Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41302
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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Massime1

La domanda di estradizione presentata da parte di uno Stato, nel cui ordinamento non sia presente il principio per cui dalla pena detentiva da eseguire deve essere detratto il periodo corrispondente alla custodia cautelare subita dal condannato, può essere accolta qualora la durata del presofferto cautelare risulti inferiore a quella della pena da eseguire, ma l'estradizione deve essere concessa limitatamente all'espiazione della pena residua.

Commentario1

  • 1Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022

    Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41302
Data del deposito : 8 ottobre 2009

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