Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di estradizione per l'estero va applicato il principio secondo il quale la custodia cautelare sofferta va computata ai fini della pena da espiare per il medesimo fatto: ne consegue che il giudice italiano, chiamato a pronunziarsi in sede di estradizione passiva, deve valutare secondo le regole dell'ordinamento interno, l'entità e la natura della custodia sofferta ai fini della detrazione spettante, e pertanto dovrà ritenere che il regime degli arresti domiciliari integra lo stato di sottoposizione a custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022
Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2006, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 12/12/2006
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 2186
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 38919/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nikolic Radisav, n. 05.09.1973;
avverso la sentenza emessa il giorno 12.04.2006 dalla Corte d'appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Arresto Europeo. In forza di esso, che costituisce una manifestazione specifica del principio generale di proporzionalità ed equità nel diritto penale, la durata della privazione della libertà personale in pendenza del processo va, dunque, sempre dedotta da quella della detenzione inflitta con la sentenza definitiva. Se così non fosse, al reo verrebbe inflitta una pena più severa di quella che la società considera adeguata per il reato di cui trattasi. Nell'ambito della Convenzione Europea di Estradizione, la stessa regola è sostanzialmente desumibile dal disposto degli artt. 9 e 10, che vietano l'estradizione in ipotesi di fatto già giudicato o la cui pena sia prescritta (v. in tal senso Cass. 6^ cc. 13.02.2004, Matovic).
L'esigenza in esame, attenendo a un diritto fondamentale della persona, deve inderogabilmente essere rispettata, a sensi dell'art.698 c.p.p., comma 1 (Cass. 6^ cc. 17.09.2004, Iute), e impone al giudice italiano, chiamato a pronunciarsi in sede di estradizione passiva, di valutare l'entità e la natura della custodia presofferta, ai fini della determinazione della detrazione spettante (cfr. art. 26, n. 1 della Decisione quadro sul mandato di Arresto Europeo). Tale valutazione, per la puntuale salvaguardia del diritto stesso (che potrebbe altrimenti risultare in fatto vanificata), non può che essere compiuta secondo le regole del nostro ordinamento:
prevedendo questo che gli arresti domiciliari integrano uno stato di custodia cautelare (dell'art. 284 c.p.p., comma 5), il relativo periodo di privazione della libertà andrà integralmente detratto dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente.
Nella specie, in base agli atti, il periodo complessivo di custodia cautelare sofferto e, quindi, da dedurre alla stregua di quanto sopra, risulta superiore alla durata della pena da espiare per la condanna posta a fondamento della domanda di estradizione (v. ordinanza di questa Sezione in data 07.12.2006).
L'estradizione, dunque, non può essere concessa.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 706 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, dichiara non sussistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007