CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 14/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
EZ NA AL RI, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1819/2017 depositato il 06/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1449/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 30/08/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROT.2012/46388 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 1449.3.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che, rilevando trattarsi di pretesa tributaria cristallizzata, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Ragusa riguardante il diniego istanza di sgravio totale di cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi per il tardivo versamento Irpef di cui ad avviso di accertamento anno 2005, depositava appello, in data 6.03.2017, la parte contribuente insistendo su quanto già eccepito in primo grado;
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata con l'annullamento o ridimensionamento della pretesa sanzionatoria.
L'Agenzia deposita, in data 4.05.2017, controdeduzioni chiedendo, preliminarmente, venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da considerarsi tardivo in quanto spedito avvalendosi del servizio postale di un soggetto privato in data 28.2.2017 (ultimo giorno utile) mentre è pervenuto in data 8.3.2017
(data da considerarsi); chiede, comunque, il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione, pur nella particolarità del caso trattato, non può, tuttavia, trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo aver rilevato la validità della notifica e della procedura di riscossione della cartella, hanno evidenziato trattarsi di pretesa tributaria cristallizzata in atti ritualmente portati a conoscenza del destinatario e non tempestivamente impugnati, pur tenendo conto della circostanza dell'attività di marittimo del ricorrente ma che, tuttavia, non ha operato con tempestiva diligenza.
Peraltro, in ordine alla eccezione di inamissibilità dell'appello, si osserva che la S.C., con l'ordinanza n.
27021/2014, ha chiarito che, in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1, lett. i) del d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati.
In ogni caso, pur ammettendo la spedizione, deve considerarsi la data di consegna.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Il Presidente estensore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
EZ NA AL RI, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1819/2017 depositato il 06/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1449/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 30/08/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. PROT.2012/46388 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 1449.3.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che, rilevando trattarsi di pretesa tributaria cristallizzata, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Ragusa riguardante il diniego istanza di sgravio totale di cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi per il tardivo versamento Irpef di cui ad avviso di accertamento anno 2005, depositava appello, in data 6.03.2017, la parte contribuente insistendo su quanto già eccepito in primo grado;
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata con l'annullamento o ridimensionamento della pretesa sanzionatoria.
L'Agenzia deposita, in data 4.05.2017, controdeduzioni chiedendo, preliminarmente, venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da considerarsi tardivo in quanto spedito avvalendosi del servizio postale di un soggetto privato in data 28.2.2017 (ultimo giorno utile) mentre è pervenuto in data 8.3.2017
(data da considerarsi); chiede, comunque, il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione, pur nella particolarità del caso trattato, non può, tuttavia, trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo aver rilevato la validità della notifica e della procedura di riscossione della cartella, hanno evidenziato trattarsi di pretesa tributaria cristallizzata in atti ritualmente portati a conoscenza del destinatario e non tempestivamente impugnati, pur tenendo conto della circostanza dell'attività di marittimo del ricorrente ma che, tuttavia, non ha operato con tempestiva diligenza.
Peraltro, in ordine alla eccezione di inamissibilità dell'appello, si osserva che la S.C., con l'ordinanza n.
27021/2014, ha chiarito che, in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1, lett. i) del d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati.
In ogni caso, pur ammettendo la spedizione, deve considerarsi la data di consegna.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Il Presidente estensore