Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma quarto, legge 22 aprile 2005, n. 69, - il quale stabilisce che, quando per i fatti per i quali è richiesta la consegna è stata pronunciata nello Stato di emissione condanna ad una pena, quest'ultima deve essere di durata non inferiore a quattro mesi - occorre fare riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera. (Fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante l'adozione, da parte delle richiedenti autorità bulgare, di un provvedimento esecutivo di rideterminazione della pena da eseguire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 16117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16117 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 758
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 14365/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID LO OG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/03/201) della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Asta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 02/12/2011 dalla Procura Regionale di Sofia nei confronti di LO OV ID, tratto in arresto in Italia il 28/01/2012. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato emesso per dare esecuzione alla sentenza del 29/09/2010, divenuta definitiva, con cui il Tribunale Regionale di Pernik aveva condannato lo ID alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di furto continuato e di distruzione di beni immobili (pena rispetto alla quale era stato indicato un residuo da scontare di anni due, mesi nove e giorni sedici di reclusione); come non sussistesse alcuna delle condizioni ostative alla consegna dello ID all'autorità giudiziaria bulgara richiedente;
come il mandato di arresto Europeo rispettasse i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69; come la pena inflitta rispettasse il limite fissato dall'art. 7, comma 4, di tale legge;
ed ancora, come fosse irrilevante la documentazione prodotta in udienza dalla difesa dello ID, trattandosi di atto concernente la fase esecutiva della sentenza di condanna, che non rileva in sede di delibazione sulla richiesta di consegna.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la persona richiesta in consegna, deducendo la violazione di legge in relazione alla L. n.69 del 2005, art. 30, comma 1, lett. f). In particolare, lo
ID si è doluto del fatto che, nonostante la norma anzidetta prescriva che la pena inflitta debba essere esattamente indicata, nel caso di specie tale requisito di precisione difetterebbe. In quanto, a fronte della sanzione detentiva irrogata con fa sentenza di condanna oggetto del mandato di arresto Europeo, la difesa aveva prodotto un provvedimento dell'autorità giudiziaria bulgara di rideterminazione della pena in executivis. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo del ricorso è manifestamente infondato.
2. Il destinatario del mandato di arresto Europeo si è doluto del fatto che la Corte di appello veneziana avesse violato la norma dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 30, comma 1, lett. f), non richiedendo - benché a tanto sollecitata dalla difesa - all'autorità giudiziaria straniera, che aveva formulato la domanda di consegna, ulteriori informazioni alo scopo di stabilire con esattezza quale fosse la pena da eseguire nello Stato richiedente. Anche a voler prescindere dall'erroneo richiamo ad una norma non applicabile nel caso di specie, dato che il citato art. 30 riguarda le ipotesi di procedura attiva di consegna (vale a dire quelle nelle quali è l'autorità giudiziaria italiana che emette il mandato di arresto Europeo per chiedere la consegna di un soggetto presente nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea), va detto che la corrispondente disposizione applicabile nelle ipotesi - analoghe a quella portata all'odierna attenzione di questa Corte - di procedura passiva di consegna, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. f), prescrive che il mandato di arresto Europeo esecutivo,
emesso in relazione ad una sentenza definitiva, debba contenere l'indicazione della pena inflitta e non anche di quella da eseguire. In claris non fit interpretatio.
Nei medesimi termini si è già pronunziata questa Corte, chiarendo che, in tema di mandato di arresto Europeo, ai fini della applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, - il quale stabilisce che, quando per i fatti per i quali è chiesta la consegna è stata pronunciata nello Stato di emissione condanna ad una pena, quest'ultima deve essere della durata non inferiore a quattro mesi - occorre far riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera (Sez. 6, n. 25182 del 17/06/2008, Fringhiu, Rv. 239944). Principio, questo, conforme all'indirizzo interpretativo formatosi nella collegata materia estradizionale nella quale si era analogamente sostenuto che, ai fini della applicazione dell'art. 2, comma 1, della Convenzione Europea di Parigi del 13 novembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 - secondo cui, quando per i fatti per i quali è chiesta l'estradizione è stata pronunciata nello Stato richiedente condanna ad una pena, quest'ultima deve essere della durata di almeno quattro mesi - occorre far riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera, in virtù del principio che l'esecuzione della pena appartiene, quanto alla effettiva durata e alle modalità di esecuzione, alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato nel quale è pronunciata la condanna (Sez. 6, n. 38954 del 19/09/2003, Lamers, Rv. 226670). Applicando tale regula turis al caso di specie, bisogna dedurre la irrilevanza della prospettata adozione, da parte dell'autorità giudiziaria bulgara richiedente la consegna, di un provvedimento in fase esecutiva di rideterminazione della pena da eseguire, essendo sufficiente - così come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - che il mandato di arresto Europeo fosse stata emesso per dare attuazione ad una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva di gran lunga superiore all'indicato limite minimo di quattro mesi.
3. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa dette ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005 art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012