Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
Non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna qualora l'estradando abbia già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta, considerato che il principio, per il quale la custodia cautelare sofferta deve scomputarsi dalla durata della pena definitiva inflitta, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato, espressamente sancito dall'art. 137 cod. pen e rafforzato dal successivo art. 138, che impedisce di far luogo alla estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., dovendo ritenersi, a tal fine, la piena equiparazione tra custodia cautelare sofferta in Italia e pena definitivamente irrogata dallo Stato richiedente l'estradizione (nella specie Repubblica di Romania).
Commentario • 1
- 1. Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022
Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2006, n. 24666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24666 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/06/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - N. 1301
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 15568/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO SC, N. a Craiova (Romania) il 24 novembre 1966;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 27 marzo 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. VIGNETTA Gianfranco, che ha concluso per non farsi luogo alla estradizione in applicazione estensiva del principio del ne bis in idem internazionale.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato esistenti le condizioni per l'estradizione del cittadino romeno IO ES, richiesto dal Governo della Repubblica di Romania, arrestato in Italia il 14 ottobre 2005 in virtù di mandato dell'8 aprile 2003, per la esecuzione della pena di due anni e mesi sei di reclusione inflittagli dal Tribunale di Craiova (Romania) per i reati di guida senza patente e di falso in documenti di identità. L'estradizione, peraltro, è stata concessa limitatamente al reato di falso per il quale è stata irrogata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, non essendo più prevista come reato in Italia la condotta di guida di veicoli senza patente.
La Corte d'Appello, sul presupposto della equivalenza tra carcerazione preventiva eseguita in Italia e pena definitiva da scontare all'estero, ha stabilito che la liberazione dell'estradando si sarebbe dovuta disporre per la data di scadenza del sesto mese dal 14 ottobre 2005 (cioè il 13 aprile 2006), essendo stata inflitta la pena di sei mesi per il solo reato di falsificazione del documento.
Propone ricorso per cassazione il ES il quale deduce che è venuto meno il presupposto per l'accoglimento della domanda di estradizione, avendo espiato in Italia un periodo di custodia cautelare ben superiore ai sei mesi, già decorsi. Sostiene che il principio secondo cui dalla pena definitivamente irrogata deve dedursi il periodo di custodia cautelare sofferto costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento, con la conseguenza che dovrebbe essere revocata la sentenza impugnata e dovrebbe essere disposta la immediata liberazione del detenuto (cita Cass., sez. VI, c.c. 14 febbraio 2004; Cass., sez. VI, 30 novembre 2004, n. 46451). Il ricorso è fondato.
Risulta che il ricorrente è stato liberato dopo il decorso della custodia cautelare a seguito della cessazione del periodo di custodia cautelare indicato nella sentenza impugnata. Ferma l'esattezza delle date sopra indicate, non risulta più sussistente, nel caso, alcuna pena detentiva da espiare con la conseguenza che deve ritenersi venuto meno il presupposto della estradizione, considerato anche che, per il principio sancito dall'art. 2, comma 1, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, non può tenersi conto della condotta di guida senza patente, non considerata reato in Italia ma semplice violazione amministrativa. Per quel che attiene al residuo reato di falso, questa Corte ha già più volte ribadito che la domanda di estradizione non può essere accolta se il periodo trascorso in custodia cautelare in Italia supera quello della pena inflitta dal Paese straniero richiedente l'estradizione.
La ragione di tale statuizione si ricava non tanto (per implicito) dal tenore degli artt. 9 e 10 della Convenzione europea (come pur sostenuto da Cass., sez. VI, Cc. 13 febbraio 2004, Matovic), prevedendo quelle norme, rispettivamente, i principi di divieto di estradizione perché l'estradando è già stato giudicato, in via definitiva, per lo stesso fatto dallo Stato richiesto ovvero perché è stata emessa decisione di non perseguibilità come reato dello stesso fatto (art. 9), ovvero per prescrizione del reato (art. 10).
Più corretto sembra infatti l'altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale costituisce principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato quello secondo cui la custodia cautelare sofferta deve scomputarsi dalla durata della pena definitiva inflitta. Tale principio è espressamente sancito dall'art. 137 c.p. e rafforzato dal successivo art. 138 c.p., che prevede analoga detrazione per il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in ipotesi di giudizio eseguito all'estero e rinnovato in Italia. Principio del resto già previsto dai codici LI e CO anteriori a quello oggi vigente. Si tratta in definitiva di un diritto fondamentale della persona, onde ben a ragione può affermarsi che esso costituisca un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano che impedisce di far luogo alla estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 1, lett. b) dovendo ritenersi, ai fini in questione, la piena equiparazione tra custodia cautelare sofferta in Italia e pena definitivamente irrogata dalla Repubblica di Romania nel caso di specie.
La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata nel senso che nella specie non sussistono le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica di Romania di IO ES.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata dichiara non sussistere le condizioni per l'estradizione di Maclescu IO. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006