Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non sussistono le condizioni per l'accoglimento di una richiesta di consegna per l'esecuzione di una condanna, se la persona destinataria di tale richiesta ha già interamente scontato nel corso della procedura di consegna, sotto forma di custodia cautelare, la pena inflitta, poiché in tal caso la consegna si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui la custodia cautelare deve essere sempre computata nella pena da espiare relativa allo stesso fatto.
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2008, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/02/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 403
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 000244/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CVEJN KAREL, N. IL 12/01/1977;
avverso SENTENZA del 04/12/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 4/12/2007, disponeva la consegna all'Autorità giudiziaria della Repubblica Ceca di VE EL, colpito di mandato di arresto europeo 17/8/2006 del Tribunale del distretto di Nachod per l'esecuzione della sentenza irrevocabile 30/9/2004 dello stesso Tribunale, che lo aveva condannato in absentia alla pena di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di furto, commesso il 24/4/2004.
La Corte territoriale, dopo avere dato atto che la persona richiesta era stata tratta in arresto dalla Polizia ferroviaria di Siena, a cui avevano fatto seguito il provvedimento presidenziale di convalida e l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, riteneva che sussistevano tutte le condizioni previste dai parametri normativi di cui alla L. n. 69 del 2005, artt. 17, 18 e 19, per dare corso alla sollecitata consegna.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, VE EL e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale, con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 11, comma 1 e art. 10, comma 4, essendo stato il verbale di arresto (ore 19 del 6/10/2007) trasmesso all'Autorità giudiziaria oltre le 24 ore (ore 9 dell'8/10/2007), con conseguente nullità della convalida (intervenuta il 9/10/2007), ed essendo stata fissata oltre il previsto termine di venti giorni l'udienza per la decisone sul merito della consegna;
2) erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art.18, lett. g), e art. 19, lett. a), essendosi il processo svolto a suo carico al di fuori di ogni regola del contraddittorio e in violazione dei diritti di difesa;
3) vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione del suo stato di tossicodipendenza e al dato oggettivo che la breve pena da espiare nello Stato di emissione era stata quasi interamente scontata per effetto dell'arresto in Italia.
3 - Il ricorso è fondato.
3a- Preliminarmente, vanno disattese le censure in rito articolate con il primo motivo di ricorso.
La eccepita irregolarità della convalida dell'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria, al di là di ogni altra considerazione di merito, non essendo stata dedotta tempestivamente nelle forme previste dall'art. 719 c.p.p. (art. 13, comma 2 in rel. alla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7), non può essere fatta valere in questa sede.
Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte d'Appello per la decisione sulla richiesta di consegna risulta essere stato emesso in data 26/10/2007 e quindi entro il termine, per la cui inosservanza peraltro non è prevista alcuna sanzione, di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva (arresto da parte della p.g. in data 6/10/2007, misura cautelare adottata il successivo giorno 9).
3b - Sul merito della vicenda, osserva la Corte che riveste carattere dirimente, ai fini della decisione, il rilievo che la persona richiesta, essendo stata arrestata dalla polizia giudiziaria in data 6/10/2007 e raggiunta quindi dalla misura cautelare della custodia in carcere, ha sofferto - a tutt'oggi - un periodo di detenzione (quattro mesi) esattamente corrispondente all'entità della pena che dovrebbe essere eseguita nello Stato membro di emissione. Tale situazione di fatto deve ritenersi ostativa alla sollecitata consegna, che è inibita dalla normativa dettata dalla decisione quadro 13/6/2002 (2002/5 84/Gai) e dalla Legge attuativa n. 69 del 2005, nonché dal principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo cui la custodia cautelare, incidendo sul diritto fondamentale della libertà personale, deve essere detratta dalla durata della pena temporanea inflitta e da eseguire (artt. 137 e 138 c.p.). Più specificamente, non va sottaciuto che, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 6, l'Autorità giudiziaria dello Stato
membro di esecuzione, all'atto della consegna, deve trasmettere all'Autorità giudiziaria emittente le informazioni necessarie per detrarre, a favore del ricercato, il periodo di custodia già sofferto dalla pena detentiva comminata con la sentenza di condanna. L'obbligo di deduzione della custodia cautelare scontata prima della consegna è imposto, a monte, dalla decisione quadro (art. 26), alla quale tutti gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi. Da ciò non può che derivare, in aderenza alla ratio sottesa a tali disposizioni, il principio secondo cui va negata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna per l'esecuzione di una condanna, nell'ipotesi che la persona destinataria di tale richiesta ha già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare, la pena inflitta.
3 c- La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
Va revocata la misura cautelare adottata a carico di VE EL, del quale va disposta l'immediata liberazione se non ristretto per altra causa.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché non sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna. Revoca la misura cautelare in atto e dispone l'immediata liberazione di VE EL se non detenuto per altra causa;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Manda, altresì, alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Motivazione riservata.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008