Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
Non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2015, n. 24075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24075 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 244
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 7896/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC ON N. IL 24/07/1979;
EL ME N. IL 04/07/1967;
avverso la sentenza n. 2277/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.11.2013, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione di primo grado che aveva condannato CE LA e CH ME rispettivamente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e Euro 600 di multa e mesi otto di reclusione per i reati di ricettazione (di assegni e documenti) e falso. Ricorre per cassazione il difensore di EC LA deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in ordine alla mancata concessione dell'art. 648 c.p., comma 2. Gli assegni erano tutti in bianco e pertanto non essendo stato arrecato alcun danno alla parte offesa ben poteva essere concessa l'attenuante invocata. Dalle risultanze processuali è emerso altresì lo stato di indigenza dell'imputata e dalle stesse registrazioni delle conversazioni intercettate emerge un ruolo del tutto secondario dell'imputata; 2) erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b per mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, in quanto il danno è del tutto irrilevante sia rispetto agli assegni che ai documenti di identità; 3) erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b per mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., in considerazione delle condizioni di vita familiare individuale della ricorrente e la confessione, inspiegabilmente ritenuta "inutile"; 4) erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b per mancata concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.. Ricorre per cassazione il difensore di CH ME, deducendo:
1) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla responsabilità del CH per il reato di falso (falsificazione di una patente di guida e di una carta di identità), in quanto ne' dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, ne' da altre attività investigative emerge che l'imputato abbia mai ordinato la produzione di tali documenti.
Chiedono pertanto entrambi l'annullamento della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso di CE LA.
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene in proposito di dover evidenziare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 2, Sent. n. 51818/2013 Rv. 258118; Sez. 2, sent. n. 32832/2007 Rv. 237696), che - in tema di ricettazione - il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. Per la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., occorre pertanto che il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta, connotazioni che, nella fattispecie, correttamente non sono state riscontrate, in considerazione dell'intrinseca pericolosità della condotta, della sua reiterazione e della potenzialità del danno grave derivante dalla circolazione degli assegni.
1.2.Anche il secondo motivo è infondato. La valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione, non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità - gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. L'apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è poi incensurabile in cassazione (v. Cass. Sez. U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914). E nel caso in cui oggetto materiale siano, come nella fattispecie, assegni bancari in bianco non ricorre la circostanza in parola in quanto non potendo formare oggetto di negoziazione non vi è un danno patrimoniale valutabile in termini di speciale tenuità (v. Cass. 2, sent. n. 31169/2006 Rv. 234681). Nè può ritenersi che il loro valore consista nella loro materialità cartacea, a causa della potenziale utilizzabilità dei titoli medesimi, così come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata. Lo stesso dicasi per i documenti di identità falsi;
la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di tali documenti, poiché in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 39825/2009 Rv. 245235).
1.3. Anche i restanti motivi, riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono infondati. Per quanto attiene, infine, la doglianza in ordine al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che la concessione di tali attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento(v., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere l'imputata meritevole delle invocate attenuanti, in considerazione di tutte le circostanze attinenti l'imputata e dell'assenza di elementi favorevoli, tale non potendosi considerare la confessione, necessitata dalla situazione emersa a seguito dell'effettuata perquisizione. Trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure della ricorrente non valgono minimamente a scalfire. Lo stesso dicasi per la sospensione condizionale, già concessa due volte e quindi non ulteriormente concedibile.
1.4 Il ricorso va pertanto rigettato.
2. Ricorso di CH ME.
2.1 Anche tale ricorso è infondato e va rigettato. La Corte con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici ha infatti illustrato le ragioni per le quali andava affermata la responsabilità dell'imputato, evidenziando che la CE non ha mai dichiarato di aver confezionato lei personalmente i documenti con la fotografia del marito. A ciò aggiungasi che i documenti in questione potevano essere utilizzati solo dall'imputato, essendovi apposta la sua foto, e che pertanto appare del tutto evidente che gli stessi siano stati confezionati per sua necessità e con le foto da lui stesso fornite.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015