Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
La domanda di estradizione presentata da parte di uno Stato, nel cui ordinamento non sia presente il principio per cui dalla pena detentiva da eseguire deve essere detratto il periodo corrispondente alla custodia cautelare subita dal condannato, può essere accolta qualora la durata del presofferto cautelare risulti inferiore a quella della pena da eseguire, ma l'estradizione deve essere concessa limitatamente all'espiazione della pena residua.
Commentario • 1
- 1. Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022
Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41302 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
ESTR. 4 1302 /09
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in camera & county's. VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: udienza p isa: 8-10-09
M dott. Giovanni de Roberto Presidente
Consigliere 66 Nicola Milo r. g. n. 23075-09 66 Francesco Gramendola 6
Vincenzo Rotundo 66 66 dott.ssa Lina Matera 66 sent. n.7632 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso promosso da RI NE, nata a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 15-5-09 dalla Corte di Appello di Firenze, sezione I penale.
Udita la relazione del Consigliere, Vincenzo Rotundo. Udita la requisitoria del P.G., dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Sauro Poli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 RI NE ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione in Romania avanzata dal Ministero della Giustizia Rumeno nei suoi confronti in riferimento all'ordine di carcerazione n. 2474/2004 emesso contro di lei in data 19-4-2006 dal
Tribunale di Tecuci (Romania) per espiazione di una condanna ad anni due di reclusione per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 208 e 209, comma 1, lettere a), g) ed i) del Codice Penale
Rumeno, concernente la sottrazione di quattro galline ed un gallo, commessa in data 4-3-011°
Tecuci, di cui alla sentenza in data 5-10-01 della Pretura di tecuci, stante la revoca dells sospensione condizionata della esecuzione di detta pena a seguito della condanna subita dalla medesima RI alla pena della multa di 4.000.000 di lei, pur dichiarata condonata, per il delitto di percosse, di cui alla sentenza in data 8-12-04 della Pretura di Tecuci, divenuta definitiva.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo:
• che l'Autorità Rumena non avrebbe in alcun modo fatto conoscere quale sorte era riservata alla custodia cautelare da lei subita in Italia in riferimento alla attuale procedura;
che nessuna assicurazione era stata fornita dalla Autorità richiedente in ordine al computo
.
del presofferto in Italia;
che il principio della commutabilità della custodia cautelare presofferta nella pena da espiare
•
per lo stesso fatto costituiva un diritto fondamentale della persona, sicché, ai sensi dell'art. 698 c.p.p., non poteva essere accolta la domanda di estradizione di quei Paesi che, nel proprio ordinamento, non ne prevedevano il rispetto.
In considerazione di quanto sopra, nel ricorso si richiede, ai sensi dell'art. 704, secondo comma, c.p.p. una integrazione della documentazione inviata a sostegno della richiesta di estradizione con la indicazione della normativa vigente in Romania in ordine alla commutabilità della custodia cautelare sofferta dal condannato a fini estradizionali nel Paese richiesto. 2 In riferimento alla dedotta irrilevanza, nell'ordinamento romeno, del periodo di custodia cautelare sofferto in Italia, deve rilevarsi che questa Corte ha già chiarito, in riferimento ad una procedura di estradizione richiesta proprio dalla Romania, che deve ritenersi attuativo di un principio fondamentale dell'ordinamento italiano quello stabilito dall'art. 285, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva, deve detrarsi dalla durata della stessa il periodo corrispondente alla custodia cautelare subita all'estero in conseguenza della domanda di estradizione;
il che, tuttavia, non impedisce l'accoglimento della domanda di
R
nel qual caso l'estradizione può essere concessa, limitatamente all'espiazione della pena residua (Sez. 6, Sentenza n. 2824 del 24/11/2006, Rv. 235625, Bala Ionel) Nella specie, in base agli atti, il periodo complessivo di custodia cautelare da dedurre risulta, ad oggi, quello dal 23-10-08 (incluso) alla data odierna (8-10-09) (inclusa). L'estradizione può, dunque, essere concessa soltanto per la esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia (pari, ad oggi, a quello sopra indicato). I residui motivi di ricorsi appaiono superati.
3 .. Pertanto, in parziale riforma della sentenza 15 maggio 2009 della Corte di Appello di Firenze, devono essere dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione di RI NE per la esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia per questo processo, con rigetto nel resto ricorso. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza 15 maggio 2009 della Corte di Appello di Firenze, dichiara sussistenti le condizioni per l'estradizione di RI NE per la esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia per questo processo. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p. così deciso in Roma, all'udienza del 8-10-09.
✓ Presidente Il Consigliere estensore i n
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 27 OTT 2009
3 IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
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