Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2009, n. 4303
CASS
Sentenza 28 gennaio 2009

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In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene).

La disposizione contenuta nell'art. 18, comma primo, lett. r), della l. 22 aprile 2005, n. 69, nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto la stessa facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell'Unione europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che risiedano o dimorino sul loro territorio.

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  • 1Corte di Cassazione, sentenza dell’11 giugno 2020, n. 18352
    https://www.asgi.it/

    La sesta sezione penale della Corte di Cassazione richiamando quanto già ha ribadito dalla Corte di Lussemburgo (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C – 128/19 e Corte di giustizia, 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18) ha ricordato che, qualora l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante sia stata fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei …

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  • 2MAE, assicurazioni diplomatiche e prescrizione (Cass. 18352/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 agosto 2020

    Qualora l'assicurazione resa in ambito MAE che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue concrete e precise condizioni di detenzione sia stata fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE. In tema di mandato di arresto Europeo, quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di …

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  • 3Mandato di arresto europeo, non serve irrevocabilità sentenza (Cass. 18352/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 giugno 2020

    Mandato di arresto europeo esecutivo: la sentenza di condanna deve essere dotata di forza esecutiva, non essendo richiesta la irrevocabilità della sentenza quale condizione necessaria alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri della UE. Quando lo stato di emissione del MAE fornisce l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi di tale rassicurazione, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che consenta di ritenere le condizioni esistenti all'interno di un determinato istituto contrarie a quanto previsto dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE. Ai sensi …

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  • 4Corte di Cassazione, sentenza dell'11 giugno 2020, n. 18352
    https://www.asgi.it/ · 11 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2009, n. 4303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4303
Data del deposito : 28 gennaio 2009

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