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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
(con motivazione contestuale) N. 2554/22 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2554/2022 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 05.12.2025, avente ad CRONOLOGICO
N. _______________ oggetto: “Retribuzione”;
e vertente
REPERTORIO tra Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Gorga del n. 168/25 R.B. Lav.
[...]
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Discusso nel termine del 05.12.2025 DE (Sa), Viale degli Ulivi, n. 6; con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Deposito minuta
_________________
in persona del legale rappr. p.t., con sede in Parte_2
Capaccio;
Pubblicazione in data
Resistente contumace
__________________
Giudizio n. 2554/22 R.G. Matonte c/o pag. 1 Parte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 05.12.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.04.2022 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal giorno CP_1
07.09.2017 al giorno 31.03.2020 (data del licenziamento), con la mansione di addetta alle pulizie, e di essere rimasto creditrice delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 15.405,77, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata in data 16.09.2022, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace, con ordinanza del GdL, dott.ssa I. Laudati, in data
12.01.2023.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 05.12.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 2554/22 R.G. Matonte c/o pag. 2 Parte_2 II. La domanda proposta da è parzialmente Parte_1
fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, le concrete mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, risultano allegati agli atti il contratto di assunzione, le buste paga, la comunicazione Unilav, il Cud 2022, i conteggi analitici (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente).
Per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite. Infatti, il teste escusso Testimone_1
all'udienza in data 14.10.2025) ha confermato sostanzialmente le circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa il rapporto di lavoro di natura subordinata e la durata dello stesso sia circa l'orario di lavoro sia circa le mansioni concretamente svolte dalla parte ricorrente
(cfr. il verbale di udienza di escussione del teste).
Le dichiarazioni rese dal teste sono specifiche, circostanziate e prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto proveniente da soggetto ben informato sui fatti causa, avendo lavorato presso la società resistente dal 2006 al 2015 e, poi, dal 2017 al 2022, con le mansioni di cuoco.
In riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale
Giudizio n. 2554/22 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Parte_2 nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n.
20017; Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI,
4 luglio 2017, n. 16467; v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014,
n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno
2011, n. 13177; Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n.
16499).
Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, deve essere attribuito pieno credito alle dichiarazioni rese dal teste escusso, indicato dalla parte ricorrente, in quanto, come già detto, trattasi di soggetto a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati: pertanto, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova circa il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la resistente, circa le mansioni e CP_1
l'orario di lavoro svolto in via ordinaria, con esclusione delle festività e delle ferie, in relazione alle quali il teste escusso nulla di specifico è stato in grado di riferire (cfr. sul punto, Cass., Sez. Lav., n. 16150/2018; Cass.
n. 1071/2016; Cass., Sez. Lav. n. 9906/2015; Cass. n. 9599/2013; Cass.
Giudizio n. 2554/22 R.G. Matonte c/o pag. 4 Parte_2 n. 18564/2008).
Peraltro, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle prove, documentali e orali fornite, la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso: i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione, con esclusione del solo importo per ferie non godute, pari a euro
3.046,25.
Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 12.359,09 (di cui euro 3.173,90 per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione, nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, causa di valore da euro 5.000,01 a euro 26.000,00, di non particolare difficoltà (contumaciale) e rilevanza, e ulteriore riduzione della metà ex art. 130 Dpr. n. 115/2002 e con pagamento in favore dell'Erario, in quanto la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera del COA di Salerno in data 29.03.2022, allegata al fascicolo di parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
Giudizio n. 2554/22 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Parte_2 Restituta nei confronti della società con ricorso Parte_2
depositato in data 12.04.2022 e ritualmente notificato 16.09.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di euro 12.359,09 (di cui euro 3.173,90 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.347,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del Dpr. n.
115/2002.
Così deciso in Salerno in data 05.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2554/22 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Parte_2