CASS
Sentenza 23 ottobre 2020
Sentenza 23 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2020, n. 29479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29479 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SI IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CRISTALLO ANTONIO del foro di MILANO in difesa di NA SI IL che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29479 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AS IL LI, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 6 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, provvedendo in esito a opposizione a rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di una somma di danaro (che era stata sequestrata il 21 marzo 2019 a seguito di perquisizione domiciliare da parte della P.G., in relazione ad ipotesi di reato ex art. 73, d.P.R. 309/1990), aveva dichiarato non luogo a provvedere in quanto, sebbene il sequestro eseguito ad opera della P.G. non fosse stato tempestivamente convalidato a norma dell'art. 355 cod.proc.pen., si era nel frattempo sovrapposto altro ed autonomo provvedimento di sequestro disposto direttamente dal P.M. in data 7 agosto 2019 ex art. 253 cod.proc.pen.. Ciò comportava, secondo il G.i.p. procedente, la carenza di interesse del LI a dolersi di un sequestro non tempestivamente convalidato, mentre l'interessato si sarebbe potuto dolere del nuovo provvedimento di sequestro emesso dal P.M. solamente proponendo riesame ex art. 257 cod.proc.pen.. 2. Il ricorrente si duole di detto provvedimento denunciando violazione di legge ed evidenziando, con unico motivo, che l'opposizione era stata proposta ritualmente ex art. 263, comma 5, cod.proc.pen., in quanto l'originario sequestro disposto d'iniziativa della P.G. era divenuto inefficace, e ciò implicava ex se l'obbligatorietà della restituzione delle cose sequestrate, alla quale non poteva perciò sovrapporsi un nuovo provvedimento di sequestro. 3. Il ricorso é inammissibile, per carenza di interesse. Va premesso che, in tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro, a meno che tuttavia - ed é questo il caso - egli non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (Sez. 3, Sentenza n. 2939 del 26/09/2000, Fossi e altro, Rv. 217989; Sez. 3, Sentenza n. 3572 del 20/10/1995, Lo Noce, Rv. 203108). E' chiaro che la mancata convalida nel termine di 48 ore del sequestro eseguito dalla P.G. ne determina l'inefficacia, che non potrebbe essere sanata qualora il P.M. convalidasse detto sequestro oltre il termine perentorio di quarantott'ore. Ma quest'ultima evenienza é diversa da quella occorsa nella specie, dovendosi in questo caso considerare che, a fronte dello spirare del termine previsto per la convalida del sequestro di P.G., si era sovrapposto non già un 2 provvedimento di convalida tardiva, ma un autonomo provvedimento adottato dal pubblico ministero. In altri termini, va evidenziata la diversa natura dell'istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità (da esercitarsi a cura del P.M. nel termine perentorio anzidetto) rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che é espressione di un preciso ed autonomo potere di impulso da parte di quest'ultimo (Sez. 6, Sentenza n. 26530 del 29/03/2001, Venier, Rv. 219485). Pertanto, quand'anche volesse considerarsi la legittimazione dell'odierno ricorrente a dolersi della tardiva convalida del primigenìo sequestro probatorio, tale lagnanza non sortirebbe comunque effetto alcuno sul piano pratico, attesa l'instaurazione medio tempore di nuovo vincolo autonomamente imposto dal P.M. sulla somma di danaro di che trattasi. E' noto, a tal proposito, che nel procedimento penale la nozione di interesse a impugnare (derivante, come noto, dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen.) poggia su basi essenzialmente utilitaristiche: l'interesse del ricorrente deve cioé avere lo scopo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato per sostituirlo con altro provvedimento più vantaggioso (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693); é, insomma, necessario che vi sia un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente, che sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 267172). All'evidenza, e per le ragioni anzidette, tale condizione non risulta nella specie configurabile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza Ai versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2020. Il Consigliere estensore (Giuseppe P ich) La Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CRISTALLO ANTONIO del foro di MILANO in difesa di NA SI IL che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29479 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AS IL LI, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 6 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, provvedendo in esito a opposizione a rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di una somma di danaro (che era stata sequestrata il 21 marzo 2019 a seguito di perquisizione domiciliare da parte della P.G., in relazione ad ipotesi di reato ex art. 73, d.P.R. 309/1990), aveva dichiarato non luogo a provvedere in quanto, sebbene il sequestro eseguito ad opera della P.G. non fosse stato tempestivamente convalidato a norma dell'art. 355 cod.proc.pen., si era nel frattempo sovrapposto altro ed autonomo provvedimento di sequestro disposto direttamente dal P.M. in data 7 agosto 2019 ex art. 253 cod.proc.pen.. Ciò comportava, secondo il G.i.p. procedente, la carenza di interesse del LI a dolersi di un sequestro non tempestivamente convalidato, mentre l'interessato si sarebbe potuto dolere del nuovo provvedimento di sequestro emesso dal P.M. solamente proponendo riesame ex art. 257 cod.proc.pen.. 2. Il ricorrente si duole di detto provvedimento denunciando violazione di legge ed evidenziando, con unico motivo, che l'opposizione era stata proposta ritualmente ex art. 263, comma 5, cod.proc.pen., in quanto l'originario sequestro disposto d'iniziativa della P.G. era divenuto inefficace, e ciò implicava ex se l'obbligatorietà della restituzione delle cose sequestrate, alla quale non poteva perciò sovrapporsi un nuovo provvedimento di sequestro. 3. Il ricorso é inammissibile, per carenza di interesse. Va premesso che, in tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro, a meno che tuttavia - ed é questo il caso - egli non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (Sez. 3, Sentenza n. 2939 del 26/09/2000, Fossi e altro, Rv. 217989; Sez. 3, Sentenza n. 3572 del 20/10/1995, Lo Noce, Rv. 203108). E' chiaro che la mancata convalida nel termine di 48 ore del sequestro eseguito dalla P.G. ne determina l'inefficacia, che non potrebbe essere sanata qualora il P.M. convalidasse detto sequestro oltre il termine perentorio di quarantott'ore. Ma quest'ultima evenienza é diversa da quella occorsa nella specie, dovendosi in questo caso considerare che, a fronte dello spirare del termine previsto per la convalida del sequestro di P.G., si era sovrapposto non già un 2 provvedimento di convalida tardiva, ma un autonomo provvedimento adottato dal pubblico ministero. In altri termini, va evidenziata la diversa natura dell'istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità (da esercitarsi a cura del P.M. nel termine perentorio anzidetto) rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che é espressione di un preciso ed autonomo potere di impulso da parte di quest'ultimo (Sez. 6, Sentenza n. 26530 del 29/03/2001, Venier, Rv. 219485). Pertanto, quand'anche volesse considerarsi la legittimazione dell'odierno ricorrente a dolersi della tardiva convalida del primigenìo sequestro probatorio, tale lagnanza non sortirebbe comunque effetto alcuno sul piano pratico, attesa l'instaurazione medio tempore di nuovo vincolo autonomamente imposto dal P.M. sulla somma di danaro di che trattasi. E' noto, a tal proposito, che nel procedimento penale la nozione di interesse a impugnare (derivante, come noto, dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen.) poggia su basi essenzialmente utilitaristiche: l'interesse del ricorrente deve cioé avere lo scopo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato per sostituirlo con altro provvedimento più vantaggioso (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693); é, insomma, necessario che vi sia un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente, che sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 267172). All'evidenza, e per le ragioni anzidette, tale condizione non risulta nella specie configurabile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza Ai versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2020. Il Consigliere estensore (Giuseppe P ich) La Presidente