Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 2
In tema di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna opera anche, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 171 ter, comma primo lett. d), legge 22 aprile 1941, n. 633, commesso in epoca antecedente al D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31).
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità - ex art. 673 cod. proc. pen. - di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria).
Commentario • 1
- 1. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 30591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30591 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1489
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 51842/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE AL, n. in Senegal il 01.08.1970;
avverso la ordinanza del Tribunale di Teramo in data 05.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREAZZA Gastone;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. EC TE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Teramo quale giudice dell'esecuzione che ha revocato la sentenza di condanna del 23.2.2005 solo con riguardo al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), di cui ai capi b) e c) e non anche per il reato di ricettazione.
2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza dell'art. 2 c.p., comma 2, art. 81 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett.
d), in relazione all'art. 673 c.p. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta in particolare che la revoca del reato presupposto avrebbe dovuto comportare la revoca altresì del reato di ricettazione presupponente mentre il Giudice ciò ha ritenuto di non potere fare posto che reato presupposto del delitto era anche quello, come da contestazione sub a), di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), in relazione alla detenzione di supporti abusivamente riprodotti. Al contrario rileva come tale ultimo delitto non solo non sia mai stato accertato ma non risulta neppure contestato posto che i capi b) e c) dell'imputazione si riferiscono inequivocabilmente e univocamente al solo delitto abrogato di cui alla citata Legge, art. 171 ter, comma 1, lett. d). In subordine deduce che il venir meno dei delitti presupposti sub b) e c) avrebbe in ogni caso dovuto comportare una congrua riduzione della pena inflitta per il reato di ricettazione di cui al capo a). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto premesso che la revoca della sentenza di condanna opera anche, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi, come accaduto proprio con riferimento, relativamente ad un determinato lasso temporale, al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), l'incompatibilità con quella comunitaria (Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, Boujilaib, Rv. 239961). Ciò posto, va preliminarmente osservato che in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, P.M. in proc. Paperini, Rv. 228412).
Ne consegue che la sopravvenuta affermata incompatibilità col diritto comunitario del reato che sia presupposto di quello di ricettazione non può condurre alla revoca di quest'ultimo. In ogni caso, ove anche si ritenesse fattore di revoca del reato di ricettazione la sopravvenuta, rispetto al momento di commissione del fatto, abrogazione del reato presupposto o la inapplicabilità dello stesso in virtù di decisione della Corte di Giustizia, va osservato che, come chiaramente risultante dalla lettura delle imputazioni di cui alla sentenza del 23/02/2005 del Tribunale di Teramo passata in giudicato, tra i reati - presupposto del reato di ricettazione addebitato al capo a), compariva, come puntualmente osservato dal giudice del provvedimento impugnato, anche quello della citata Legge, art. 171 ter, comma 1, lett. c), giacché nella descrizione della condotta si fa espresso riferimento alla ricezione o all'acquisto di supporti non solo sprovvisti del contrassegno Siae ma anche "illecitamente prodotti".
E se è ben vero che, in senso contrario, si potrebbe osservare che ai capi b) e c) erano state contestate solo condotte di detenzione di supporti sprovvisti di contrassegno (dal che si potrebbe inferire che, rispetto al reato di cui al capo a), il reato - presupposto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) non sarebbe mai stato accertato), ciò non toglie che EC LA sia stato condannato, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione tale esito in sede esecutiva, per il capo a) appunto portante, tra i reati - presupposto, anche un reato, segnatamente quello di contraffazione di supporti audio - video, mai coinvolto dai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
4. Non è condivisibile neppure la doglianza proposta in via subordinata con cui si chiede la "decurtazione" della porzione di pena corrispondente al reato - presupposto di cui alla citata Legge, art. 171 ter, comma 1, lett. d); infatti il presupposto alla base della stessa, ovvero che la pena irrogabile per il reato di ricettazione sia il "risultato" dei reati - presupposto dello stesso, non è compatibile con la natura unitaria del reato in questione, come del resto dimostrato dal fatto che nessun aumento a titolo di eventuale continuazione interna potrebbe mai essere effettuato.
5. In definitiva il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014