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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20214 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato IO Di AZ alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno, sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 648, 497-bis e 494 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20214 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/04/2023 2. Ha proposto ricorso IO Di AZ, a mezzo del sostituto processuale del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. NZ, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello "ha cercato con forzate interpretazioni giuridiche di colmare (senza successo) le gravi lacune della sentenza di primo grado". Quanto alla ricettazione della carta d'identità, la Corte ha assunto a reato presupposto quello previsto dall'art. 647 cod. pen., che però è stato successivamente depenalizzato, con effetti retroattivi, in forza del principio del favor rei. La sentenza ha poi escluso che l'imputato avesse concorso nel reato presupposto di furto sulla base di "meri calcoli di probabilità". Infine, la condotta tenuta da Di AZ fu solo volta a commettere una truffa in danno dell'albergo, reato per il quale non si è proceduto in mancanza di querela. 2.2. NZ (mera apparenza), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex artt. 62, primo comma, n. 4, e 62 -bis cod. pen. e del beneficio della non menzione della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, non ravvisandosi alcuno dei vizi della motivazione, peraltro denunciati cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 2. Prive di ogni fondamento sono le doglianze formulate con il primo motivo. 2.1. Il delitto presupposto della ricettazione è stato dai giudici di merito individuato in quello previsto dall'art. 647 cod. pen., coerentemente con quanto contestato nel capo d'imputazione, nel quale si fa riferimento allo smarrimento della carta d'identità. 2 La Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un cosiddetto elemento normativo della fattispecie, cosicché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto dell'Unione europea non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859; Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412). Pertanto, l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen.; ne discende che il delitto di ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. (o all'art. 627 cod. pen.) conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. Igs n. 7 del 2016, del reato di appropriazione indebita di cosa smarrita (o di sottrazione di cose comuni), come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220; Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016, Sarachelli, Rv. 267132; Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034). 2.2. La sentenza impugnata, disattendendo il motivo con il quale la difesa aveva ipotizzato un furto del documento ad opera dell'imputato, ha osservato che egli non aveva "fornito alcun elemento in ordine alle circostanze di apprensione del documento". Il giudice di appello si è così attenuto al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione alla questione inerente ai rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in mancanza di sufficienti elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano 3 circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), circostanza - come detto - esclusa nel caso di specie. 2.3. L'ultima censura, relativa ai reati di possesso di un documento falso e di sostituzione di persona, è del tutto generica, a fronte della precisa ricostruzione dei giudici di merito (Di AZ appose la propria fotografia sul documento dell'intestatario, utilizzandolo poi per prenotare una camera d'albergo) e ancor più radicalmente è inammissibile, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., perché non proposta nell'atto di appello, con il quale si era sostenuta la sussistenza del reato impossibile. 3. Manifestamente infondati sono anche gli altri motivi. La Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti generiche in considerazione della complessiva condotta dell'imputato e dei suoi precedenti penali tutti specifici (dodici condanne per furti, consumati o tentati, insolvenza fraudolenta, indebito utilizzo di carte di credito, appropriazione indebita). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento di dette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). I precedenti erano ovviamente ostativi ex lege al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, cosicché la Corte di appello non aveva l'onere di motivare sul punto. Neppure l'omessa risposta alla richiesta del riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ha alcun rilievo, considerato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 101: 73 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Nel caso di specie, infatti, la richiesta era priva di ogni fondamento, atteso che detta attenuante non è applicabile in caso di ricettazione di documenti d'identità, poiché in tale ipotesi il valore rilevante non è quello dello stampato, 4 ma quello, non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.