti di e di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rispettivamente madre e figlie, per la declaratoria di inefficacia quale atto pregiudizievoli
[...] delle sue ragioni creditorie di atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del
10.4.2012 con cui la egregava in favore delle esigenze delle figlie beni immobili di sua CP_1 proprietà.
pagina 1 di 4 2.
Previo rigetto di istanza di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. in relazione a parallelo giudizio di opposizione a d.i. ottenuto da nel 2015 nei confronti della e dell'ex CP_4 CP_1 marito in virtù di fideiussioni rilasciate nel 2010 a garanzia delle obbligazioni di Eco Building CP_2
s.r.l. nella fattispecie derivanti da mutuo fondiario e apertura di credito in c/c presso la filiale di CP_4
Piacenza, osservava il primo giudice che – benchè sussistente il diritto di credito ancorchè litigioso nonché l'eventus damni e previa qualifica dell'atto pregiudizievole come a titolo gratuito – non ricorreva la scientia damni in capo alla debitrice (indifferente l'atteggiamento soggettivo del terzo) perché la medesima aveva disconosciuto (come già nel giudizio di opposizione a Piacenza) le fideiussioni;
veniva implicitamente disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. anche in relazione a querela di falso proposta dalla CO innanzi al Tribunale di Bologna nel 2018 avverso le fideiussioni.
3.
Con atto di citazione notificato in data 13.9.2019 INTESA NP S.P.A. (subentrata a CP_4 per effetto di incorporazione mediante fusione con atto del 5.9.2019) appellava innanzi a questa Corte incentrando il gravame sulla negazione dell'elemento soggettivo, anche per il rilievo che, contraddittoriamente, il primo giudice aveva riconosciuto l'esistenza del credito sulla base delle fideiussioni per poi, invece, negarne ogni valenza ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.
Ritualmente costituite le appellate chiedevano, nel merito, il rigetto dell'appello; in via preliminare reiteravano la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e in via istruttoria le richieste (ctu grafologica e prove per testi) già formulate in primo grado.
Rinviata la causa per p.c. la Corte con ordinanza dell'8.2.2022 disponeva la sospensione dell'appello ex art. 337/2° co. c.p.c. in attesa del definitivo accertamento della falsità o veridicità delle fideiussioni in esito alla sentenza del Tribunale di Bologna, nelle more pronunciata, di rigetto della querela di falso, avverso la quale era stato interposto separato gravame innanzi questa corte.
In esito al rigetto dell'appello avverso la sentenza sulla querela di falso, previa rituale riassunzione del presente gravame, la causa veniva posta in decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con atto depositato in data 18.6.2024 interveniva in appello ex art. 111/3° co. c.p.c. Controparte_5 quale successore a titolo particolare nel diritto controverso per effetto di operazione di cartolarizzazione di crediti del 10.12.2020 pubblicata in G.U. in data 12.12.2020 fra i quali i crediti di
INTESA verso Eco Building s.r.l. e i suoi fideiussori.
La cessione in corso di causa del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria consente l'intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ.
Sez. III, n. 25424 del 29.8.2023).
L'intervento pertanto è del tutto ammissibile e, d'altronde, non contestato.
Può dunque disporsi secondo concorde richiesta di INTESA e di l'estromissione della cedente, CP_5 con integrale subentro della cessionaria nella posizione processuale dell'appellante e pronuncia da rendersi direttamente nei confronti della intervenuta.
pagina 2 di 4 5.
L'appello è fondato.
In corso di giudizio INTESA allegava l'avvenuta pubblicazione della sentenza di primo grado n.
1579/20 del Tribunale di Bologna a definizione della querela di falso promossa dalla el CP_1
2018, mediante la quale il Tribunale di Bologna rigettava la domanda di accertamento e declaratoria della falsità di tutte le sottoscrizioni, dicenti rinvenibili nelle fideiussioni specifiche Controparte_1 rilasciate nel 2010 a garanzia delle obbligazioni assunte da Eco Building s.r.l. derivanti da contratto di apertura di credito in conto corrente e mutuo fondiario stipulati con e fondanti, altresì, il CP_4 credito per la cui tutela aquiliana aveva agito innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. CP_4
Nelle more della disposta sospensione, l'intestata Corte con sentenza n. 1939/23, confermava la precedente pronuncia del tribunale di Bologna e decorso il termine semestrale dalla pubblicazione senza interposizione di ulteriore gravame, è definitivamente passato in giudicato il rigetto di ogni profilo di falsità delle fideiussioni rilasciate dalla CP_1
Dunque per effetto del rigetto definitivo della querela di falso è venuta meno ogni valenza di negazione dell'esistenza dell'obbligazione che il primo giudice aveva, evidentemente, attribuito al disconoscimento delle sottoscrizioni sollevato in primo grado dalla fa stato erga omnes CP_1 l'autenticità di tutte le sottoscrizioni, dicenti e rinvenibili nelle fideiussioni fatte Controparte_1 oggetto di querela.
Per il resto, non è in discussione la natura gratuita dell'atto revocando, né la sua posteriorità rispetto all'insorgere della garanzia fideiussoria: le fideiussioni sottoscritte dalla er le obbligazioni CP_1 anche future della garantita Eco Building srl hanno data certa anteriore alla costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.
Quanto all'eventus damni è di immediata percezione come l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla convenuta abbia sensibilmente ridotto la propria capacità patrimoniale stante l'effetto segregativo sugli immobili vincolati, con sottrazione alla tutela dei creditori, sicchè il pregiudizio per le ragioni creditorie si palesa come diretta conseguenza dell'atto dispositivo.
Infine, quanto all'elemento soggettivo, l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è pertanto è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la costituzione del vincolo patrimoniale successiva all'assunzione del debito e l'ineludibile e oggettiva limitazione della garanzia patrimoniale che deriva dalla costituzione del vincolo non può non dare luogo, ipso facto, alla consapevolezza in capo alla disponente-debitrice del pregiudizio per le ragioni del creditore.
6.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza delle convenute/appellate); la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio per lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile con rimando allo scaglione fino ad € 520.000 tenuto conto dei criteri ex art. 21/7° co D.M. cit.), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 rappresentata da nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_3
e con atto di appello notificato in data 13.9.2019, con l'intervento
[...] Controparte_2 ex art. 111 c.p.c. di appresentata da con atto depositato in Controparte_5 Parte_2 data 18.6.2024, così provvede:
DISPONE l'estromissione di Parte_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 295/2019 pubblicata il 14.2.2019
ACCOGLIE la domanda ex art. 2901 c.c. e per l'effetto
DICHIARA inefficace nei confronti di l'atto di costituzione di vincolo di Controparte_5 destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 10/04/2012, Repertorio n. 17747 Raccolta n. 7071 del Notaio di Parma, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Reggio Emilia in data Persona_1
19/04/2012 al n. 4759 R.P. e presso la Conservatoria RR.II. di Lucera in data 23/04/2012 al n. 2500 R.P., registrato a Parma il 17/04/2012 al n. 5686 Serie 1T, disposto da a favore Controparte_1 delle proprie figlie e CP_3 Parte_3
al competente Conservatore dei RRII l'esecuzione delle conseguenti trascrizioni e
[...] annotazioni
CONDANNA e in solido fra Controparte_1 CP_3 Controparte_2 loro al rimborso in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi i Controparte_5 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado di giudizio in € 1.713,00 per esborsi ed in € 17.252,00 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 2.556,00 per esborsi ed in € 13.530,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso in camera di consiglio della IIIa Sezione civile della Corte in data 21.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
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