Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento di una domanda di estradizione per l'esecuzione di una condanna, se la persona estradanda ha già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta, poiché in tal caso la consegna si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui la custodia cautelare deve essere sempre computata nella pena da espiare relativa allo stesso fatto.
Commentario • 1
- 1. Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022
Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 46451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46451 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/09/2004
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1417
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 18650/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IUTE Neculai, n. Vrancea (Romania) il 2.9.1970;
avverso la sentenza in data 25 febbraio 2004 della Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio G. Veneziano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro si pronunciava in senso favorevole alla estradizione di IUTE Necolai, richiesta dalla Repubblica di Romania in relazione alla condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione inflitta al medesimo dal Tribunale di Focsani relativamente al reato di lesioni personali gravi.
Riteneva la Corte che sussistevano tutti i presupposti di legge e convenzionali per l'accoglimento della richiesta, e che doveva essere disattesa la domanda dell'interessato di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia, posto che lo IU era stato sottoposto ad arresto provvisorio per il fatto oggetto della presente procedura in data 24 aprile 2003.
Ricorre per Cassazione personalmente lo iute, che deduce:
1) Violazione dell'art. 701 comma 4^ c.p.p., essendo competente a decidere sulla estradizione la Corte di appello di Roma, posto che al momento dell'arresto a fini estradizionali (18 aprile 2003) l'interessato era detenuto presso il carcere di Rebibbia in Roma. 2) Violazione dell'art. 16 n. 4 della Convenzione europea di estradizione, in quanto le autorità rumene non avevano fatto pervenire entro quaranta giorni dalla data dell'arresto (18 febbraio 2003) la richiesta di estradizione.
3) Venir meno del presupposto di accoglibilità della domanda, considerato che la pena da espiare era di anni uno e mesi quattro di reclusione e che dalla data dell'arresto fino alla presumibile decisione del presente ricorso l'interessato avrebbe maturato una custodia cautelare superiore a tale pena.
4) Decadenza della custodia cautelare, dato che la sentenza della Corte di appello è intervenuta oltre un anno dopo la data dell'arresto (18 febbraio 2003), a nulla rilevando che la prima ordinanza custodiale si fondi su altro titolo estradizionale. in ogni caso il ricorrente deduce la decadenza della misura ex art. 715 comma 6 c.p.p.. DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso è fondato, e ciò esime questa Corte dal prendere in esame le restanti censure.
Risulta dagli atti che, in relazione al titolo per il quale è stata presentata la domanda di estradizione di cui qui si discute (esecuzione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta con sentenza definitiva per il reato di lesioni personali gravi), lo IU è stato arrestato in data 24 aprile 2003 a norma dell'art. 716 c.p.p. e che in pari data la Corte di appello di Catanzaro ha emesso la relativa ordinanza cautelare. Dal giorno dell'arresto sino all'odierna udienza sono passati dunque un anno, quattro mesi e 24 giorni, tempo durante il quale l'estradando è rimasto in stato di custodia cautelare. Non residua pertanto più alcuna pena da espiare, posto che il tempo passato in custodia cautelare sopravanza la durata della pena detentiva inflitta;
e viene dunque a mancare l'oggetto stesso della domanda di estradizione, sicché questa non può trovare accoglimento.
Ad analoghe conclusioni è già pervenuta in altro caso questa stessa Sezione della Corte di Cassazione, che, con ordinanza pronunciata alla udienza camerale del 5 febbraio 2004, ha accolto la istanza di scarcerazione di tale MA AR, proprio osservando che lo stesso, in relazione al tempo passato in custodia cautelare a fini estradizionali, aveva già interamente espiato la pena per la quale era stata presentata domanda di estradizione, con la conseguenza che non sussistevano le condizioni per l'accoglimento della domanda medesima. Giudicando poi nel merito della domanda di estradizione, la Corte ha confermato che non sussistevano le condizioni per l'estradizione del MA, proprio perché questo aveva già interamente scontato in Italia la pena che avrebbe dovuto essere eseguita, stante il periodo trascorso in stato di custodia cautelare (Cass., sez. 6^, c.c. 13 febbraio 2004). in tale ultima pronuncia la Corte ha osservato che la Convenzione europea di estradizione (in quel caso come in questo applicabile) implicitamente afferma un divieto di estradizione per le ipotesi in cui la persona estradanda abbia già interamente scontato in Italia la pena inflitta sotto forma di custodia cautelare laddove prevede (artt. 9 e 10) che non può essere consentita l'estradizione di un individuo che sia stato già definitivamente giudicato per il medesimo fatto dall'Autorità richiesta o qualora il relativo reato sia prescritto. Non è dubbio del resto che la computabilità della custodia cautelare nella pena da espiare relativa allo stesso fatto costituisca un principio fondamentale del nostro ordinamento. Tale regola, è espressa dall'art. 137 c.p., secondo cui la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea, ed è ribadita, sul piano processuale, dall'art. 657 comma 1^ c.p.p., a tenore del quale il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso ... reato (v. anche art. 271 comma quarto c.p.p. 1930, nella sua ultima versione). È significativo quanto si osservava, pur in un clima storico-politico radicalmente diverso dall'attuale, nella Relazione al Re (n. 71) con riferimento a detta previsione: "È vero che la custodia preventiva non è una pena e che il regime che le è proprio è meno rigoroso che quello della pena, ma in fondo è sempre una restrizione della libertà personale attuata mediante carcerazione determinata da un reato. È quindi equo che essa non vada ad aggiungersi alla durata della pena, perché altrimenti questa, se non giuridicamente, almeno praticamente, verrebbe aumentata, senza che 1'aumento fosse giustificato da alcuna causa imputabile al reo".
Va anche sottolineato che, in base all'art. 138 c.p., analoga regola di computabilità nella pena da espiare è espressa con riferimento alla carcerazione preventiva subita all'estero.
Ma il principio in questione affonda le sue radici nella tradizione penalistica italiana (carcer passus in poenam cedit): la regola era già espressa, con formulazione sostanzialmente identica, nell'art. 40 del codice Zanardelli del 1889, E se in base all'art. 56 del codice penale sardo-italiano del 1859 l'imputazione della custodia preventiva nella pena era facoltativa, già nel codice toscano (artt. 69 e 70) era obbligatoria.
Non può dunque dubitarsi che la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare sofferta in Italia a titolo estradizionale, costituendo un diritto fondamentale della persona (contra Cass., sez. 6^, 20 maggio 1999, Tessier), vieti, a norma dell'art. 698 comma 1^ c.p.p., l'estradizione dello IU, avendo egli già interamente espiato in Italia la pena inflittagli dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, per la esecuzione della quale è stata presentata la domanda.
Va di conseguenza statuito, in riforma della sentenza impugnata, che non sussistono le condizioni per la estradizione di IU Neculai, con conseguente sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata dichiara che non sussistono le condizioni per l'estradizione di IUTE Neculai ed ordina l'immediata liberazione del medesimo se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui Agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2004