Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
14 Aula "B" 0 547 6 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 18681/99 + 21403/99 NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 25. 2. 2002 GRON. 16514 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Paolino Dell'Anno1. Dottor Presidente 2. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere Camillo Filadoro 3. Dottor Consigliere Giancarlo D'Agostino 4. Dottor Consigliere DO De Matteis 5. Dottor Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Alenia Marcon Systems, in persona del suo legale rappresentante, elettiva- mente domiciliata in Roma in lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Enzo Morrico, che la rappre- senta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
NT DO, elettivamente domiciliato in Roma in via Gramsci 815 14 presso lo studio dell'avvocato Salvatore Hernandez, che 1 lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controri- corso con ricorso incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 1998, depositata il 6 ottobre 1998, numero 17511, r.g. 26980/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 febbraio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Morrico e Hernandez;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso prin- cipale e accoglimento, per quanto di ragione del terzo e del quarto motivo, assorbito il motivo autonomo del ricorso in- cidentale e per la inammissibilità dei motivi condizionati;
Svolgimento del processo: Con la sentenza in epigrafe indicata, il tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da NT DO nei con- fronti di quella emessa dal pretore della stessa città il 14 luglio 1995, ha annullato il licenziamento allo stesso inti- mato il 30 novembre 1993 dalla società Finmeccanica e ha or- dinato il suo reintegro nel posto di lavoro con condanna della società al risarcimento dei danni subiti dal NT. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la procedura segui- ta dalla società per la riduzione del personale, avviata ai sensi della legge numero 223 del 1991, era inficiata da nul- lità, in quanto l'unico criterio di scelta dei lavoratori da collocarsi in mobilità, individuato dall'accordo con le rap- 2 presentanze sindacali, era stato quello relativo al possesso dei requisiti per la pensionabilità, assolutamente inidoneo ai fini di una precisa identificazione dei lavoratori desti- natari dei provvedimenti espulsivi in considerazione del ri- levante numero dei soggetti astrattamente interessati all'e- sodo rispetto a quelli poi in concreto individuati senza la adozione di criteri predeterminati. Nè poteva valere che il NT fosse il solo "pensionabile" nel reparto cui era ad- detto, non essendo risultato che criterio sussidiario fosse stato concordato in quello della maggiore anzianità rispetto ai lavoratori addetti ai singoli reparti, sicchè l'indeter- minatezza dell'accordo avrebbe dovuto necessariamente essere integrata con i criteri legali di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopra citata dei quali invece non si era tenuto conto. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Alenia Marcon Systems, già Finmeccanica, con impugnazione sostenuta da quattro motivi e illustrata con memoria. I l NT resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, al quale resiste la ricorrente principale con controricorso. Motivi della decisione: Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in applicazione della regola di cui all'articolo 335 del codice di procedura civile. -Con il primo e il secondo motivo da esaminarsi congiunta- mente per la loro stretta connessione la ricorrente prin-- 3 cipale deduce che, in violazione de gli articoli 437 e 112 del codice di rito, il tribunale ha posto a base della sua decisione il rilievo, dedotto dall'attore non con l'atto in- troduttivo del giudizio ma, confusamente, solo nella fase di appello, secondo il quale la individuazione di criteri di scelta, da parte di datore di lavoro e rappresentanze sinda- cali, diversi da quelli legali indicati nel primo comma dell'articolo 5 della legge numero 223 del 1991 non esime- rebbe comunque dal rispetto anche di questi ultimi. Le censure sono infondate. Deve al proposito preliminarmente rilevarsi che, per quanto espressamente risulta dal testo della sentenza impugnata, con l'atto introduttivo del giudi- zio, l'attore, pur non mettendo in discussione la astratta legittimità del criterio di scelta individuato, si dolse della sua indeterminatezza in concreto e della mancata indi- cazione delle modalità di applicazione dello stesso. Orbene, il tribunale non ha affatto introdotto una causa petendi nuova o diversa, avendo invece osservato che, dovendo conve- nirsi sulla indeterminatezza del criterio adottato, si sa- rebbero dovute conseguentemente indicare preventivamente le modalità della sua applicazione, magari integrando lo stesso ed è incontestabilmente questo il senso nel quale va inte- - sa la motivazione con quelli "legali" elencati nella di- - sposizione normativa. Con il terzo motivo, la stessa ricorrente - denunciando vio- lazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge nu- mero 223 del 1991, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - deduce che erronea- mente il giudice di merito ha ritenuto la inidoneità del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare in quello della pensionabilità per il fatto dell'eccedenza del numero dei dipendenti in possesso di tale requisito rispetto al nu- mero dei lavoratori da porre in mobilità, e ciò in quanto, avendo il legislatore voluto privilegiare per quanto ine- - quivocabilmente si desume dal testo normativo i criteri che, concordati tra le parti, siano quelli che maggiormente siano ritenuti idonei rispetto alle esigenze tecnico-produt- tive e organizzative, una volta che l'accordo su questi sia stato raggiunto, da un lato, non deve farsi ricorso ai cri- teri legali e, dall'altro, è lasciata alla discrezione del datore di lavoro la individuazione, nel rispetto del crite- rio prefissato, dei dipendenti da porre in mobilità tenuto conto delle esigenze aziendali da salvaguardare e con la ap- plicazione di regole selettive razionali e non discriminato- rie tra le quali rientra il ricorso al possesso del requisi- to della pensione di anzianità. Con il quarto motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione dell'articolo 2697 del codice civile e vizi della motivazione - la ricorrente espone che, contrariamente alle osservazioni del tribunale, essa fornì prova della puntuale indicazione delle ragioni che portarono a individuare nel NT uno dei destinatari del provvedimento di mobilità, es- sendosi tenuto conto del criterio principale del possesso, in capo allo stesso, del requisito della anzianità pensiona- 5 bile e del sottocriterio delle esigenze aziendali e delle competenze professionali rappresentate dalla circostanza che il dipendente era l'unico in una tale situazione nel reparto nel quale prestava attività. La correttezza del comportamen- to della società venne del resto riconosciuta espressamente dalle organizzazioni sindacali, avendo queste espressamente dato atto, con l'accordo finale stipulato all'atto della chiusura del programma di integrazione salariale, di avere la azienda operato nel pieno rispetto delle intese inizial- mente raggiunte. Nè la mancata comunicazione contenente la specificazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, richiesta dal comma 9 dell'articolo 4 della legge numero 223 del 1991, è idonea a incidere sulla validità ed efficacia dei licenziamenti. In ogni caso, nella specie non si trattava di applicare criteri tra loro alternativi o sus- sidiari ma un criterio unico che era quello della anzianità pensionabile, conseguendone che nessun bisogno poteva avver- tirsi di una specificazione delle modalità di applicazione dello stesso. - anche esse da esaminarsi Le due ultime ragioni di censura sono invece fondate. congiuntamente - Deve al proposito rilevarsi che è rimasto accertato in punto di fatto che l'accordo raggiunto tra azienda e organizzazio- ni sindacali aveva previsto la collocazione in mobilità dei lavoratori che avessero raggiunto il requisito per l'otteni- mento delle pensioni di vecchiaia e di anzianità. Fu questo l'unico criterio individuato tra tutti quelli, pure astrat- 6 tamente possibili nella assenza di altri prefissati contrat- tualmente, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge numero 223 del 1991, era apparso, secondo il comune avviso delle parti, il più idoneo "in relazione alle esigen- ze tecnico-produttive ed organizzative del complesso azien- dale", la cui salvaguardia si pone come finalità da raggiun- gere attraverso lo specifico o gli specifici criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, da individuarsi proprio allo scopo di assicurare la prosecuzione, anche se ridotta, della attività della impresa. Non è certamente contestabile e lo stesso ricorrente di ciò dà, del resto, espressamente atto la legittimità del - criterio del prepensionamento come quello di individuazione, in deroga ai criteri legali previo specifico accordo con - le rappresentanze sindacali in una procedura di riduzione del personale dovuta a una situazione di crisi aziendale, dei lavoratori da porsi in mobilità. Nel senso si è espressa reiteratamente questa Corte, affermando il principio che in materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti col- lettivi, come si evince dalla sentenza della Corte costitu- zionale numero 268 del 1994, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali accordo che la sentenza costituzionale ha confi- - gurato come contratto cosiddetto di gestione (non apparte- nente quindi ai contratti collettivi cosiddetti normativi contemplati dall'articolo 39 della Costituzione) avente, CO- me tale, efficacia diretta solo nei confronti dell'imprendi- 7 tore stipulante e incidendo sui singoli lavoratori solo in- direttamente può anche essere unico e costituito dal solo criterio della possibilità di accedere al prepensionamento, in quanto tale criterio consente di formare una graduatoria rigida e può, pertanto, essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro (per tutte, e tra le più recenti, Cass., 9 settembre 2000, n. 11875). Ora, nella specie, il giudice di merito nulla ha obiettato circa la legittimità del criterio prescelto nè circa una e- ventuale violazione di questo da parte del datore di lavoro nella individuazione dei dipendenti da licenziare, rientran- do indubbiamente il NT tra quelli in possesso dei requi- siti di anzianità anagrafica e retributiva per godere del pensionamento. Ha peraltro osservato che, versando nella i- dentica situazione anche altri lavoratori che pure non erano stati posti in mobilità riguardando la necessità di ridu- - zione un numero di soggetti inferiore rispetto a quello rap- presentato da coloro che potenzialmente erano destinatari si sarebbe reso necessario il ricorso del forzato recesso - a prefissati criteri suppletivi idonei a evitare una indi- scriminata libertà di scelta da parte del datore di lavoro. Ma, se è certamente da condividersi il rilievo che, una vol- ta concordato un criterio oggettivo di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, come fu nella specie quello del pre- pensionamento, non può ritenersi consentita all'imprenditore una piena e insindacabile libertà di individuazione dei di- 8 pendenti stessi tra tutti quelli rientranti nella tipologia preindividuata, che in tale maniera si legittimerebbero com- portamenti volutamente discriminatori, pur tuttavia deve ri- tenersi rientrante nei poteri del datore di lavoro quello di una applicazione concreta del criterio concordato con le or- ganizzazioni sindacali nella maniera più rispondente al fine della migliore salvaguardia delle esigenze produttive e or- ganizzative aziendali. In tale direzione è la stessa giuri- sprudenza di questa Corte, secondo la quale ove il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano contrattualmen- te convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica necessariamente la pretestuosità e illegittimità del criterio di scelta concordato, ma il giudice del merito deve valutare l'esecuzione del contratto a norma dell'arti- colo 1375 del codice civile, tenendo presenti la dinamica della vita aziendale e il criterio stabilito dall'articolo 5, comma 1, della legge numero 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in attuazione dei criteri di scelta contrattuali, deve av- venire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e or- ganizzative del complesso aziendale (Cass., 28 luglio 2000, n. 9956). Ma nel caso in esame vi è di più. E invero, per quanto ri- sulta dalla stessa sentenza impugnata, già prima della indi- 9 viduazione del criterio di scelta del prepensionamento, era certamente a conoscenza non solo del datore di lavoro ma delle stesse rappresentanze sindacali aziendali che i lavo- ratori da licenziare erano in numero inferiore rispetto a quelli che avevano raggiunto la anzianità contributiva e a- nagrafica utile per il pensionamento. E' quindi logicamente presumibile che si fosse lasciata all'imprenditore sempre - peraltro nel rispetto dei principi di correttezza e di buona la individuazione concreta dei dipendenti da colloca- fede - re in mobilità. A dimostrazione di ciò è, del resto, il con- tenuto (trascritto nel ricorso) del successivo accordo del dicembre del 1997 totalmente ignorato dal tribunale dal - - quale risulta che le organizzazioni sindacali davano atto alla società di avere "rispettato (nella attuazione della messa in mobilità dei lavoratori) i criteri concordati". Il giudice di merito ha però ritenuto illegittimo il compor- tamento del datore di lavoro nell'avere individuato il NT tra i lavoratori da licenziare perchè unico nel reparto nel quale era impiegato a possedere la anzianità richiesta, ri- levando che, a tutto concedere, si sarebbe reso necessario il ricorso a "eventuali ulteriori criteri razionali di scel- ta (quale, ad esempio, il godimento di un trattamento pen- sionistico più elevato)". Orbene, è evidente la illogicità di una tale argomentazione per la sua contraddittorietà con la premessa della imprescindibile necessità della prefissa- zione concordata con le organizzazioni sindacali di criteri suppletivi. 10 In definitiva, nella specie, non essendo stato neanche alle- gato un qualsiasi intento discriminatorio che avesse ispira- to la condotta dell'imprenditore ed essendo da escludersi, per quanto sostanzialmente accertato, la violazione, da par- te dello stesso, dei principi di correttezza e di buona fe- de, al giudice di merito non era consentito il sindacato della scelta discrezionale compiuta dall'imprenditore stes- nel rispetto dell'unico criterio oggettivo prefissato SO, con le rappresentanze sindacali, dei lavoratori da porre in mobilità nell'esercizio del suo potere volto a meglio garan- tire, secondo soggettive valutazioni, le esigenze produttive aziendali. Con il primo motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, il NT espone che la sentenza del tribu- nale è inficiata da vizi di motivazione e da violazione de- gli articoli 3 della legge numero 675 del 1977, 1, 2, 3 4 ' 5 e 24 della legge numero 223 del 1991 per essersi omesso l'accertamento circa la avvenuta realizzazione della ri- strutturazione aziendale che era stata indicata come presup- posto legittimante la riduzione del personale. La censura è palesemente inammissibile involgendo una que- stione di fatto in ogni caso successiva alla intimazione del licenziamento e nulla proponendosi con riferimento a even- tuali false rappresentazioni da parte del datore di lavoro al fine di ottenere fraudolentemente la ammissione all'isti- tuto dell'intervento straordinario di integrazione salaria- le. D'altra parte, come questa Corte ha già avuto modo di 11 rilevare, nell'ambito dei licenziamenti intimati per esigen- ze obiettive dell'impresa, i licenziamenti collettivi, a se- guito del recepimento da parte dell'ordinamento interno (ar- ticolo 24 della legge numero 223 del 1991) dei criteri indi- cati dalla normativa comunitaria, si distinguono chiaramente dai licenziamenti individuali plurimi, essendo caratterizza- ti in base alla dimensione occupazionale dell'impresa (più di 15 dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5) e all'arco temporale (120 giorni) entro cui questi sono effet- tuati. Nell'ambito di questa disciplina, accertati gli ele- menti costitutivi della fattispecie (e in particolare l'in- dicata connessione cronologica dei licenziamenti, tutti de- terminati da ragioni inerenti all'impresa), è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ri- strutturazione o di stabile e non generico ridimensionamento aziendale, e assume rilievo il mancato espletamento dell'i- ter procedurale delineato dall'articolo 4 della legge, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, mentre non è proponibile l'ipotesi di una "conversione" del licenzia- mento collettivo in licenziamento individuale (Cass., 8 giu- gno 1999, n. 5662). Con il secondo motivo, sempre condizionato, il ricorrente incidentale lamenta vizi della motivazione e violazione de- gli articoli 4, 5 e 7 della legge numero 223 del 1991. A ta- le proposito sostiene che il tribunale non ha esaminato, ri- tenendola assorbita, la doglianza dedotta con l'atto di ap- 12 pello relativa al mancato assolvimento, da parte dell'im- prenditore, dell'onere della prova circa l'avvenuto esperi- mento delle procedure previste dal comma 9 del citato arti- colo 4. Della censura deve rilevarsi la inammissibilità per l'omes- so rispetto da parte del ricorrente del principio di auto- sufficienza del ricorso. E invero, risultando espressamente dalla sentenza impugnata che il pretore, nella motivazione della pronuncia di primo grado, aveva espressamente rilevato che la società aveva agito "nel pieno rispetto delle proce- dure di cui alla 1. n. 223/91", il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, o quanto meno sintetizzare, le argomentazioni svolte a sostegno della doglianza dedotta con l'atto di ap- pello e quelle addotte a sostegno della decisione gravata di impugnazione, al fine di porre questa Corte nella condizione di valutarne la decisività. Assorbito nell'accoglimento del ricorso principale è il terzo motivo (autonomo) del ricorso incidentale avente per oggetto la denuncia svolta oltretutto in maniera totalmen- - te assertoria della mancata liquidazione di tutte le re- tribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenzia- mento a quella della disposta reintegrazione. In accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata. Non deve farsi luogo a rinvio, in quanto, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, in applicazione dei principi sopra enunciati, può de- 13 cidere direttamente nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal NT con l'atto introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo di quello incidentale;
rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo di quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NT DO con l'atto introduttivo del giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2002. Il presidente estensore Pt ll 3 . 3 5 N 3 - 7 - 8 1 E 1 G G E L A L D L E \ . 1 N 0 I D E A . T L O L T S A T I ' R R I O S E I D IL CANCELLIERE E G R I T S R E , O D O A N I E S S G P T A , S A S A E E S N A T E D O I T D S M A P I L B L O D O I , Depositato in Cancelleria 16 OPR. 2002 oggi, DL CA IL CANCELLIERSCANOR LEAGUE 14