Sentenza 2 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
TAMÁL 0023/01 AULA A 201 43... CORTE CU CMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE: Rilasciata copia legale REPUBBLICA ITALIANA alSK. Ferai per diritti il LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 12093/1998Composta dai magistrati: Luciano Vigolo - Consigliere Cron. 888 4 Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente 66 66Giovanni Mazzarella Rep. 66 Attilio Celentano 66 66Pasquale Picone Relatore Camera di consiglio 8.11.2000 ha pronunziato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MILANO FINANZA EDITORI SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Silla, n. 3, presso l'avv. Carlo Ferzi, che, unitamente all'avv. Filippo Menichino, la rappresentata e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- contro 152 FI Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 35, presso l'avv. Domenico d'Amati, che, unitamente all'avv. Luca Boneschi, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n° 10285 in data 4 ottobre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8.11.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
lette le conclusioni scritte del P.M. che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per rinunzia. Rilevato che con atto sottoscritto dai suoi avvocati, muniti di mandato speciale, depositato in cancelleria in data 28 luglio 2000, è stata fatta rinuncia al ricorso dalla società Milano Finanza Editori;
che alla rinuncia hanno aderito gli avvocati di Paolo Fior, muniti di mandato speciale;
visti gli articoli 375, 390 e 391 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia al ricorso il processo di cassazione;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000. Presidente IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Concelleria 15 GEN. 2001 DABORATORE D ANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI STESA, TASIA I SENSI DELL'ART. 10 O N E GE 11-8-73 N. 533 2