Sentenza 2 settembre 2021
Massime • 1
La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.
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- 1. Art. 2 c.p. Successione di leggi penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …
Leggi di più… - 2. Quali sono e come sono puniti.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
3. Il falso materiale e ideologico commesso dal pubblico ufficiale Un pubblico ufficiale (si vd. § prec.) può commettere tanto un reato di falso materiale quanto un reato di falso ideologico. Il reato di falso materiale è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che alteri il contenuto di un atto pubblico (art. 476 c.p.), di un certificato o un'autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.) o anche di copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.) che tengono luogo dei relativi originali. Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., n. 18015 del 29 aprile 2015) il reato di falso in atti pubblici (o ad essi equiparati) è escluso quando …
Leggi di più… - 3. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/09/2021, n. 32775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32775 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2021 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), con rigetto nel resto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. ANTONIO POLLIO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32775 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 30/06/2021 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30/05/2016, che aveva dichiarato l'imputato US BR colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro questa decisione l'imputato ricorre deducendo violazione degli artt. 491 e 648 cod. pen. (il reato di falso, da qualificare ex art. 485 cod. pen., sarebbe depenalizzato) e mancanza di motivazione quanto al diniego del beneficio della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, ed è, nel resto, inammissibile. 1. Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01) ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente (come quello di cui all'odierna contestazione: cfr. capo 1) clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. 1.1. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al capo B), perché il fatto contestato, che va qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non è previsto dalla legge come reato;
va, di conseguenza, eliminato l'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., e la pena va rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa. 2. Non appare inopportuno precisare che, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 7, ordinanza n. 20644 del 16/02/2016, Rv. 267132 - 01; Sez. 2, sentenza n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 270220 - 01) per la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di appropriazione di cosa smarrita di cui all'art. 647 cod. pen. a seguito della depenalizzazione di quest'ultimo ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la ricettazione di un assegno bancario avente clausola di non trasferibilità (art. 485 cod. pen.) conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato presupposto, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da una norma esterna alla fattispecie incriminatrice, e ciò comporta che l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. '2 2.1. Ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce pacificamente elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un c.d. "elemento normativo della fattispecie" (Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Rv. 228412; Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014, Rv. 259957). Autorevole dottrina ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che, «poiché l'abolitio criminis viene radicata dall'art. 2, 2° co., su una successione di leggi penali, di cui una attributiva e l'altra eliminativa dell'illiceità di tipi (serie, classi) di condotte, essa non si verifica nel caso di successione di leggi soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie. La soluzione che respinge qui l'operatività dell'art. 2 co. 2 è nel sistema vigente da preferire, in quanto la nuova legge non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta di cui ad una norma incriminatrice e al suo significato di disvalore, ma toglie dall'ordinamento o modifica disposizioni (penali o) extrapenali che si limitano ad influire nel singolo caso sulla concreta applicazione della norma incriminatrice stessa». Proprio in ossequio a tale assunto, pur non esplicitamente enunciato, la giurisprudenza, anche se in riferimento a fenomeni successoti diversi da quello de quo, ha già avuto univocamente modo di osservare che l'eventuale abrogazione o le modifiche delle norme esterne alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648 cod. pen. che definiscono la «provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato> non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e che la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 36281 del 2003 cit. che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa;
conforme, Sez. III, n. 30591 del 2014 cit., che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria). 2.2. In applicazione del medesimo principio di diritto, con riferimento all'odierno fenomeno successorio, ne consegue che la depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen., norma penale che definisce la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato in concreto configurato, non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto di ricettazione contestato essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa proveniente da delitto. evidente anni IO Il 3. Il secondo motivo non è consentito: in appello, il corrispondente motivo era stato formulato in modo meramente assertivo (cioé attraverso la semplice richiesta di riconoscerlo, non corredata da alcuna argomentazione), il che rendeva in parte qua l'appello inammissibile per difetto della necessaria specificità; detta causa di inammissibilità parziale dell'atto di appello è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto di cui al capo B), qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto riduce la pena a mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 30 giugno 2021 Il Consigliere estensore ER RA(-