Art. 245.
(Trasferimento di nazionalita').
Non e' considerato valido il trasferimento di nazionalita' di un aeromobile, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico.
Tale scopo si presume, salva prova contraria:
1° se, nel caso che l'aeromobile abbia perduto la nazionalita' nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;
2° se il trasferimento di nazionalita' e' avvenuto dopo l'inizio della guerra.
Nel caso preveduto dal numero 2° dei comma precedente, la prova contraria, non e' ammessa:
1° se il trasferimento di nazionalita' ha avuto luogo, mentre l'aeromobile era in viaggio, o si trovava in localita' bloccata;
2° se e' stata convenuta la facolta' di riscatto o di retrocessione;
3° se non sono state osservate le condizioni, alle quali e' subordinato l'acquisto della nazionalita', secondo le leggi dello Stato, cui l'aeromobile appartiene.
(Trasferimento di nazionalita').
Non e' considerato valido il trasferimento di nazionalita' di un aeromobile, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico.
Tale scopo si presume, salva prova contraria:
1° se, nel caso che l'aeromobile abbia perduto la nazionalita' nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;
2° se il trasferimento di nazionalita' e' avvenuto dopo l'inizio della guerra.
Nel caso preveduto dal numero 2° dei comma precedente, la prova contraria, non e' ammessa:
1° se il trasferimento di nazionalita' ha avuto luogo, mentre l'aeromobile era in viaggio, o si trovava in localita' bloccata;
2° se e' stata convenuta la facolta' di riscatto o di retrocessione;
3° se non sono state osservate le condizioni, alle quali e' subordinato l'acquisto della nazionalita', secondo le leggi dello Stato, cui l'aeromobile appartiene.