Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016).
Commentario • 1
- 1. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 20772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20772 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
20 7 7 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 347 Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE Rel. N. 46391/2014 - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AL N. IL 25/11/1971 avverso la sentenza n. 1823/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI давноUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Quel's Galasso che ha concluso per il ringeblo del ricorss Udit i difenson Avv. to Raffaele Porfora del fors di Roma, qualità di sostituto processuale dell' or. Sportins the Cars, del Udito, per la parte civile, l'Avv im di fiducis free selerijuese Doub di serie Pescara, di fiducis дебя AS,che rifuorts on motion de recours foro "si CONSIDERATO IN FATTO IS AS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 6 febbraio 2014, la quale, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 27 luglio 2011, lo ha condannato alla pena di 2 anni di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p. Il ricorrente ha impugnato altresì le ordinanze dibattimentali del 21 novembre 2013 e del 6 febbraio 2014. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto: a) Violazione di legge con riferimento alle ordinanze del 21 novembre 2013 e del 6 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), per inosservanza degli artt. 601 e 604 c.p.p., in relazione agli artt. 180 e 181 c.p.p. In particolare viene sottolineato che nell'udienza del 6 febbraio 2014 la nullità dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine difensivo è stata ritenuta erroneamente sanata per effetto del precedente rinvio fissato senza rinnovazione di alcuna notifica. Anzi, nella stessa occasione, il Collegio ha disposto la prosecuzione del dibattimento in assenza dell'imputato, di cui è stata dichiarata la contumacia. b) Violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) per erronea applicazione dell'art. 648 c.p., Il ricorrente lamenta il mancato accertamento della commissione del delitto c.d. "presupposto" della ricettazione e il mancato accertamento della prova, nel corso del processo di primo grado, dell'elemento psicologico del reato contestato. c) Violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett b) ed e), per erronea riqualificazione del fatto dalla fattispecie attenuata ex art. 648 comma 2 c.p. in quella generale prevista dal 1° comma dello stesso articolo, in accoglimento del gravame della Procura Generale, mai notificato alla difesa. Sebbene il gravame sia stato accolto il giudice d'appello non avrebbe motivato correttamente e compiutamente sul punto. Viene evidenziato inoltre che la eventuale applicabilità della disciplina sanzionatoria ex art. 648 comma 2 comporterebbe l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. d) Violazione di legge e mancanza di motivazione in sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per omesso riconoscimento delle attenuanti ex art. 62bis c.p., Le attenuanti sarebbero state negate sulla base di non meglio precisati precedenti dell'imputato. RITENUTO IN DIRITTO Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Ritiene il Collegio che con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente l'inosservanza del "termine per comparire", ha trovato corretta applicazione il principio in base al quale l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 c.p.p., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso”. (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 39021/2013), come deve ritenersi essere avvenuto nel caso di specie. Sembra opportuno evidenziare che anche qualora vi sia stata omissione della dichiarazione di contumacia, essa "non è causa di nullità della sentenza, non essendo prevista come ragione di invalidità delle norme processuali, né determina una nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, cui competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia". (Cass. Pen, Sez V, Sent. n. 29581/2014). Per quanto riguarda la lamentata omessa notificazione all'imputato appellante dell'appello incidentale del P.M. deve essere affermato il principio in base al quale tale circostanza non rende inammissibile quest'ultimo, ne' determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado. (Sez. 6, n. 24184 del 25/03/2003 - dep. 04/06/2003, Lorenzi, Rv. 225568). Per quanto attiene al motivo relativo all'assenza del reato presupposto nel delitto di cui all'art. 648, comma 2°, nel caso di specie appare evidente che l'assegno de quo, così come rilevato anche dalla Corte d'Appello (pagina 3), proviene da un carnet di assegni denunciato smarrito, fattispecie questa idonea ad integrare il reato presupposto dal punto di vista materiale;
la natura del bene, titolo di credito, e l'assenza di valide giustificazioni rendono corretta la valutazione dell'elemento psicologico operata dai giudici di merito. Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 - dep. 12/04/2012, Pomella, Rv. 252285). Ne può essere rilevante l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 c.p.; il decreto legislativo in. 7 del 15 gennaio 2016, è entrato in vigore il 6 febbraio 2016, quindi in epoca successiva alla pronuncia della presenta decisione. In ogni caso nel caso in esame troverebbe applicazione il principio in base al quale in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (v. per una ipotesi doi abrogazione derivante dall'applicazione del diritto comunitario Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014 - dep. 11/07/2014, Seck, Rv. 259957). Relativamente al terzo motivo di gravame non può essere accolta la prospettazione dell'applicazione del principio richiamato dall'imputato della particolare tenuità del fatto, di cui all'ipotesi dell'art. 648, cpv. c.p.. Sul punto, infatti, le Sezioni Unite, con sentenza 35535/2007 (già richiamate anche dalla Corte d'Appello - vedi pagina 4) hanno affermato che "in tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti." La Corte di appello, quindi, ha correttamente motivato in ordine alla valutazione del danno sottolineando come il danno non vada ravvisato in termini meramente monetari (pagina 4 sent. Corte d'Appello), ma tenendo conto della complessità della vicenda nella sua interezza. Per quanto attiene all'ultimo motivo di ricorso, appare consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale in tema di attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad elencare in sentenza tutti gli elementi che militino a favore o contro la concessione, ma è sufficiente individuare quei parametri che non rendono possibile la concessione delle circostanze in questione. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio PrestipinoAntonio Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 MAG 2016 PREMA DI C CANCELLERE IA LL