Sentenza 16 marzo 2018
Massime • 1
L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.
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RITENUTO IN FATTO Con sentenza del primo luglio 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale, con cui T. Davide è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza di norme processuali, per essere stato il decreto di citazione in appello notificato al difensore e non anche all'imputato, pur avendo quest'ultimo eletto domicilio presso il carcere nell'atto di nomina del difensore di fiducia e pur avendo il difensore dichiarato di non accettare le notifiche a lui dirette ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, …
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Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2018, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2018 |
Testo completo
12243-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/02/2018 PATRIZIA PICCIALLI Presidente- Sent. n. sez. 335/2018 EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE UGO BELLINI N.31274/2017 GABRIELLA CAPPELLO Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL NN IA ST nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/01/2014 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per Il P.G. Gaeta Pietro conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. Udito il difensore Av. Gaetano venco che si è ripsiportato L'Avvocato Venco si riporta ai motivi. ai motivi ed ho insistito forl'accoglimento del seicoress. 1K + RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente IL NN IA ST, con sentenza del 14/1/2014, con- fermava la sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 3/2/2012, appellata dall'imputato. Il Tribunale Monocratico di Roma aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 186 comma 2 lett. c) CDS come modificato dall'art. 4 DL 92/2008, per essere stato colto alla guida del ciclomotore Motom Spasso 50 contrassegno X26ZFS telaio n. L85T[3S177Z557356 in stato di ebbrezza da as- sunzione di bevande alcoliche, essendo stato riscontrato agli esami ematochimici avere un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (194.76 mg/dl etanolo siero), accertato in Roma il 20/12/2008, condannandolo alla pena di mesi 3 di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, con confisca del mezzo in sequestro e con sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, LL VA IA TO, deducendo i mo- tivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, co- me disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in re- lazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost. Il ricorrente fa presente di avere sollevato, prima dell'apertura del dibatti- mento, in data 14/1/2014 eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio. Tale eccezione, sarebbe stata rigettata dalla corte di appello in quanto dagli atti emergeva l'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore. Detta ele- zione veniva considerata valida, anche se contenuta nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, perché priva di specifico riferimento. Il ricorrente precisa, invece, che a differenza di quanto sostenuto dalla corte di appello, all'interno dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio vi era spe- cifico riferimento alla stessa procedura. In ogni caso, poi, il LL richiama la decisione di questa Corte n.530 del 8/1/2010, in cui viene respinto il ricorso di un imputato che aveva inserito la nomina del difensore nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, senza con- ferirgli una procura separata, in applicazione del principio che "non è consentito alla parte nominare un difensore ed leggere un domicilio in un atto diverso, rela- tivo ad una procedura differente, senza conferire, tra l'altro, a tale manifestazio- ne di volontà la necessaria evidenza con un'apposizione separata... la nomina del difensore e l'elezione di domicilio inserita nella domanda di ammissione al patro- 2 cinio a spese dello stato avrà efficacia esclusivamente nel procedimento inciden- tale;
avrà valore nel procedimento principale solo se dette dichiarazioni acquisti- no autonomia e siano chiaramente rivolte ad avere effetto anche al di là del pro- cedimento incidentale". Nel caso di specie, l'elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, rileva il ricorrente, era stata in- terpretata dall'ufficio procedente come relativa al procedimento incidentale e, tra l'altro, le notificazioni all'esito delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio di primo grado erano state correttamente notificate. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost. Il ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto riportato nel capo di impu- tazione e recepito dall'impugnata sentenza, il LL non è mai stato colto alla guida del ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica. Tale circostanza era stata esposta come motivo di doglianza in appello, in quanto al momento dell'intervento sul luogo del sinistro dei VV. UU., l'imputato non era presente e nessuna contestazione veniva elevata a suo carico. Il ricorrente eccepisce che la presenza di elementi in relazione alla ricondu- cibilità alla persona dell'imputato del reato contestato, sia cosa ben diversa dell'essere stato colto alla guida del ciclomotore così come contestato. Pertanto, in assenza di univoci elementi probatori atti a sostenere la respon- sabilità dell'imputato, si sarebbe dovuto procedere ad una pronuncia di assolu- zione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen., subordinatamente, senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., e in via ulteriormente subordinata con rinvio per ogni conseguente adempimento di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono tutti manifestamente infondati e, pertanto, proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, di natura procedurale, è ormai assolu- tamente consolidata e preponderante la giurisprudenza di questa Corte orientata nel senso di ritenere legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (così affermava già Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Corsaro, Rv. 234900 proprio in un caso, come quello che ci occupa, in cui, l'elezione di domicilio, apposta in calce alla richiesta di ammissione al gra- tuito patrocinio nell'ambito di una procedura esecutiva diretta alla revoca della 3 sospensione condizionale della pena, era stata ritenuta operante non solo ai fini delle pronunce incidentali relative al patrocinio a spese dello Stato, ma anche ai fini dell'intero procedimento camerale). Da allora costantemente, con l'unica eccezione di cui si dirà, è stato ribadito che la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuate con la richiesta di ammis- sione al patrocinio a spese dello Stato producono effetto non solo ai fini delle re- lative pronunzie incidentali ma anche ai fini del procedimento principale (Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008 dep. il 2009, Conforti, Rv. 242713; Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029). Si è pertanto affermato e va qui ribadito non solo che sono valide le noti- fiche degli avvisi relativi al procedimento principale eseguite al suddetto domici- lio (Sez. 4, Sentenza n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868), ma anche che dà causa alla nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all'impu- tato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado (Sez. 1, n. 41069 del 23/10/2008, Cardinale, Rv. 242037). Di recente, poi, ribadito che l'elezione di domicilio contenuta nell'istan- za di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, questa Corte di legittimità ha ulterior- mente precisato che a nulla rileva l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501). Non poteva pertanto sfuggire al difensore ricorrente che è rimasta unica e totalmente isolata l'invocata pronuncia (Sez. 2, n. 530 del 6.11.2009 dep. il 2010, Luccio non mass.) che, diversamente opinando, aveva ritenuto non essere efficace, se non nel procedimento incidentale in cui era stata effettuata, in as- senza di una diversa esplicitazione da parte del dichiarante, la nomina del difen- sore e la contestuale elezione di domicilio inserita nel corpo dell'istanza di am- missione al patrocinio dei non abbienti. La vocatio in ius dell'imputato per il processo di appello è stata, dunque, ri- tualmente operata notificandogli presso il domicilio eletto il relativo decreto di ci- tazione in giudizio.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non pro- ponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre la stessa questio- ne già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal Sez. 2, senso n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). La Corte capitolina ha ritenuto che la prima sentenza meritasse integrale conferma, confutando le argomentazioni difensive proposte in quella sede con motivazione logica e congrua e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimi- tà, respingendo, tra l'altro il motivo di doglianza, oggi riproposto tout court, con il quale si eccepiva la mancata identificazione dell'odierno imputato nel soggetto alla guida del veicolo al momento del sinistro, rilevando che lo stesso non veniva colto alla guida del ciclomotore e non era presente al momento dell'intervento dei VV.UU. Veniva ricordato, con motivazione logica e congrua, come già il giudi- ce di primo grado avesse ritenuto la sussistenza di validi elementi atti a dimo- strare che l'imputato fosse effettivamente alla guida del veicolo, individuati:
1. nel fatto che vi fosse un unico veicolo, di proprietà dell'imputato, coinvolto nell'incidente;
2. che il LL fosse l'unico ferito trasportato in ospedale;
3. che lo stesso LL avesse presentato presso il Comando della Polizia Municipale la 5 documentazione sanitaria relativa agli accertamenti compiuti in occasione dello stesso ricovero, attestante l'intossicazione alcolica. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con tale motivazio- ne, che appare priva di aporie logiche e congrua, nonché corretta in punto di di- ritto, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità.
4. Il reato per il quale si procede non era prescritto alla data in cui è stato deciso il processo di appello (14/1/2014), dovendosi tenere conto di un periodo di sospensione della prescrizione di due mesi e 18 giorni a causa del rinvio dell'udienza del 16/11/2011 a causa della partecipazione del difensore all'astensione degli avvocati. Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 13 febbraio 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Patrizia Piccialli, Vincenzo Pezzella P e Depositata in Cancelleria Oggi. 16 MAR. 2018 Il Funzionario Giudiziario 1903 Patrizia Ciorra