Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
In tema di consegna per l'estero, ai fini della verifica del presupposto del limite minimo di pena da eseguire, di cui all'art. 7, comma quarto, L. 22 aprile 2005, n. 69, dalla entità della pena oggetto della condanna subita nello Stato di emissione non va scomputata la custodia cautelare subita in Italia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 27163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27163 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1306
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 22127/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.I.M., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 18 maggio 2009 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Aurelio Leone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine per il rinvio in attesa della decisione della Corte di appello sezione per i minorenni sul parallelo procedimento.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in relazione al mandato di arresto europeo (MAE) emesso dal Tribunale di Roman (Romania) in data 14 novembre 2008, disponeva la consegna all'a.g. della Romania di B.I.M. relativamente alla condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di furto aggravato commesso in data
(OMISSIS), inflitta con sentenza definitiva in data 1 aprile 2008 dal predetto Tribunale. Con la medesima sentenza, si trasmettevano gli atti per competenza alla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino in ordine alla richiesta di consegna, anch'essa oggetto del citato MAE, relativa alla esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione conseguente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Neamt in data 12 gennaio 2006 per fatto commesso nell'(OMISSIS) quando il B. era minorenne.
Il B. era stato tratto in arresto il 6 aprile 2009 dalla Polfer di Alessandria e in data 8 aprile 2009 il Presidente della Corte di appello di Torino, convalidato l'arresto, applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere. Con successiva ordinanza in data 28-29 aprile 2009 la Corte di appello sostituiva alla misura carceraria quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione il B., a mezzo del difensore avv. Aurelio Leone, il quale deduce, in primo luogo, che i due titoli esecutivi oggetto del MAE, l'uno relativo alla ultima condanna per il reato di furto e l'altro conseguente alla revoca della sospensione condizionale della pena per precedente reato commesso da minorenne, concretavano posizioni inscindibili, sicché era indispensabile sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata in attesa della decisione della Sezione per i minorenni della medesima Corte di appello, anche per evitare che una volta consegnato il B. fosse illegittimamente sottoposto di fatto all'intera esecuzione della pena di due anni di reclusione.
In secondo luogo, si deduce che il processo in Romania si era svolto in absentia, senza che l'imputato, che si era già trasferito in Italia, ne fosse informato e potesse conseguentemente dispiegare adeguatamente la sua difesa.
Inoltre, la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata, sia perché non erano state date dall'a.g. dello Stato emittente assicurazioni sufficienti a garantire l'instaurazione di un nuovo processo sia in quanto il B. era convivente di donna incita al settimo mese di gravidanza ed era comunque residente in (OMISSIS) e qui regolarmente impegnato in attività lavorativa.
In ogni caso, tenuto conto della custodia cautelare sofferta in Italia a seguito del MAE, a partire dal 6 aprile 2009, sarebbe da verificare che la pena residua non sia superiore ai limiti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4. Infine, in via subordinata, si chiede disporsi che la pena da scontare sia eseguita in Italia.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Non sussiste alcun motivo di rinvio in attesa della decisione della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino, che riguarda altro titolo, nulla rilevando che ad esso si riferisca il medesimo MAE oggetto della presente procedura. Beninteso, l'esecuzione della consegna dovrà essere differita in attesa della definizione della parallela procedura, proprio in quanto il MAE riguarda diversi titoli che devono essere valutati, secondo il nostro ordinamento, da diverse autorità giudiziarie. Solo dopo la definitiva definizione del procedimento davanti alla Sezione minorile decorrerà dunque il termine per la consegna di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 23. Quanto al fatto che il procedimento penale in Romania si sia svolto in absentia, va rilevato che l'a.g. rumena ha precisato che in base all'art. 522 c.p.p. rumeno, l'interessato che ne faccia richiesta ha, in tale evenienza, diritto ad ottenere un nuovo giudizio sul fatto (fol. 155). Risulta pertanto soddisfatta la esigenza di garanzia di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. a). Non vi è dubbio che dalla pena da espiare vada detratta la custodia cautelare sofferta in Italia dal consegnando nell'ambito della presente procedura (v. Cass., sez. 6^ 6 febbraio 2008, Cvejn;
Id., 28 gennaio 2009, Glameanu), che dovrà essere esattamente determinata dalla Corte di appello quale giudice della esecuzione;
ma ciò non implica affatto che ai fini della verifica del presupposto del limite minimo di pena da eseguire, fissato in quattro mesi dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, dalla entità della pena oggetto della condanna estera debba scomputarsi la custodia cautelare subita. Non ha fondamento la censura subordinata relativa alla mancata statuizione circa la esecuzione in Italia della pena inflitta dall'a.g. rumena, dato che la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), restringe tale ipotesi al solo condannato cittadino italiano (v, tra le ultime, Cass., sez. 6^, 12 dicembre 2008, Cervenak;
Id., 28 gennaio 2009, Glameanu).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009