Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 46451
CASS
Sentenza 17 settembre 2004

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento di una domanda di estradizione per l'esecuzione di una condanna, se la persona estradanda ha già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta, poiché in tal caso la consegna si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui la custodia cautelare deve essere sempre computata nella pena da espiare relativa allo stesso fatto.

Commentario1

  • 1Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022

    Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 46451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46451
Data del deposito : 17 settembre 2004

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