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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 27/11/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 548/2023 R.G.L. e vertente
TRA
- appellante –
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panella;
Parte_1
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli CP_1
per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma;
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato il 02.02.2022, ha Parte_1 impugnato il provvedimento, comunicato con raccomandata A.R. del 07/3/2019, di revoca della pensione di inabilità cat. INVCIV n. 07072670 con decorrenza dall'1 maggio 2018 e fino al 31.3.2019.
In particolare, specificando che nel provvedimento dell' dava atto dell'applicazione CP_1 dell'art. 28, comma 2, n. 5, c.p., ha affermato che l'art. 2, comma 61, l. 92/2012, sulla scorta del quale – secondo la propria prospettazione – era stato adottato il provvedimento da parte dell' , era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle Leggi (sent. CP_2
1377/2021) nella parte in cui – richiamando il comma 58, primo periodo – prevedeva la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che stessero scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Infine, precisando di avere completamente espiato la pena - in data 12.09.2017- della detenzione inflittagli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di inabilità.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la decadenza CP_1
dall'azione ex art. 42, comma 3, d.l. 269/03, per essere stata la domanda giudiziale depositata oltre i sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico assistenziale.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda atteso che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta quale pena accessoria rispetto a quella principale della reclusione, non cessa con l'espiazione di quest'ultima.
Infine, specificando che il provvedimento di revoca era stato emesso in applicazione dell'art. 28, comma 2, n. 5, c.p. e non dell'art. 2, comma 61, l. 92/2012, ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso..
Con la sentenza appellata il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Avverso detta decisione ha interposto appello per il motivo di seguito esaminato.
Si è costituito l per difendersi CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato.
Sono state depositate note nel termine del 27/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'eccezione di decacenza sollevava dall' in primo grado e comuqnue rilevabile CP_1
d'ufficio è fondata.
Sulla qualificazione della domanda va condiviso quanto accertato in primo grado:: <Il thema decidendum attiene alla legittimità del provvedimento di revoca della pensione di inabilità in ragione dell'applicazione dell'art. 28, comma 2, n. 5, c.p. nei confronti del destinatario della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che abbia espiato la pena principale.
In effetti l'appellante ha impugnato il provvedimento di revoca della prestazione assistenziale chiedendo il suo ripristino.
Orbene, alla luce delle superiori circostanze, non può esservi dubbio alcuno sull'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della disposizione di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. 269/03, ritenendo non corretto il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 47 del Dpr
639/70, che afferiscono ai diversi trattamenti di pensione e non ai trattamenti assistenziali di Inv Civ come quello di causa.
A ciò si aggiunga in ogni caso che la revoca , diversamente da quanto affermato in ricorso, è stata disposta a causa delle plurime condanne- come da casellario giudiziario in atti- con applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici;
il riferimento all'art. 2, comma 58, della legge 92/2012 non è, pertanto, conferente, giacché osta alla concessione della prestazione economica, nel caso di specie, il disposto dell'art. 28
c.p. su cui si fonda l'atto impugnato, che prevede, infatti, quanto segue:
“1. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (1);
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
3. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
4. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
5. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.”
Sulla legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 28, comma 2, n. 5, secondo la quale l'interdizione priva il condannato “degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico“, si è pronunciata la Corte
Costituzionale con sentenza n. 3 del 7.1.1966, dichiarando la norma costituzionalmente illegittima “limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro”.
Restano, invece, inclusi nella portata della norma gli assegni e le pensioni che - ad altro titolo - siano a carico dello Stato, come la pensione di invalidità oggetto del presente giudizio.
Fatte queste premesse e chiariti i termini della domanda è fondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso perché proposto oltre il termine semestrale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. 269/03 secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
In ordine alla latitudine applicativa della norma si è espressa la Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25-11-2020, n. 26845) secondo cui "Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, più volte cit., nella parte in cui, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (poi differita al 31.12.2004 in forza del D.L. n. 355 del
2003, art. 23, comma 2, conv. con L. n. 47 del 2004), esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, come quelli c.d. socio-economici, di talchè il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera vuoi con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, vuoi nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato (Cass. n. 25268 del
2016, che ha cassato sul punto App. Milano, n. 1430/2016, richiamata ex art. 118 att. c.p.c. a pagg.
6-7 della sentenza qui impugnata). (...)
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che "…la decadenza di cui all'art. 42, D.L. n. 269 del 2003 riguarda i "provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici", e dunque testualmente i provvedimenti con cui tali benefici vengono denegati o revocati, e non può viceversa estendersi all'atto con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce propriamente una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio, che trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovraintende alla sua ripetizione in materia assistenziale, siccome tratteggiato da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 1919 del 2018, 10642, 26036 e
31372 del 2019, 13223 del 2020). Ed è appena il caso di soggiungere che non si potrebbe concludere diversamente senza implicitamente dare dell'art. 42, comma 3, D.L. n. 269 del 2003, cit., un'interpretazione analogica che appare prima facie contrastante con il disposto dell'art. 14 prel. c.c.: secondo un insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni con le quali il legislatore sancisce una decadenza sono infatti di stretta interpretazione e la relativa fattispecie legale può dirsi realizzata in via di principio solo in presenza di una fattispecie concreta ad essa perfettamente corrispondente (così, in termini, Cass. n. 1245 del 1980; più direcente, nello stesso senso, v. Cass. nn. 20611 e 32154 del 2018).".
La decisione resa in primo grado si fonda sulla lettura corretta dell'art 42, comma 3, d.l.
269/03 e tiene conto dei principi interpretativi della Suprema Corte.
Ne discende che, sulla scorta dei principi di diritto sopra illustrati, l'eccezione di decadenza formulata dall' merita accoglimento, atteso che il ricorso è stato depositato CP_1 oltre il termine semestrale calcolato sia in relazione alla data di adozione del provvedimento di revoca della pensione, sia rispetto al provvedimento n. 192206 del 4.09.2019 di rigetto del ricorso amministrativo..
La sentenza va confermata e l'appello rigettato.
Le spese del doppio grado sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. Att. c.p.c. il cui capo non è stato oggetto di impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina la non liquidabilità dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio Cfr Corte Cost sentenza 10-30 gennaio 2018, n. 16 .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso Parte_2 CP_1
la sentenza n.1089/2023 sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Dichara irripetibili le spese del doppio grado;
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 27/11/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 548/2023 R.G.L. e vertente
TRA
- appellante –
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panella;
Parte_1
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli CP_1
per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma;
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato il 02.02.2022, ha Parte_1 impugnato il provvedimento, comunicato con raccomandata A.R. del 07/3/2019, di revoca della pensione di inabilità cat. INVCIV n. 07072670 con decorrenza dall'1 maggio 2018 e fino al 31.3.2019.
In particolare, specificando che nel provvedimento dell' dava atto dell'applicazione CP_1 dell'art. 28, comma 2, n. 5, c.p., ha affermato che l'art. 2, comma 61, l. 92/2012, sulla scorta del quale – secondo la propria prospettazione – era stato adottato il provvedimento da parte dell' , era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle Leggi (sent. CP_2
1377/2021) nella parte in cui – richiamando il comma 58, primo periodo – prevedeva la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che stessero scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Infine, precisando di avere completamente espiato la pena - in data 12.09.2017- della detenzione inflittagli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di inabilità.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la decadenza CP_1
dall'azione ex art. 42, comma 3, d.l. 269/03, per essere stata la domanda giudiziale depositata oltre i sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico assistenziale.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda atteso che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta quale pena accessoria rispetto a quella principale della reclusione, non cessa con l'espiazione di quest'ultima.
Infine, specificando che il provvedimento di revoca era stato emesso in applicazione dell'art. 28, comma 2, n. 5, c.p. e non dell'art. 2, comma 61, l. 92/2012, ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso..
Con la sentenza appellata il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Avverso detta decisione ha interposto appello per il motivo di seguito esaminato.
Si è costituito l per difendersi CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato.
Sono state depositate note nel termine del 27/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'eccezione di decacenza sollevava dall' in primo grado e comuqnue rilevabile CP_1
d'ufficio è fondata.
Sulla qualificazione della domanda va condiviso quanto accertato in primo grado:: <Il thema decidendum attiene alla legittimità del provvedimento di revoca della pensione di inabilità in ragione dell'applicazione dell'art. 28, comma 2, n. 5, c.p. nei confronti del destinatario della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che abbia espiato la pena principale.
In effetti l'appellante ha impugnato il provvedimento di revoca della prestazione assistenziale chiedendo il suo ripristino.
Orbene, alla luce delle superiori circostanze, non può esservi dubbio alcuno sull'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della disposizione di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. 269/03, ritenendo non corretto il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 47 del Dpr
639/70, che afferiscono ai diversi trattamenti di pensione e non ai trattamenti assistenziali di Inv Civ come quello di causa.
A ciò si aggiunga in ogni caso che la revoca , diversamente da quanto affermato in ricorso, è stata disposta a causa delle plurime condanne- come da casellario giudiziario in atti- con applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici;
il riferimento all'art. 2, comma 58, della legge 92/2012 non è, pertanto, conferente, giacché osta alla concessione della prestazione economica, nel caso di specie, il disposto dell'art. 28
c.p. su cui si fonda l'atto impugnato, che prevede, infatti, quanto segue:
“1. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (1);
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
3. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
4. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
5. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.”
Sulla legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 28, comma 2, n. 5, secondo la quale l'interdizione priva il condannato “degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico“, si è pronunciata la Corte
Costituzionale con sentenza n. 3 del 7.1.1966, dichiarando la norma costituzionalmente illegittima “limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro”.
Restano, invece, inclusi nella portata della norma gli assegni e le pensioni che - ad altro titolo - siano a carico dello Stato, come la pensione di invalidità oggetto del presente giudizio.
Fatte queste premesse e chiariti i termini della domanda è fondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso perché proposto oltre il termine semestrale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. 269/03 secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
In ordine alla latitudine applicativa della norma si è espressa la Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25-11-2020, n. 26845) secondo cui "Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, più volte cit., nella parte in cui, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (poi differita al 31.12.2004 in forza del D.L. n. 355 del
2003, art. 23, comma 2, conv. con L. n. 47 del 2004), esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, come quelli c.d. socio-economici, di talchè il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera vuoi con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, vuoi nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato (Cass. n. 25268 del
2016, che ha cassato sul punto App. Milano, n. 1430/2016, richiamata ex art. 118 att. c.p.c. a pagg.
6-7 della sentenza qui impugnata). (...)
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che "…la decadenza di cui all'art. 42, D.L. n. 269 del 2003 riguarda i "provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici", e dunque testualmente i provvedimenti con cui tali benefici vengono denegati o revocati, e non può viceversa estendersi all'atto con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce propriamente una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio, che trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovraintende alla sua ripetizione in materia assistenziale, siccome tratteggiato da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 1919 del 2018, 10642, 26036 e
31372 del 2019, 13223 del 2020). Ed è appena il caso di soggiungere che non si potrebbe concludere diversamente senza implicitamente dare dell'art. 42, comma 3, D.L. n. 269 del 2003, cit., un'interpretazione analogica che appare prima facie contrastante con il disposto dell'art. 14 prel. c.c.: secondo un insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni con le quali il legislatore sancisce una decadenza sono infatti di stretta interpretazione e la relativa fattispecie legale può dirsi realizzata in via di principio solo in presenza di una fattispecie concreta ad essa perfettamente corrispondente (così, in termini, Cass. n. 1245 del 1980; più direcente, nello stesso senso, v. Cass. nn. 20611 e 32154 del 2018).".
La decisione resa in primo grado si fonda sulla lettura corretta dell'art 42, comma 3, d.l.
269/03 e tiene conto dei principi interpretativi della Suprema Corte.
Ne discende che, sulla scorta dei principi di diritto sopra illustrati, l'eccezione di decadenza formulata dall' merita accoglimento, atteso che il ricorso è stato depositato CP_1 oltre il termine semestrale calcolato sia in relazione alla data di adozione del provvedimento di revoca della pensione, sia rispetto al provvedimento n. 192206 del 4.09.2019 di rigetto del ricorso amministrativo..
La sentenza va confermata e l'appello rigettato.
Le spese del doppio grado sono irripetibili in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp. Att. c.p.c. il cui capo non è stato oggetto di impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina la non liquidabilità dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio Cfr Corte Cost sentenza 10-30 gennaio 2018, n. 16 .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso Parte_2 CP_1
la sentenza n.1089/2023 sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Dichara irripetibili le spese del doppio grado;
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 28/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)