Art. 2.
All'onere di complessivi 400 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il relativo esercizio finanziario, utilizzando per L. 100.000.000 lo specifico accantonamento, per L. 100.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per "Istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero" e per L. 200.000.000 parte dell'accantonamento predisposto per "Norme sul personale ispettivo, tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di complessivi 400 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il relativo esercizio finanziario, utilizzando per L. 100.000.000 lo specifico accantonamento, per L. 100.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per "Istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero" e per L. 200.000.000 parte dell'accantonamento predisposto per "Norme sul personale ispettivo, tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.