Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l'estradizione di una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena per la quale è richiesta l'estradizione, a seguito dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per l'estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l'espiazione di una pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo superiore alla pena suddetta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 18266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18266 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 13/02/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 322
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 46690/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 29-10-2003 della Corte di Appello di ST;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 29-10-2003 la Corte di Appello di ST, sezione 1^ penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per raccoglimento della domanda di estradizione, in favore della Repubblica di Slovacchia, di MA MA, nato a [...] il [...], sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stato arrestato in data 21-7- 2003 perché colpito da mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di RI OT in data 11-7-2002 n. 2T174/00 in relazione a due distinti furti aggravati, consistiti neU"essersi introdotto, in concorso con un complice, in data 22-6-2000 e in data 4-7-2000, in due supermercati mediante effrazione di ima vetrina e nell'essersi appropriato di merce per un valore, la prima volta pari a 28.799 e la seconda volta pari a 21.666 corone slovacche, fatti per i quali gli era stata inflitta la "pena detentiva incondizionale di mesi sei".
La Corte di Appello di ST, premesso che fra lo Stato Italiano e la Repubblica di Slovacchia è vigente la Convenzione Europea di estradizione sottoscritta a Parigi in data 13-12-1957 e recepita in Italia con legge 30-1-1963, n. 300, ha rilevato che il reato di furto aggravato da effrazione risultava punito sia nell'ordinamento slovacco che in quello italiano, e che, in base alla documentazione acquisita, non sussisteva alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli da 2 a 11 della citata Convenzione e di cui all'art. 705, comma 2, c.p.p.. In particolare, la Corte ha osservato che la Commissione centrale, con provvedimento del 20-3-2002, aveva negato la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento al MA dello status di rifugiato, e che, pur essendo avverso tale diniego tuttora pendente una causa civile innanzi al Tribunale di ST, era inconciliabile con la procedura di estradizione l'ipotesi (sollecitata dalla difesa) di una sua sospensione fino a decisione definitiva del giudice civile, oltre ad essere inidoneo ad incidere sulla posizione dell'estradando e prima facie infondato l'assunto principale sostenuto in quella causa, e cioè la presunta connivenza delle Autorità slovacche con le orde di skinheads che si sarebbero rese responsabili di ripetute aggressioni razziste contro la comunità rom, alla quale apparteneva la famiglia MA.
Quanto alla tematica del mancato rispetto del diritto di difesa nel processo penale subito dal MA e conclusosi con l'irrogazione della pena in ordine alla quale era stato emesso il mandato di arresto internazionale, la Corte di Appello di ST ha puntualizzato che il MA nel processo di primo grado era regolarmente comparso, era stato assistito da un difensore e aveva reso interrogatorio sui fatti a lui ascritti, sicché dovevano ritenersi sussistenti i requisiti minimi di garanzia difensiva richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo rilevante l'ipotesi (per altro non accertata) che il MA stesso non fosse stato presente nel giudizio di appello.
1.2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 29-10-2003 della Corte di Appello di ST ha proposto ricorso per Cassazione MA MA, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 705, comma 2, c.p.p., segnalando che il Tribunale di RI OT con la sentenza di primo grado aveva "desistito" dall'infliggergli la pena per i due furti di generi alimentari di cui era imputato e che solo in secondo grado innanzi al medesimo Tribunale slovacco, su appello del Pubblico Ministero, in riforma della precedente decisione, egli era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, senza però avere mai avuto conoscenza di tale procedimento e conseguentemente senza essere stato assistito da alcun difensore di fiducia. Nonostante ciò, la Corte di Appello di ST aveva rifiutato di procedere ad ulteriori verifiche sul punto a mezzo di integrazioni documentali da richiedere alla Autorità giudiziaria slovacca, verifiche rese ancora più necessarie dal fatto che la procedura di estradizione era stata attivata dalle Autorità della Repubblica Slovacca solo dopo avere appreso che il ricorrente, essendo di etnia rom, aveva presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 705, comma 2, e dell'art. 698 c.p.p., in quanto la Corte di Appello di ST avrebbe dovuto sospendere la decisione sulla estradizione in attesa della definizione della causa civile di riconoscimento dello status di rifugiato, intentata dal MA
Infine nel ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2, comma primo, della Convenzione Europea di estradizione, in quanto, essendo il MA in stato di custodia cautelare fin dal 21-7-2003 ed essendo la pena per cui è richiesta la estradizione pari a mesi sei di reclusione, il ricorrente verrebbe estradato per subire l'esecuzione di una pena inferiore a quella di almeno mesi quattro, per la quale la disposizione da ultimo citata consente l'estradizione. DIRITTO
2.1 .-.Il ricorso è fondato sia pure per profili diversi da quelli prospettati.
2.2 .-. La Repubblica di Slovacchia ha chiesto l'estradizione di MA MA in quanto raggiunto da mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di RI OT in relazione a due distinti furti aggravati, per i quali è intervenuta condanna alla "pena detentiva incondizionale di mesi sei".
Con la sentenza censurata, resa in data 29-10-2003, la Corte di Appello di ST ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della anzidetta domanda di estradizione. MA MA, attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere per fini estradizionali, era stato arrestato fin dal 21-7- 2003.
Di ciò ha tenuto conto questa Corte che, con ordinanza del 5-2-2004, ha rilevato che "allo stato risulta(va) già espiata la pena per cui era intervenuta domanda di estradizione". Conseguentemente, con l'ordinanza da ultimo citata, questa Corte, ritenuto che "non sussistevano più le condizioni per l'accoglimento della cennata domanda", ha ordinato la scarcerazione del MA se non detenuto per altra causa.
D'altra parte, la stessa Corte di Appello di ST, nella sentenza impugnata, aveva puntualizzato che la consegna del MA alla Repubblica di Slovacchia era finalizzata alla esecuzione della sanzione che gli era stata inflitta dalle competenti Autorità giudiziarie, "pari a mesi sei di pena detentiva (o meglio, pari alla porzione di pena che residuerà al momento della effettiva consegna del MA allo Stato richiedente, dovendo essere computato nell'espiazione complessiva il periodo sofferto a partire dal momento del suo arresto in Italia, avvenuto il 21-7-2003)".
2.3 .-. Fra lo Stato Italiano e la Repubblica di Slovacchia è vigente la Convenzione Europea di estradizione sottoscritta a Parigi in data 13-12-1957 e recepita in Italia con legge 30-1-1963, n. 300. In tale Convenzione (alla quale si deve fare riferimento ai sensi dell'art. 696 c.p.p.) non è previsto il computo a fini espiatori della detenzione all'estero. Tuttavia gli artt. 9 e 10 stabiliscono, rispettivamente, che "l'estradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda" e quando "la prescrizione della azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta". Deve, quindi, ritenersi che, sia pure implicitamente, la Convenzione di Parigi impedisca l'estradizione di una persona che, come nel caso di specie, abbia già interamente scontato in Italia la pena per la quale era stata richiesta la sua estradizione, essendo stato sottoposto nel nostro Paese alla misura cautelare della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo anche superiore alla pena per cui era stata richiesta la sua estradizione, hi definitiva, ritenere sussistenti le condizioni per la estradizione di un soggetto che ha già espiato in Italia, a seguito di applicazione di misura coercitiva, l'intera pena per la quale era stata richiesta la sua estradizione, sarebbe come consentire la estradizione per un fatto già definitivamente giudicato o già prescritto nel nostro Paese.
2.4 .-. In base alle argomentazioni sopra svolte deve dichiararsi la insussistenza delle condizioni per la estradizione di MA MA, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza censurata. Va anche ribadita la immediata liberazione del MA se non detenuto per altra causa.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. dello stesso codice.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara che non sussistono le condizioni per l'estradizione di MA MA e conseguentemente annulla senza rinvio la sentenza del 29-10-2003 della Corte di Appello di ST. Ordina l'immediata liberazione del MA, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. dello stesso codice.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004