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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9522 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 34923/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]) Parte_1
(nata a [...] il [...]) Parte_2
quali di eredi di (nata a [...] - PG - il 8.10.1951 e Persona_1
deceduta il 21.10.2024), elettivamente domiciliati in Roma, via Tiburtina 603, presso lo studio degli avv.ti Giusi Pezzella e Alessandro Aureli che li rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrenti
E
CP_1 convenuto contumace all'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che aveva diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 80 (come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508/88) con decorrenza 1.6.2023 e fino al decesso
(21.10.2024) e condanna l' a corrispondere ai due ricorrenti, quali eredi di CP_1
e in misura pari al 50% per ciascuno di essi, i ratei Persona_1
dell'indennità di accompagnamento a quest'ultima dovuta da giugno 2023 ad ottobre 2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari dei CP_1
ricorrenti i compensi legali che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 - esponendo di aver Persona_1 già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 3.4.2024, aveva omologato la Ctu medica che aveva accertato che ella era in possesso del requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno del 2023) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' dei ratei di detta prestazione, in CP_1 presenza degli ulteriori requisiti oltre quello medico-sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto a detta prestazioni e la CP_1 condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Nel corso del giudizio l'originaria ricorrente è deceduta e, quali eredi della stessa, si sono costituiti i due ricorrenti sopra indicati.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
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La domanda degli eredi ricorrenti è fondata.
La loro dante causa ( aveva diritto di ottenere l'indennità di Persona_1 accompagnamento dal mese di giugno 2023 e fino al decesso (21.10.2024), in virtù del decreto di omologa di a.t.p., ritualmente notificato all' nel mese di maggio CP_1 del 2024.
Peraltro, i due eredi hanno inoltrato all' la domanda di “rate maturate e CP_1 non riscosse” (con l'indicazione di tutti i dati necessari per la liquidazione ad ogni singolo erede dei ratei di loro spettanza) e non risulta che l abbia ancora CP_2 provveduto.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondere ai due CP_1
ricorrenti, quali eredi di e in misura pari al 50% per ciascuno di Persona_1 essi, i ratei dell'indennità di accompagnamento a quest'ultima dovuta da giugno
2023 ad ottobre 2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia (da
2 € 5.200,01 a € 26.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata) e si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
Roma, 30.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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