Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14901 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
1) rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vaccaro Parte 1 C.F. 1
APPELLANTE
E
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Di Fiore e Nicola Massaro
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 proponeva appello nei confronti del Con citazione ritualmente notificata avverso la sentenza n. 11411/2022 del Giudice di Pace di Napoli con Controparte_1 la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria da essa proposta per l'incidente occorsole ed il Controparte_1 previa affermazione del concorso di responsabilità nella misura del 40% a carico della attrice e del 60% a carico del CP_1 era stato condannato al pagamento in favore di essa Pt 1, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 985,71 (già ridotta nella sola misura del 60%) oltre interessi legali dal sinistro al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma
(già ridotta nella sola misura del 60%) di Euro 900,00 di cui Euro 125,00 per spese, Euro
775,00 per compenso oltre spese generali iva e cpa con attribuzione
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, come unico ed assai articolato motivo la erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed in particolare della prova testimoniale espletata.
Instauratosi il contraddittorio l'appellato resisteva al gravame.
La causa veniva spedita a sentenza, pur non essendo pervenuto - nonostante reiterate richieste il fascicolo di primo grado (atteso che in atti è stata depositata copia informale ma non contestata dei verbali di causa di primo grado) assegnandosi alle parti termini ridotti di gg. 40+ gg. 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata, nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In ordine alla responsabilità per il sinistro oggetto di causa deve ritenersi, in conformità
a quanto dedotto dalla parte appellante, che il primo giudice non ha adeguatamente valutato le risultanze documentali e della prova testimoniale espletata.
Innanzitutto non può condividersi l'orientamento seguito dal primo giudice (sulla base di alcune pronunce di legittimità ormai risalenti) che ha implicitamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame (infortunio occorso su strada pubblica) la disciplina generale di cui all'art. 2043 cc e non già quella relativa alla responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cc.
In particolare non può condividersi l'assunto contenuto nella sentenza di primo grado secondo cui presupposto per l'affermazione della responsabilità dell' Pt 2 è la presenza di una insidia costituita da una situazione di pericolo non visibile e non prevedibile.
Innanzitutto, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla originaria parte istante nella premessa della citazione.
Di ciò dà atto anche il primo giudice.
I testimoni escussi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che erano presenti al fatto hanno riferito, in maniera univoca, che l'istante si infortunò, mentre percorreva una strada del Centro Direzionale di CP 1 per essere caduta in un vuoto lasciato da una grata non presente in loco;
i testimoni hanno altresì precisato che il vuoto non era visibile con immediatezza attesa la scarsissima illuminazione di quel tratto stradale (l'incidente si è verificato nelle ore serali e comunque prive di illuminazione naturale). Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, poi, è emerso che il comportamento della parte istante non è stato connotato da alcuna anomalia o imprudenza, atteso che la stessa percorreva semplicemente a piedi la strada.
In via generale non è dubitabile che è configurabile la responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima (e ciò anche se la manutenzione è eventualmente affidata in appalto ad imprese), rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa;
tale presunta responsabilità della P.A. non sembra trovare alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass.
n. 15389/2011; n. 6101/2013). In particolare in tali ipotesi la disciplina di cui all'art. 2051 cc è certamente applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
ovviamente detta disciplina non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso ossia che il suddetto evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale dal fatto del danneggiato (cfr. Cass.
n. 28811/2008; n. 4476/2011) o anche dal fatto creato da un terzo non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr. ancora Cass. n. 6101/2013).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(fatto invece proprio dal primo giudice) secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526/1987; Cass.
n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabochetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del CP_1 sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell' Pt 2 alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
In conseguenza, giova ripeterlo, non si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e più risalente nel tempo) secondo cui l'utente della pubblica strada - sulla quale possa essere esercitato un uso indiscriminato, generale e diretto da parte dei cittadini - fruisce, in ordine al danno derivatogli dall'uso di essa, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cc qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.
n. 8823/1995).
Per altro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare nella maggioranza delle fattispecie che vengono alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, apparendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabochetto - elemento che va comunque valutato alla stregua della ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875 / 2000) - potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.
Alla luce dei principi sopra enunciati deve riconoscersi la esclusiva responsabilità dell'originario convenuto CP 1 nella verificazione del sinistro occorso all'istante.
Invero nel caso di specie - sulla base della espletata prova testimoniale - risulta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè tra la condizione potenzialmente lesiva in cui si trova la cosa) ed il danno (e cioè la caduta) mentre nessun elemento è emerso all'esito della istruttoria espletata idoneo a far ritenere sussistente il caso fortuito anche inteso come fatto colposo del danneggiato in quanto comunque sussisterebbe sia l'elemento oggettivo dell'insidia (non visibilità) - in quanto è dimostrata la circostanza che il vuoto lasciato dalla grata non era certamente facilmente percepibile ad occhio sia l'elemento soggettivo, in quanto la situazione descritta non poteva essere prevista dalla parte istante data l'assenza di segnali che consigliassero, in qualche modo, una particolare cautela e atteso il normale "affidamento” in capo all'istante medesimo nel percorrere a piedi la strada.
In conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, una volta affermata la esclusiva responsabilità in capo al CP 1 nel verificarsi del sinistro, la parte appellata, come si specificherà nel dispositivo che segue, va condannata al risarcimento dell'integrale danno subito ed al pagamento delle intere spese processuali (il tutto come già quantificato nell'intero dal primo giudice) e non già nella sola misura del 60%.
Vanno poste a carico della parte appellata, in ragione della sua soccombenza, le spese del secondo grado di giudizio. Tali spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla ulteriore parte di domanda accolta in sede di gravame.
P.Q.M.
Parte_1 neiIl Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da confronti del Controparte_1 in persona del CP_2 pro tempore, avverso la sentenza n. 11411/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la responsabilità esclusiva del Controparte 1 nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
b) in accoglimento della originaria domanda attrice condanna il
Controparte_1 al pagamento in favore della Pt_1, a titolo di risarcimento danno, della somma di Euro 1.642,84 oltre interessi legali dalla data dell'evento al saldo, detratto quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado;
c) condanna il CP 1 al pagamento in favore della
Pt 1 delle spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro
1.500,00 (di cui Euro 208,40 per spese vive ed Euro 1.291,60 per compensi), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, detratto quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado, con attribuzione all'avv. Luca Vaccaro;
2) condanna la parte appellata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in complessive Euro 950,00 (di cui Euro
800,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 150,00 per spese vive) oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Vaccaro.
Così deciso in Napoli lì 10 gennaio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco