Sentenza 7 settembre 2016
Massime • 1
Risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità.
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- 1. Il reato di ricettazione e l’interpretazione della Suprema CorteGiada Lai · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il presente contributo si propone di esaminare il reato di ricettazione alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Il reato di ricettazione viene previsto dall'articolo 648 c.p. e punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Le pene per il delitto in questione sono la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329. Si tratta di un reato istantaneo, inquadrato tra i delitti contro il patrimonio, la cui consumazione avviene nel momento in cui il l'agente ottiene il possesso della cosa.[1] …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: ne risponde chi fa confluire sul proprio conto i proventi di frode informaticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter …
Leggi di più… - 5. SIM nel telefono risultato rubato, condanna per ricettazione certa (Cass. 27927/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
Utilizzare la propria SIM con un telefono risultato rubato senza giustificare il possesso costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza del cellulare, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (approfondimento sui "Rischi penali dell'usato") CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 12/04/2019) 25-06-2019, n. 27927 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico - Presidente - Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere - Dott. DI PAOLA Sergio - rel. Consigliere - Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - Dott. SARACO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2016, n. 43427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43427 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2016 |
Testo completo
↑ 43427 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2195 Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 18364/2015 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANCONA SC N. IL 24/09/1967 avverso la sentenza n. 3023/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. Suello che ha concluso per mb el Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.
5. Quise the usive fer l'accoptimes del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di NC confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l'NC alla pena di un anno e mesi otto di reclusione per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'NC che deduceva vizio di legge e di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto: il fatto che l'auto dell'imputato era stata avvistata presso uno dei luoghi ove era stato consumato il furto delle piante di ulivo e che le piante ritenute ricettate avessero ancora le etichette del vivaio sarebbero univocamente indicative del fatto che all'NC avrebbe dovuto essere contestato il meno grave reato di furto;
inoltre si deduceva che le dichiarazioni del Tempesta in ordine al riconoscimento delle selle di cavallo, anch'esse rinvenute nella disponibilità dell'NC erano contraddittorie e non idonee a dimostrare la responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Il collegio in materia di prova della ricettazione condivide l'orientamento secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Cass. sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep.2014, Rv. 258264). Si ribadisce infatti il seguente principio diritto: la disponibilità di beni di provenienza furtiva che non trovi alcuna giustificazione né nelle emergenze processuali, né nelle eventuali allegazioni dell'imputato è sufficiente ad integrare la prova dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione. L'orientamento condiviso non produce un'anomala inversione dell'onere della prova, né incide il diritto al silenzio dell'imputato. Si tratta, invece, della presa d'atto della impossibilità di provare la sottrazione in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere, infatti accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" (nel senso letterale di "non mediata") riconducibilità della 2 detenzione al furto. Tra tali elementi possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato. A fronte della prova della detenzione la indicazione di tali elementi si prospetta come diretta all'inquadramento della condotta in fattispecie meno grave, fermo restando che l'accusato può scegliere di esercitare il diritto al silenzio, essenziale ed irrinunciabile declinazione del diritto di difesa. Nel caso di specie le evidenze rappresentate nel ricorso a sostegno dell'inquadramento della condotta contestata nella fattispecie del furto non sono sufficienti a legittimare la invocata riqualifica. Il rinvenimento degli arbusti, il fatto che gli stessi fossero ancora muniti delle etichette e l'avvistamento dell'auto dell'imputato nei pressi del fondo derubato sono, infatti, circostanze inidonee, in quanto non univoche, ad attribuire all'NC la condotta meno grave. Come indicato dalla Corte territoriale infatti, l'NC abitava nei pressi del luogo ove gli arbusti venivano sottratti: tale dato depotenzia sensibilmente la capacità dimostrativa dell'avvistamento della vettura dell'imputato nella direzione invocata dalla difesa (ovvero come elemento indicativo della commissione del furto). Anche le altre evidenze allegate sono aspecifiche e, comunque, le stesse risultano riferite solo ad alcuni dei numerosi beni di provenienza illecita rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.
3. Con riguardo alle censure proposte nei confronti della attendibilità del sore Tempesta, persona offesa: le stesse prom/inammissibili in quanto il dichiarante non risulta inserito nell'elenco delle persone offese nel capo di imputazione, con conseguente irrilevanza del contestato apporto probatorio rispetto all'accertamento di responsabilità.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 7 settembre 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Franco Fiandanese NESUPREMA OF CANSAZI O fondary 2 Scione P ave DEPOSITATO IN CANCELERIA Oggi 13 OTT 2016 3 IL CANSE RE