Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 30591
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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Massime2

In tema di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna opera anche, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 171 ter, comma primo lett. d), legge 22 aprile 1941, n. 633, commesso in epoca antecedente al D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31).

In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità - ex art. 673 cod. proc. pen. - di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria).

Commentario1

  • 1Truffa: sui rapporti con il reato di furto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 30591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30591
Data del deposito : 3 giugno 2014

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