Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida, poiché in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2009, n. 39825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39825 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/05/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2315
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 021089/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Miserocchi Monica, quale difensore di LA TI (n. il 14/12/1949);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 2^ sezione penale, in data 08/02/2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Popolo Angelo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza dell'11/03/2002, il Tribunale di Forlì dichiarò LA TI responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione di una patente di provenienza furtiva, poi utilizzata dall'imputato), e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di mesi 12 di reclusione ed Euro 413,17 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza dell'08/02/2006, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì ritenne la continuazione con il reato di furto di cui alla sentenza del Pretore di Forlì del 22/10/1998 e determinò la pena complessiva inflitta al LA in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, per mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 648 cpv. c.p..
La difesa del ricorrente eccepisce che il Giudice di merito ha escluso la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., valutando solo il valore economico del bene senza tenere conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e in particolare della personalità del LA.
2) Inosservanza ed erronea applicazione delle norme giuridiche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B, con riferimento alla mancata riduzione di un terzo della pena per effetto dell'art. 442 c.p.p.. La difesa del ricorrente eccepisce un errore della Corte di appello nell'applicate la pena al LA.
In particolare la Corte non ha dato atto di aver applicato la riduzione di un terzo dovuto perché il giudizio avanti al Pretore di Forlì - che ha condannato il LA per il reato di furto al quale viene posto in continuazione il reato di ricettazione di cui all'attuale processo - si è svolto con il rito abbreviato. Se poi la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione è stata determinata dalla Corte di appello partendo dalla pena di mesi 27 ridotti di un terzo per la scelta del rito abbreviato (come sembrerebbe visto che la pena minima per la ricettazione è di anni 2) la Corte ha errato perché la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. deve essere effettuata solo dopo aver effettuato le riduzioni per le generiche e gli aumenti per la continuazione.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primo motivo di ricorso è infondato e quindi va rigettato perché, come ha esattamente ritenuto la Corte territoriale, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida poiché in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare. (Sez. 2, Sentenza n. 10502 del 15/06/1982 Ud. - dep. 06/11/1982 - Rv. 155996; Conf. Mass. n. 152093;).
A fronte di un'esauriente, logica e non contraddittoria motivazione del Giudice di merito - conforme ai principi più volte enunciati da questa Suprema Corte di Cassazione - il ricorrente propone motivi generici, su una valutazione non censurabile in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Infatti, come ha correttamente rilevato il ricorrente,la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. deve essere effettuata solo dopo aver effettuato le riduzioni per le generiche e gli aumenti per la continuazione. Quindi il calcolo corretto - che viene fatto da questa Corte ai sensi dell'art.619 c.p.p., comma 2, - è il seguente: P.B. per il reato di ricettazione: anni 2 di reclusione ed Euro 900,00 di multa;
tale pena viene diminuita di un terzo per l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. e si perviene alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
si procede, poi, all'aumento per la continuazione fissata dal Giudice di merito in mesi 2 di reclusione ed Euro 100,00 di multa e si perviene alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e Euro 700,00 di multa;
operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito si perviene alla pena finale di mesi 13 e giorni 23 di reclusione ed Euro 466,00 di multa. In tale misura si deve, quindi, rettificare la pena inflitta a LA TI.
P.Q.M.
Rettifica la pena inflitta determinandola in Mesi 13 e Giorni 23 di reclusione ed Euro 466,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009