Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, quando la durata della custodia cautelare subita in pendenza della procedura estradizionale risulti inferiore a quella della pena da espiare, e nell'ordinamento dello Stato richiedente non sia previsto il principio della detraibilità del "presofferto" cautelare dalla pena detentiva da eseguire, la domanda di estradizione può essere concessa limitatamente all'espiazione della pena residua. (Fattispecie relativa a una domanda di estradizione avanzata dalle autorità statunitensi).
Commentari • 3
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Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 20148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20148 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 756
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 47016/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA NT LE N. IL 27/02/1962;
avverso la sentenza n. 17/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Iorio per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere all'estradizione del cittadino statunitense FA NT LE in relazione alla condanna alla pena di venti mesi di reclusione, inflittagli dal Tribunale del Missouri con sentenza del 3.5.2005 per bancarotta fraudolenta.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il FA, tramite il difensore avv. Minghelli, denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 10, comma 2, comma 4, lett. A) e comma 7 nonché art. 14, comma 1, lett. A) del trattato estradizionale del 13.10.1983, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione nell'attesa della definizione di pendenze giudiziarie in Italia.
Con unico motivo il ricorrente deduce in particolare che mancherebbe la documentazione necessaria, esistendo in atti solo certificazioni della procura distrettuale e non la sentenza "nella sua materialità con adeguata motivazione", necessaria anche alla luce della sospensione del procedimento intervenuta per la rilevante collaborazione che il FA stava prestando per altre vicende. La Corte romana sì sarebbe limitata ad un esame apparente e formale degli atti.
2.1 Con atto depositato il 22.2.2010, qualificato "memorie e motivi nuovi ex art. 611 c.p.p., art. 167 disp. att. c.p.p. e art. 704 c.p.p."..." "parte dei quali" già indicati nel ricorso proposto dal co-difensore", il codifensore avv. Iorio denuncia:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento all'art. 703 c.p.p., lett. a), art. 722 c.p.p. e art. 137 c.p. per il mancato riconoscimento della custodia cautelare sofferta nello Stato richiesto in riferimento alla pena emessa nello Stato richiedente:
secondo il ricorrente il periodo di detenzione presofferto nella custodia cautelare per l'estradizione non sarebbe considerato dalla normativa dello Stato richiedente, e ciò violerebbe un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, dovendo pertanto essere rifiutata la consegna;
- violazione dell'art. 606, lett. B ed E in riferimento all'art. 705 c.p.p., lett. C e art. 698 c.p.p., per la sussistenza di un pericolo di vita o all'integrità personale, in ragione della collaborazione prestata, della strumentalizzazione dell'estradizione ad imporre la prosecuzione della collaborazione e delle minacce di morte ricevute (viene prodotta la copia di un'email);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B in relazione all'art. 14 del trattato di estradizione, per le pendenze nazionali, connesse proprio alle modalità di uscita dagli Stati Uniti dopo la collaborazione prestata.
2.2 Con ulteriore motivo aggiunto (atto depositato il 26.4.2010 per conto dell'avv. Iorio) vengono dedotte ulteriori argomentazioni sui punti del mancato riconoscimento della custodia cautelare sofferta, con le modalità in atto, da parte dell'autorità giudiziaria statunitense, e dell'asserita illegittimità della consegna per un residuo pena che sarebbe inferiore ai sei mesi e come tale violerebbe il Trattato bilaterale, la L. n. 354 del 1975, art. 54 e, in ipotesi alternativa, gli artt. 3 e 24 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 Va premesso che la decisione sulla domanda di sospensione della consegna appartiene al Ministro della giustizia, unico competente sul punto nel procedimento estradizionale, ai sensi dell'art. 709 c.p.p. che si coniuga con la disposizione dell'art. 14 del Trattato bilaterale del 1983 (applicabile nella fattispecie in ragione del tempo di presentazione della domanda di estradizione): ciò rileva per il motivo relativo contenuto nel ricorso originario e per i motivi nuovi contenuti negli atti dell'avv. Iorio.
3.2 Il motivo contenuto nel ricorso originario è infondato. Agli atti vi sono l'estratto della sentenza e la dichiarazione giurata dell'autorità pubblica che presenta la richiesta e precisa che il FA NT LE ha reso piena confessione e che tale confessione è stata accolta dal giudice: si tratta di documentazione ufficiale adeguata, rispetto al cui contenuto nessuna anche mera allegazione di diverso esito è stata mai prospettata. Risulta pertanto soddisfatta l'esigenza di documentazione del titolo sulla base del quale viene richiesta la estradizione, ai sensi dell'art. 10 del Trattato del 1983. Nè, sul punto, hanno rilievo alcuno le generiche deduzioni sulla collaborazione prestata dal richiesto.
3.3 I primi due motivi nuovi proposti con l'atto depositato il 22 febbraio dall'avv. Iorio sono invece inammissibili, trattandosi di motivi ulteriori e diversi da quelli proposti nel ricorso originario. È infatti insegnamento consolidato di questa Corte che anche i motivi nuovi di impugnazione di cui all'art. 611 c.p.p. debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata: deve cioè sussistere una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 3, sent. 14776 del 22.1 - 26.3.2004, rv 228525; Sez. 1, sent. 46950 del 2.11 - 2.12.2004, rv 230281). Nella specie nulla è stato dedotto nel ricorso principale in ordine a pericoli per la vita o l'integrità fisica del richiesto, del resto solo genericamente dedotti anche nei motivi aggiunti con la produzione di un'anonima email.
E sempre per la prima volta in questo momento della procedura viene proposto il tema - suscettibile di verifica ed accertamento - sulla rilevanza della custodia cautelare.
Quanto a quest'ultimo punto, tuttavia, essendo sia pure tardivamente dedotta la violazione di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, deve trovare adempimento il dovere del giudice di procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione (Sez. 6, sent. 38850 del 18.9 - 15.10.2008, rv 241261).
In proposito, la pretesa difensiva è infondata, nei termini che seguono. Questa Corte ha infatti sì ripetutamente insegnato che la detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare è da annoverare tra i principi fondamentali dell'ordinamento, ma ciò comporta solo che quando - come in questo caso in cui la pena detentiva da espiare è indicata in venti mesi, mentre il richiesto risulta arrestato dal 21.4.2009 - la custodia cautelare sofferta per la procedura estradizionale è inferiore alla pena da espiare, l'estradizione può essere concessa limitatamente alla pena residua (Sez. 6, sent. 2824 del 24.11.2006 - 25.1.2007, rv 235625; Sez. 6, sent. 41302 dell' 8 -27.10.2009, rv 235625). In tal senso può comunque essere integrato il dispositivo della sentenza d'appello.
I motivi dedotti con l'atto depositato il 26.4 sono inammissibili per tardività (con la precisazione già fatta quanto al punto della custodia cautelare presofferta) ed anche manifesta infondatezza quanto al punto del residuo inferiore ai sei mesi, insussistente in fatto ad oggi, data della definitiva deliberazione giurisdizionale, e pure infondata in diritto (rilevando - per ripetuto insegnamento di questa Corte suprema nell'affine materia della consegna con mandato di arresto Europeo solo l'entità della pena per la quale la richiesta è originariamente attivata: in altri termini il limite di pena che costituisce il presupposto di attivazione della consegna si riferisce all'entità irrogata con la sentenza di condanna, essendo irrilevante che durante il tempo necessario per la trattazione fisiologica della procedura di valutazione della richiesta di consegna si possa scendere sotto tale misura, in ragione della custodia cautelare in corso, che rileva solo ai diversi fini prima indicati - Sez. 6, sent. delib. Il 24.3.2010 in proc. Oronceanu).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 26.11.2009, dichiara sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione del FA NT LE alias ST AE per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia per questo processo estradizionale. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010