Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 18266
CASS
Sentenza 13 febbraio 2004

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In tema di estradizione per l'estero, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l'estradizione di una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena per la quale è richiesta l'estradizione, a seguito dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per l'estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l'espiazione di una pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo superiore alla pena suddetta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 18266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18266
    Data del deposito : 13 febbraio 2004

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