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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1419/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2811/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239010767861000 IRES-IVA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso l'avviso di intimazione n. 29520239010767861000, notificato il 25 settembre 2023, relativo a crediti per IVA e IRES anno 2008, per l'importo complessivo di € 15.438,76, derivanti dalla cartella di pagamento n. 29520120009905400000.
Con sentenza n. 2474/2024, depositata il 10 maggio 2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso ritenendo regolarmente notificata la cartella prodromica in data 31.5.2012 ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973
e infondate le censure sul difetto di motivazione dell'intimazione e non maturata la prescrizione, anche in considerazione delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale Covid-19.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, reiterando l'eccezione di tardiva costituzione di
ADER, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta, la nullità della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto dell'appello, richiamando espressamente i principi giurisprudenziali già dedotti in primo grado e ribadendo la ritualità della notifica.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sulla pretesa tardività della produzione documentale si osservi che anche qualora la produzione documentale in primo grado fosse stata tardiva, la stessa è ritualmente acquisibile in appello, ai sensi degli artt. 32, 58 e
61 D.Lgs. 546/1992.
Invero, sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992,
è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Infatti, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Dalla relata di notifica risulta che in data 31.5.2012 il messo notificatore, constatata l'irreperibilità del destinatario, ha proceduto a notificazione ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973, mediante deposito presso il Comune e affissione all'albo comunale.
La notifica non è stata eseguita ex art. 140 c.p.c., bensì secondo la procedura speciale tributaria prevista per l'irreperibilità assoluta.
Infatti, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica degli atti tributari deve essere effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973.
Pertanto, non era dovuta alcuna raccomandata informativa ed è infondata la pretesa applicazione dell'art. 140 c.p.c.
La cartella è stata regolarmente notificata nel 2012 e non è stata impugnata nei termini ex art. 21 D.Lgs.
546/1992. Essa è quindi divenuta definitiva.
Ne consegue che non è più sindacabile nel merito e che l'intimazione impugnata costituisce atto meramente consequenziale.
La censura sulla prescrizione è infondata.
I termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015 con proroga di 24 mesi dei termini.
Pertanto, non è decorso alcun termine prescrizionale utile (che, trattandosi di tributi erariali, è di 10 anni) e la pretesa è esigibile.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 1.594,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2811/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239010767861000 IRES-IVA 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso l'avviso di intimazione n. 29520239010767861000, notificato il 25 settembre 2023, relativo a crediti per IVA e IRES anno 2008, per l'importo complessivo di € 15.438,76, derivanti dalla cartella di pagamento n. 29520120009905400000.
Con sentenza n. 2474/2024, depositata il 10 maggio 2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso ritenendo regolarmente notificata la cartella prodromica in data 31.5.2012 ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973
e infondate le censure sul difetto di motivazione dell'intimazione e non maturata la prescrizione, anche in considerazione delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale Covid-19.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, reiterando l'eccezione di tardiva costituzione di
ADER, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta, la nullità della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto dell'appello, richiamando espressamente i principi giurisprudenziali già dedotti in primo grado e ribadendo la ritualità della notifica.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sulla pretesa tardività della produzione documentale si osservi che anche qualora la produzione documentale in primo grado fosse stata tardiva, la stessa è ritualmente acquisibile in appello, ai sensi degli artt. 32, 58 e
61 D.Lgs. 546/1992.
Invero, sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992,
è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Infatti, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Dalla relata di notifica risulta che in data 31.5.2012 il messo notificatore, constatata l'irreperibilità del destinatario, ha proceduto a notificazione ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973, mediante deposito presso il Comune e affissione all'albo comunale.
La notifica non è stata eseguita ex art. 140 c.p.c., bensì secondo la procedura speciale tributaria prevista per l'irreperibilità assoluta.
Infatti, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica degli atti tributari deve essere effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973.
Pertanto, non era dovuta alcuna raccomandata informativa ed è infondata la pretesa applicazione dell'art. 140 c.p.c.
La cartella è stata regolarmente notificata nel 2012 e non è stata impugnata nei termini ex art. 21 D.Lgs.
546/1992. Essa è quindi divenuta definitiva.
Ne consegue che non è più sindacabile nel merito e che l'intimazione impugnata costituisce atto meramente consequenziale.
La censura sulla prescrizione è infondata.
I termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015 con proroga di 24 mesi dei termini.
Pertanto, non è decorso alcun termine prescrizionale utile (che, trattandosi di tributi erariali, è di 10 anni) e la pretesa è esigibile.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 1.594,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente