Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2006, n. 751
CASS
Sentenza 12 dicembre 2006

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Massime1

In materia di estradizione per l'estero va applicato il principio secondo il quale la custodia cautelare sofferta va computata ai fini della pena da espiare per il medesimo fatto: ne consegue che il giudice italiano, chiamato a pronunziarsi in sede di estradizione passiva, deve valutare secondo le regole dell'ordinamento interno, l'entità e la natura della custodia sofferta ai fini della detrazione spettante, e pertanto dovrà ritenere che il regime degli arresti domiciliari integra lo stato di sottoposizione a custodia cautelare.

Commentario1

  • 1Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022

    Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2006, n. 751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 751
Data del deposito : 12 dicembre 2006

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