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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN RI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa ES UT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 946/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del liquidatore, con Parte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Andrea Marcinkiewicz ( e Marco Franzini Email_1
( , come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, a Milano, Via Conservatorio n. 17 n. 5;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con l'avv. Osvaldo Mossini CP_1 P.IVA_2
( , come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in Email_3 appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, a Mariano Comense, Via XX
Settembre n. 54/E
APPELLATA
Oggetto: impugnazione delle delibere dell'assemblea e del CdA etc. – sez. specializzata impresa
*
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 -Per l'APPELLANTE – Parte_1
“Previe le declaratorie di legge e del caso, riformarsi la sentenza n. 1409/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa (Giudici: dott. Angelo Mambriani
– presidente;
dott.ssa Daniela Marconi – relatore;
dott.ssa Maria Antonietta Ricci – giudice) in data
11 gennaio 2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, notificata il 22 febbraio 2024, resa nel processo RG n.
3884/2022; per l'effetto: nel merito, in principalità: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'azione avversaria e tutti i motivi CP_ di impugnazione formulati da , siccome infondati in fatto e in diritto.
Spese e compensi di entrambi gradi di giudizio integralmente rifusi.”.
-Per l'APPELLATA – CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
In via principale e nel merito: confermare integralmente la sentenza n. 1409/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa;
in qualsiasi caso, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2379 e 2379 ter c.c. la nullità della delibera dell'assemblea dei soci di tenutasi in data 28.10.2021; ovvero annullare ai sensi Parte_1 degli artt. 2377 e 2479 ter c.c. detta delibera.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'appellante, come indicato in epigrafe, ha impugnato la sentenza n. 1409/2024 del Tribunale di
Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 7 febbraio 2024, che ha dichiarato la nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci di ordinato ai suoi amministratori di Parte_1 provvedere all'iscrizione del dispositivo della sentenza nel registro delle imprese ex art. 2378 c.c. e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 545,00 per spese, euro 14.400,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26/1/2022, (odierna appellata) conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa (di cui la Parte_1 società attrice era socia al 34%), per chiedere ed ottenere l'accertamento della nullità della pagina 2 di 15 deliberazione dell'assemblea dei soci del 28/10/2021, con cui era stato approvato (con voto contrario dell'attrice) il bilancio chiuso al 31/6/2021, portando a nuovo la perdita di € 179.805,76.
La difesa attorea chiedeva, in particolare, la declaratoria di nullità ai sensi degli artt. 2379 e 2379 ter
c.c. o, in via subordinata, il suo annullamento ai sensi degli artt. 2377 e 2479 ter c.c., sulla base dei seguenti motivi:
- l'insufficiente informazione in ordine agli affari sociali, che aveva impedito alla s.r.l. di comprendere gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea. L'amministratore unico (di CP_ seguito, anche solo “ ), invero, non aveva risposto né alle richieste di trasmissione della documentazione contabile (bozza di bilancio, relazione di revisione, schede contabili al
30/6/2021 e riepilogo della posizione finanziaria della società) avanzate dall'attrice prima dell'assemblea, né alle richieste di chiarimenti formulate da quest'ultima sia prima della convocazione dell'assemblea che durante il suo svolgimento;
- la violazione del principio di prudenza di cui all'art. 2423 c.c., posto che, pur avendo l'a.u. ammesso, nel corso dell'assemblea, che la società versasse in una situazione di squilibrio finanziario tale da pregiudicarne la capacità di continuare a produrre reddito, nella nota integrativa non era stato illustrato alcun dubbio in ordine alla persistenza del presupposto del going concern (ossia della continuità aziendale), in violazione di quanto previsto dal principio
O.I.C. n. 11, par. 23;
- la violazione del principio di cui all'art. 2424 bis, comma 3, c.c., nonché del principio contabile
O.I.C. 31, per avere la società convenuta effettuato un accantonamento nel conto economico per fondo rischi in relazione ad eventi generici ed utilizzato l'accantonamento per fondo rischi per rettificare poste di attivo e, dunque, per sostituire la necessaria svalutazione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva Parte_1 il rigetto. Inoltre, in corso di causa, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire della controparte, a fronte dell'avvenuta messa in liquidazione della società convenuta con delibera dell'assemblea dei soci del 26/10/2022.
C. La sentenza del Tribunale delle Imprese
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa ha innanzitutto respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di posto che “L'interesse CP_1 del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità sopravvive alla messa in liquidazione allorché i suoi diritti pagina 3 di 15 patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale si traducono nella prospettiva del diritto alla ripartizione dell'attivo residuo: la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società nell'ultimo bilancio di esercizio dell'impresa rileva, infatti, quale presupposto del corretto espletamento della successiva fase di liquidazione del patrimonio sociale diretta, una volta soddisfatti tutti i creditori sociali, anche alla ripartizione fra i soci dell'eventuale attivo residuo”.
Ha quindi accertato la parziale fondatezza delle ragioni attoree, rilevando che:
- il motivo di annullabilità della delibera dedotto con riguardo alla presunta carenza di informazione sugli affari sociali era privo di fondamento: posto che il socio non poteva vantare alcun diritto a ricevere, presso il proprio domicilio, la documentazione contabile da lui richiesta via e-mail, la sua omessa consegna non poteva costituire una ragione di invalidità della delibera.
Parimenti irrilevante sul punto doveva ritenersi l'eventuale inadeguatezza e/o insufficienza dei chiarimenti che, come risulta dal verbale, l'a.u. aveva fornito, nel corso dell'assemblea, in ordine al fondo rischi ed oneri per € 180.000,00 (doc. 7 fascicolo p. 3); CP_1
- era invece fondato il motivo di nullità della delibera per violazione dell'art. 2423 c.c. e del principio contabile OIC 11 par. 23, mancando, nella nota integrativa, la menzione sulla perdita della prospettiva di continuità aziendale. Secondo il primo giudice il sol fatto che la società convenuta avesse allegato di essersi avvalsa della deroga prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 38 quater, comma 2, L. n. 77/2020, costituiva un'ammissione della perdita della continuità aziendale (circostanza, peraltro, di cui l'a. u. aveva dato atto già nel corso dell'assemblea). Ad ogni modo, a fronte del disposto dell'art. 2435 ter, comma 5, c.c., la società convenuta, in quanto pacificamente dedita all'attività di holding, non avrebbe comunque potuto avvalersi dell'esonero dalla redazione della nota integrativa e della relazione di gestione previsto dalla normativa sul bilancio in forma semplificata delle microimprese;
- parimenti fondato doveva ritenersi, infine, il motivo inerente all'appostazione di un fondo per rischi generico per l'importo di € 180.000,00 riferito a “rischi potenziali su partecipazioni”, in quanto effettuata in violazione dell'art. 2324 bis, comma 3, c.c. e del principio contabile OIC
31.
D. I motivi di appello.
ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per Parte_1 il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto.
Sono stati articolati tre motivi di gravame. pagina 4 di 15 Col primo motivo di appello, Parte_1
- ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la società appellante, svolgendo attività di holding, non avrebbe potuto adottare la forma semplificata per la redazione del bilancio prevista per le microimprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2435ter c.c.
Ad avviso della difesa, si tratterebbe di una valutazione erronea per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la suddetta disposizione è stata introdotta dall'art. 24, L. 23/12/2021 n.
238 (che ha attuato la direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio ai bilanci consolidato e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese), entrata in vigore dopo la data della delibera di approvazione del bilancio, risalente al 28/10/2021. In secondo luogo, non sarebbe Parte_1 annoverabile tra le imprese di partecipazione finanziaria richiamate dall'art. 2435ter, comma 5
c.c.; ciò in quanto, secondo la definizione contenuta all'art. 2 della citata direttiva, nella suddetta categoria rientrerebbero quelle imprese che si occupano soltanto dell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese e non anche della gestione di queste ultime. Tale non può considerarsi, in tesi, la società appellante, posto che il suo oggetto sociale non consiste unicamente nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese e che tra le attività dalla medesima svolte è compresa anche l'erogazione di servizi di carattere amministrativo e finanziario in favore delle controllate;
- ha inoltre inteso dolersi del fatto che il primo giudice abbia desunto l'avvenuta perdita della CP_ continuità aziendale al 30/6/2021 dalle dichiarazioni rese dall' nell'assemblea del 28 ottobre e dall'asserito ricorso alla deroga di cui all'art. 38quater, comma 2, L. n 77/2020.
Anzitutto, sostiene la difesa come l'a.u., nel rispondere alle richieste di avanzate nel CP_1 corso dell'assemblea, avesse semplicemente dato atto dell'idoneità di possibili future vendite a ripianare gli sbilanci finanziari in essere: ebbene, ha osservato l'appellante come uno squilibrio finanziario (peraltro prospettato come superabile) non possa equivalere ad una situazione di perdita del presupposto del going concern.
In secondo luogo, secondo la parte appellante, non ha mai ammesso di aver redatto Parte_1 il bilancio al 30/6/2021 adottando la deroga di cui all'art. 38quater, comma 2, L. n. 22/2020; al contrario la società aveva “ipotizzato che, nell'ipotesi di scuola in cui si fosse trovata nella condizione di redigere il bilancio secondo criteri di liquidazione (così non è), la società avrebbe comunque potuto beneficiare della deroga emergenziale di cui all'art. 38-quater, comma 2, L. n.
77/2020, con conseguente legittima valutazione delle poste contabili secondo i criteri di continuità aziendale, adottati nel precedente bilancio al 30 giugno 2020” (atto di appello, p. 8).
pagina 5 di 15 Pertanto, deve escludersi che la società appellante, nel corso del giudizio di primo grado, abbia ammesso la perdita della continuità aziendale a far data dal 30/6/2021. Secondo la prospettazione della parte sarebbe vero il contrario, avendo contestato tale Parte_1 circostanza in tutti i propri scritti difensivi, a partire dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le microimprese che si avvalgano, per la redazione del bilancio, della deroga prevista dalla normativa emergenziale, sono tenute a redigere la nota integrativa anche solo per fornire le informazioni specifiche richieste dalla disposizione.
Un simile convincimento sarebbe contrario alla ratio della normativa di riferimento, compresa quella europea;
invero, sarebbe evidente la volontà del legislatore europeo (cfr. considerando n.
13 della direttiva) “di sollevare le micro-imprese da oneri amministrativi sproporzionati, onerosi ed eccessivi rispetto alle dimensioni delle stesse. Volontà recepita dal legislatore italiano ed espressa in una norma speciale, quale l'art. 2435-ter cc, che appunto esonera le micro-imprese dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, nn. 9 e 16) e della relazione sulla gestione (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 cc)”. Tale disposto non può ritenersi superato dalla normativa emergenziale che, diversamente da quanto evidenziato dal Tribunale, impone l'obbligo di informativa in ordine alla continuità aziendale soltanto “alle società già tenute alla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Nulla è stato previsto dall'art.
38-quater, L. n. 77/2020 con specifico riferimento alle micro-imprese, da ciò dovendosi intendere, in base al principio generale “ubi lex voluit, dixit”, che resta immutata l'esenzione prevista per le micro-imprese dall'art. 2435-ter, comma 2, cc.” (atto di appello, pp. 10-11).
Pertanto, anche ove si fosse avvalsa della deroga prevista dalla normativa Parte_1 emergenziale, non avrebbe comunque avuto alcun obbligo di redigere la nota integrativa, avendo reso in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1 n. 9 e
16 c.c.
Col secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il rilievo per cui l'appostazione del fondo rischi per € 180.000 violerebbe l'art. 2424 bis, comma 3 c.c. ed il principio contabile OIC 31, rendendo nullo il bilancio per violazione del principio di veridicità e correttezza.
Preliminarmente, eccepisce la nullità, per motivazione apparente, della sentenza in parte Parte_1 qua; invero, il Tribunale non avrebbe esplicitato, neppure sinteticamente, per quale ragione il fondo pagina 6 di 15 appostato sarebbe generico o eventuale, né il motivo per cui le partecipazioni avrebbero dovuto essere svalutate, così tessendo un iter motivazionale meramente “assertivo e tautologico”.
Il convincimento del giudice sarebbe comunque errato nel merito, atteso che:
- l'appostazione contabile oggetto di censura ha trovato una precisa origine e giustificazione nel valore delle partecipazioni, come del resto chiaramente rilevato dall'a.u. nel corso dell'assemblea. Inoltre, come già evidenziato nel primo grado di giudizio, lo stesso fondo era già stato costituito – pur se per un importo minore – sin dall'esercizio chiuso al 30/6/2019, e riportato anche nell'esercizio successivo (chiuso al 30/6/2020): bilanci entrambi mai impugnati dall'odierna appellata;
- con riguardo alla ritenuta omessa svalutazione delle partecipazioni societarie, il primo giudice non ha indicato quali sarebbero le ragioni per cui le stesse dovrebbero essere interessate da una perdita durevole di valore, né quali sarebbero gli elementi di fatto ed economici che suffragherebbero una simile conclusione.
Da ultimo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo ad a fronte della messa in liquidazione di “Il CP_1 Parte_1
Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione sul rilievo che la liquidazione lascia inalterato
l'interesse del socio, che vanta un diritto alla ripartizione del patrimonio a valle delle operazioni di liquidazione. Il punto, qui, però è che tutte le doglianze avversarie non si riflettono in concreto sui profili indicati dal Tribunale, dacché le censure mosse dal socio non incidono sul risultato di esercizio” (atto di appello, p. 14).
Infine, con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite. Premesso che il capo della sentenza di cui si discute dovrà essere riformato in conseguenza della ritenuta fondatezza del gravame, ha inteso comunque dolersi delle modalità (asseritamente Parte_1 erronee) di applicazione del criterio della soccombenza. Sostiene l'appellante come la parziale soccombenza di determinata dal rigetto della domanda di annullamento della delibera per CP_1 carenza informativa, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite.
E. La costituzione dell'appellata CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha chiesto, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità della delibera assembleare impugnata ai sensi degli artt. 2379 e
2379ter c.c. nonché ai sensi degli artt. 2377 e 2479ter c.c. pagina 7 di 15 Con riguardo al merito dell'impugnazione, la parte appellata ha manifestato condivisione all'iter argomentativo percorso dal primo giudice, ritenendolo immune dalle censure svolte dalla società appellante, limitatasi a riproporre le difese già espresse in primo grado.
F. All'udienza del 25/09/2024 veniva fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 12/11/2025, poi anticipata al 16/04/2025, previa indicazione di nuovi termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Seguiva un nuovo differimento all'udienza del 15/10/2025, nella qual sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, occorre rilevare, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, come CP_1 non abbia proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda di nullità della deliberazione assembleare per insufficiente informazione in ordine agli affari sociali. Tale decisione deve, pertanto, intendersi coperta dal giudicato interno e, come tale, estranea all'oggetto dell'odierno decidere.
Tanto premesso, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata per i motivi che si vanno ad esporre.
1. Ragioni di opportunità logico-giuridica inducono questa Corte a trattare dapprima la censura del rigetto dell'eccezione di carenza, in capo ad dell'interesse ad agire per l'annullamento della CP_1 delibera assembleare, a fronte della messa in liquidazione della società appellante, censura svolta in calce alla trattazione del secondo motivo di gravame.
A prescindere da ogni valutazione in punto di genericità della doglianza, formulata ai limiti dell'ammissibilità, in ogni caso la stessa è del tutto infondata.
L'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. rappresenta l'interesse attuale e concreto della parte istante all'ottenimento di un risultato non altrimenti perseguibile se non ricorrendo all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, come osservato dal primo giudice con una valutazione immune dalle censure svolte dalla parte appellante, l'interesse di ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio CP_1 chiuso al 30/6/2021, in qualità di socio dissenziente, ben può identificarsi nell'interesse ad ottenere una fedele rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società all'ultimo bilancio di esercizio precedente alla liquidazione. Solo quest'ultima, invero, può garantire il corretto svolgimento della successiva fase liquidatoria del patrimonio sociale, il cui scopo, oltre al soddisfacimento dei creditori sociali, è anche la ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo residuo.
pagina 8 di 15 Tanto basta a pervenire al rigetto della doglianza.
2. Confermata l'ammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare proposta da nel CP_1 primo grado di giudizio, deve ora essere esaminato il primo motivo di appello, che è risultato infondato per le seguenti ragioni.
Il primo giudice ha ritenuto che, dal compendio probatorio acquisito, potesse desumersi la nullità del bilancio approvato con la delibera impugnata per difetto di chiarezza in ordine all'esistenza o meno della continuità aziendale.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come la perdita del requisito del going concern, oltre ad essere CP_ stata ammessa dall' nel corso dell'assemblea del 28 ottobre 2021, fosse stata confermata dalla stessa parte convenuta nel momento in cui aveva ammesso di aver fatto ricorso alla deroga prevista dall'art. 38quater, comma 2, L. n. 77/2020: invero, non avrebbe avuto alcuna necessità di Parte_1 ricorrervi, ove non avesse perso la continuità aziendale nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferiva. In ogni caso: ciò non esimeva a la società allora convenuta dal menzionare, nella nota integrativa, il ricorso alla normativa derogatoria. Non era dirimente l'asserita adozione, per la redazione del bilancio, della forma semplificata prevista per le microimprese (che esonerava dalla redazione proprio della nota integrativa), posto che essendo dedita all'attività di holding, non Parte_1 avrebbe potuto avvalersene, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2435ter, comma 5 c.c.
Le censure svolte dall'appellante non introducono elementi in grado di scardinare il fondamento di tale valutazione.
Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, secondo l'art. 2423 c.c., “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Inoltre, “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo”.
D'altro canto, il principio di contabilità OIC 11, par. 23, prevede che “Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività̀, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività̀, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà̀ descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società̀”. pagina 9 di 15 In definitiva, il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentire, in ogni caso, una rappresentazione chiara e fedele della situazione finanziaria e patrimoniale della società di cui si tratta.
Ciò posto, rileva la Corte come il compendio probatorio acquisito restituisca la prova della sussistenza, al 30/6/2021, di elementi tali da porre in dubbio (o addirittura da escludere) la persistenza, per la società appellante, della prospettiva della continuità aziendale.
Indubbia rilevanza sul punto hanno le dichiarazioni dell'a.u. rese nel corso dell'assemblea, avendo il medesimo dato atto della presenza di “sbilanci finanziari” e della ritenuta eventualità di ripianarli “con le possibili future vendite” (doc. n. 7 fascicolo dell'appellata, p. 3). Un simile rilievo non risulta sintomatico di una florida condizione economica della che la rendesse, cioè, in grado di Pt_1 continuare, nel lungo periodo, a produrre reddito attraverso il proprio complesso aziendale. Ciò vale vieppiù ove si consideri che
-la prospettiva di ripianare non era stata prospettata come certa ma solo eventuale (le vendite, infatti, erano state rappresentate come soltanto possibili);
-il bilancio approvato con la delibera impugnata ha registrato una perdita di € 179.806,00 (nettamente superiore rispetto a quella registrata nell'esercizio precedente, pari a € 31.178) riportata nell'esercizio successivo;
-a distanza di poco più di un anno, veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della
Pt_1
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le appena descritte evidenze sono sintomatiche – se non di una perdita effettiva della continuità aziendale – quanto meno di una situazione di difficoltà economica della società, tale da ripercuotersi sulla sua operatività economica nell'immediato futuro. Per tali ragioni, alla luce delle disposizioni sopra riportate, della stessa doveva darsi conto nel bilancio.
Parimenti condivisibile risulta l'apprezzamento svolto dal primo giudice rispetto al ricorso - da parte dell'appellante - alla deroga prevista dall'art. 38 quater, comma 2, L. n. 77/2020: apprezzamento che la difesa di contesta semplicemente negando di avere compiuto una simile ammissione nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado.
A tal proposito si impongono due considerazioni: anzitutto, è carente una contestazione specifica di quella parte della decisione in cui il primo giudice ha ritenuto che non avrebbe avuto Parte_1 motivo di ricorrere alla suddetta deroga se fosse stata certa della persistenza del requisito del going concern; in secondo luogo, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, la difesa di parte appellante ha ribadito che il bilancio approvato con la delibera impugnata “rientra tra quelli interessati dall'art. 38-quater, comma 2 L. n. 77/2020, perché si riferisce all'esercizio al 31 dicembre pagina 10 di 15 2020” (comparsa di risposta di primo grado, p. 22). È pertanto evidente come una simile asserzione faccia intendere l'avvenuto ricorso a tale deroga;
diversamente, non si comprenderebbe il riferimento alla normativa, su cui la difesa si è a lungo soffermata nei propri atti.
La difesa di non ha quindi apportato elementi utili per discostarsi dalla valutazione Parte_1 compiuta dal Tribunale, che deve pertanto essere confermata.
Si osserva ulteriormente quanto segue.
L'art. 38quater della L. 77/2020 (rubricato “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”) prevede, al secondo comma, che “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
Pertanto, la normativa emergenziale ha previsto la possibilità di valutare la continuità aziendale sulla base di quanto risulta dall'ultimo bilancio di esercizio entro il 23/2/2020, fermo restando il dovere di fornire, nella nota integrativa, le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, all'incidenza degli eventi successivi e ai limiti della capacità operativa dell'impresa.
Ad avviso dell'appellante, come visto, tale disposizione si riferisce alle sole imprese già tenute a redigere la nota integrativa, tra cui non rientrerebbe legittimata a redigere il bilancio Parte_1 secondo la forma semplificata prevista per le microimprese dall'art. 2435ter c.c.: tale argomentazione non può avere seguito, atteso che:
- il quinto comma dell'art. 2435ter c.c., introdotto dall'art. 24, L. n. 238/2021, in “attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese”, esclude “gli enti di investimento” e le “imprese di partecipazione finanziaria” dai soggetti che possono ricorrere, per la redazione del bilancio, alla forma semplificata prevista per le microimprese (forma che esonera dalla redazione della nota integrativa, “quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, numeri 9) e 16)” – art. 2435ter c.c., comma 2); pagina 11 di 15 - diversamene da quanto auspicato dall'appellante, le disposizioni del quinto comma “si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019” (cfr. art. 24, comma 5, cit.)
e, quindi, anche al bilancio approvato con la delibera impugnata, in quanto relativo all'esercizio chiuso al 30/6/2021;
- secondo l'art. 2, n. 15, direttiva n. 2013/34/UE, per “imprese di partecipazione finanziaria”: [si intendono] le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”;
- dalla visura storica di si desume come l'attività dalla medesima esercitata Parte_1 riguardasse “l'assunzione di partecipazioni anche azionarie in altre società enti o aziende in genere anche straniere, finanziamento di aziende commerciali ed industriali, compravendita e gestione di titoli pubblici e privati e di azioni”, come peraltro confermato dalla descrizione dell'oggetto sociale, riportata nella visura storica della società (doc. n. 2 fascicolo appellata).
Pertanto, l'attività di non comprendeva la gestione delle imprese partecipate, Parte_1 essendo circoscritta al solo controllo delle medesime. Ciò vale vieppiù ove si consideri che l'appellante, nel sostenere il contrario, si è limitata ad argomentazioni relegate al perimetro meramente allegatorio e, come tali, prive di riscontro.
A fronte di quanto appena considerato, poichè dedita all'attività di holding, non avrebbe Parte_1 potuto beneficiare della redazione del bilancio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2435ter, comma
5 c.c.
Ad abundantiam, occorre in ogni caso evidenziare che, anche ove la società appellante avesse potuto redigere il bilancio nella forma semplificata, considerata la sua già analizzata situazione economica, ciò non l'avrebbe comunque esonerata dal riportare in bilancio (magari nelle informazioni in calce allo stato patrimoniale, ovvero nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni”) le informazioni relative, oltre che al ricorso alla deroga ai sensi dell'art. 38 quater cit., anche al presupposto della continuità aziendale, all'incidenza degli eventi successivi e ai limiti della capacità operativa dell'impresa. Come visto, ciò è infatti imposto dall'art. 2423 c.c., che, nel descrivere il principio di chiarezza e veridicità, precisa al terzo comma che “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo”.
In definitiva: pagina 12 di 15 - al 30/6/2021 ostentava indici sintomatici di una situazione economica precaria, tale Parte_1 da pregiudicarne la continuità aziendale;
- nondimeno, nessuna menzione ne è stata fatta in bilancio, redatto secondo le regole previste per le microimprese dall'art. 2435ter c.c., sebbene non rientrasse, quale società dedita Parte_1 alle attività di holding, tra i soggetti che ne potessero beneficiare;
- così facendo, la società è incorsa nella violazione del principio di chiarezza di cui all'art. 2423
c.c., che non incontra deroghe né nella normativa emergenziale né nell'adozione delle forme semplificate previste per le microimprese.
Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, relativo all'accantonamento del fondo per rischi ed oneri.
Anzitutto, deve essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza in parte qua, sollevata dall'appellante per motivazione apparente.
Secondo il Tribunale non avrebbe argomentato le ragioni per le quali il fondo sarebbe Parte_1 stato generico e le partecipazioni avrebbero dovuto essere svalutate.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta” (Cass. n. 4166/2024). Tale non può ritenersi l'iter argomentativo percorso dal primo giudice nell'accogliere il motivo di nullità della delibera relativo all'appostazione di un fondo rischi generico per l'importo di € 180.000,00, avendo il
Tribunale dato conto in modo esaustivo delle ragioni di tale convincimento, ragioni che questa Corte intende condividere.
Ai sensi dell'art. 2424 bis, comma 3 c.c., “Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”;
d'altro canto, il principio contabile OIC 31 par. 27 prevede che “ Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per: a) rettificare i valori dell'attivo […]”.
Ed invero, nel bilancio approvato con la delibera impugnata, il conto economico reca l'indicazione di
“accantonamenti per rischi” per l'importo di € 180.000,00; nel corso dell'assemblea del 28/10/2021,
l'a.u., rispondendo ai dubbi sollevati sul punto dalla società appellata, ha precisato semplicemente che
“gli accantonamenti a fondo rischi accolgono rischi potenziali su partecipazioni” (doc. n. 7 fascicolo appellata). Un simile modus operandi non può che ritenersi contrario alla normativa appena descritta, il cui scopo è quello di evitare che l'appostazione di un fondo rischi venga adoperata per celare una pagina 13 di 15 perdita durevole che, invece, deve essere registrata come svalutazione, in ossequio al principio di veridicità e correttezza del bilancio.
In questo caso, invero, non risulta che l'appellante, né in assemblea, né nel bilancio, abbia dato conto delle future passività, dell'esistenza certa e probabile, che il fondo era destinato a coprire, limitandosi a riferirne la destinazione a non meglio determinati “rischi potenziali su partecipazioni”. Anzi, tale spiegazione depone proprio nel senso dell'intenzione di coprire la rettifica del “valore delle partecipazioni sociali iscritte all'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni finanziarie che devono, invece, essere direttamente svalutate ove durevolmente iscritte a bilancio per un valore superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, secondo le modalità previste dall'art. 2426 c.c. L'illegittima appostazione a bilancio di un generico fondo rischi in luogo della svalutazione della partecipazione ha l'effetto di celare la perdita durevole di valore del cespite e si traduce in un grave difetto di veridicità e correttezza del bilancio che ne determina la nullità.” (sentenza di primo grado, pp 10-11).
L'appellante non ha offerto elementi idonei a porre in essere una differente valutazione, essendosi la difesa limitata a riferire che l'appostazione del fondo trovasse causa nel valore delle partecipazioni
(senza null'altro aggiungere) e che il Tribunale avrebbe omesso l'indicazione dei motivi per i quali le partecipazioni sociali sarebbero state interessate da una perdita di valore. Tali argomentazioni sono irrilevanti e non circostanziate e pertanto non sono inidonee a inficiare le conclusioni a cui è giunto sul punto il giudice di prime cure.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
4. Da ultimo, è infondato anche il terzo motivo di gravame, con particolare riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
A tal fine è sufficiente rilevare come il rigetto di uno dei motivi di impugnazione della delibera non ha inciso sulla soccombenza integrale di dal momento che la stessa è stata comunque Parte_1 completamente annullata. Si consideri poi che la reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., implica la proposizione di reciproche domande, mancanti nel caso di specie, ove l'oggetto del contendere risulta ab origine circoscritto alla sola domanda di nullità della deliberazione assembleare assunta il 28/10/2021.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore dell'appellata in base al
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi, in ragione in particolare, del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del grado di complessità delle questioni trattate. pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 946/2024:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1409/2024 del Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del grado, liquidate in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
3) dà atto che sussistono, a carico della parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 15/10/2025
Il Consigliere est.
ES UT
Il Presidente
AN RI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di impresa
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN RI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa ES UT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 946/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del liquidatore, con Parte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Andrea Marcinkiewicz ( e Marco Franzini Email_1
( , come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, a Milano, Via Conservatorio n. 17 n. 5;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con l'avv. Osvaldo Mossini CP_1 P.IVA_2
( , come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in Email_3 appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, a Mariano Comense, Via XX
Settembre n. 54/E
APPELLATA
Oggetto: impugnazione delle delibere dell'assemblea e del CdA etc. – sez. specializzata impresa
*
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 -Per l'APPELLANTE – Parte_1
“Previe le declaratorie di legge e del caso, riformarsi la sentenza n. 1409/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa (Giudici: dott. Angelo Mambriani
– presidente;
dott.ssa Daniela Marconi – relatore;
dott.ssa Maria Antonietta Ricci – giudice) in data
11 gennaio 2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, notificata il 22 febbraio 2024, resa nel processo RG n.
3884/2022; per l'effetto: nel merito, in principalità: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'azione avversaria e tutti i motivi CP_ di impugnazione formulati da , siccome infondati in fatto e in diritto.
Spese e compensi di entrambi gradi di giudizio integralmente rifusi.”.
-Per l'APPELLATA – CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
In via principale e nel merito: confermare integralmente la sentenza n. 1409/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa;
in qualsiasi caso, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2379 e 2379 ter c.c. la nullità della delibera dell'assemblea dei soci di tenutasi in data 28.10.2021; ovvero annullare ai sensi Parte_1 degli artt. 2377 e 2479 ter c.c. detta delibera.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'appellante, come indicato in epigrafe, ha impugnato la sentenza n. 1409/2024 del Tribunale di
Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 7 febbraio 2024, che ha dichiarato la nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci di ordinato ai suoi amministratori di Parte_1 provvedere all'iscrizione del dispositivo della sentenza nel registro delle imprese ex art. 2378 c.c. e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 545,00 per spese, euro 14.400,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26/1/2022, (odierna appellata) conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa (di cui la Parte_1 società attrice era socia al 34%), per chiedere ed ottenere l'accertamento della nullità della pagina 2 di 15 deliberazione dell'assemblea dei soci del 28/10/2021, con cui era stato approvato (con voto contrario dell'attrice) il bilancio chiuso al 31/6/2021, portando a nuovo la perdita di € 179.805,76.
La difesa attorea chiedeva, in particolare, la declaratoria di nullità ai sensi degli artt. 2379 e 2379 ter
c.c. o, in via subordinata, il suo annullamento ai sensi degli artt. 2377 e 2479 ter c.c., sulla base dei seguenti motivi:
- l'insufficiente informazione in ordine agli affari sociali, che aveva impedito alla s.r.l. di comprendere gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea. L'amministratore unico (di CP_ seguito, anche solo “ ), invero, non aveva risposto né alle richieste di trasmissione della documentazione contabile (bozza di bilancio, relazione di revisione, schede contabili al
30/6/2021 e riepilogo della posizione finanziaria della società) avanzate dall'attrice prima dell'assemblea, né alle richieste di chiarimenti formulate da quest'ultima sia prima della convocazione dell'assemblea che durante il suo svolgimento;
- la violazione del principio di prudenza di cui all'art. 2423 c.c., posto che, pur avendo l'a.u. ammesso, nel corso dell'assemblea, che la società versasse in una situazione di squilibrio finanziario tale da pregiudicarne la capacità di continuare a produrre reddito, nella nota integrativa non era stato illustrato alcun dubbio in ordine alla persistenza del presupposto del going concern (ossia della continuità aziendale), in violazione di quanto previsto dal principio
O.I.C. n. 11, par. 23;
- la violazione del principio di cui all'art. 2424 bis, comma 3, c.c., nonché del principio contabile
O.I.C. 31, per avere la società convenuta effettuato un accantonamento nel conto economico per fondo rischi in relazione ad eventi generici ed utilizzato l'accantonamento per fondo rischi per rettificare poste di attivo e, dunque, per sostituire la necessaria svalutazione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva Parte_1 il rigetto. Inoltre, in corso di causa, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire della controparte, a fronte dell'avvenuta messa in liquidazione della società convenuta con delibera dell'assemblea dei soci del 26/10/2022.
C. La sentenza del Tribunale delle Imprese
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa ha innanzitutto respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di posto che “L'interesse CP_1 del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità sopravvive alla messa in liquidazione allorché i suoi diritti pagina 3 di 15 patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale si traducono nella prospettiva del diritto alla ripartizione dell'attivo residuo: la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società nell'ultimo bilancio di esercizio dell'impresa rileva, infatti, quale presupposto del corretto espletamento della successiva fase di liquidazione del patrimonio sociale diretta, una volta soddisfatti tutti i creditori sociali, anche alla ripartizione fra i soci dell'eventuale attivo residuo”.
Ha quindi accertato la parziale fondatezza delle ragioni attoree, rilevando che:
- il motivo di annullabilità della delibera dedotto con riguardo alla presunta carenza di informazione sugli affari sociali era privo di fondamento: posto che il socio non poteva vantare alcun diritto a ricevere, presso il proprio domicilio, la documentazione contabile da lui richiesta via e-mail, la sua omessa consegna non poteva costituire una ragione di invalidità della delibera.
Parimenti irrilevante sul punto doveva ritenersi l'eventuale inadeguatezza e/o insufficienza dei chiarimenti che, come risulta dal verbale, l'a.u. aveva fornito, nel corso dell'assemblea, in ordine al fondo rischi ed oneri per € 180.000,00 (doc. 7 fascicolo p. 3); CP_1
- era invece fondato il motivo di nullità della delibera per violazione dell'art. 2423 c.c. e del principio contabile OIC 11 par. 23, mancando, nella nota integrativa, la menzione sulla perdita della prospettiva di continuità aziendale. Secondo il primo giudice il sol fatto che la società convenuta avesse allegato di essersi avvalsa della deroga prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 38 quater, comma 2, L. n. 77/2020, costituiva un'ammissione della perdita della continuità aziendale (circostanza, peraltro, di cui l'a. u. aveva dato atto già nel corso dell'assemblea). Ad ogni modo, a fronte del disposto dell'art. 2435 ter, comma 5, c.c., la società convenuta, in quanto pacificamente dedita all'attività di holding, non avrebbe comunque potuto avvalersi dell'esonero dalla redazione della nota integrativa e della relazione di gestione previsto dalla normativa sul bilancio in forma semplificata delle microimprese;
- parimenti fondato doveva ritenersi, infine, il motivo inerente all'appostazione di un fondo per rischi generico per l'importo di € 180.000,00 riferito a “rischi potenziali su partecipazioni”, in quanto effettuata in violazione dell'art. 2324 bis, comma 3, c.c. e del principio contabile OIC
31.
D. I motivi di appello.
ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per Parte_1 il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto.
Sono stati articolati tre motivi di gravame. pagina 4 di 15 Col primo motivo di appello, Parte_1
- ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la società appellante, svolgendo attività di holding, non avrebbe potuto adottare la forma semplificata per la redazione del bilancio prevista per le microimprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2435ter c.c.
Ad avviso della difesa, si tratterebbe di una valutazione erronea per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la suddetta disposizione è stata introdotta dall'art. 24, L. 23/12/2021 n.
238 (che ha attuato la direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio ai bilanci consolidato e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese), entrata in vigore dopo la data della delibera di approvazione del bilancio, risalente al 28/10/2021. In secondo luogo, non sarebbe Parte_1 annoverabile tra le imprese di partecipazione finanziaria richiamate dall'art. 2435ter, comma 5
c.c.; ciò in quanto, secondo la definizione contenuta all'art. 2 della citata direttiva, nella suddetta categoria rientrerebbero quelle imprese che si occupano soltanto dell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese e non anche della gestione di queste ultime. Tale non può considerarsi, in tesi, la società appellante, posto che il suo oggetto sociale non consiste unicamente nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese e che tra le attività dalla medesima svolte è compresa anche l'erogazione di servizi di carattere amministrativo e finanziario in favore delle controllate;
- ha inoltre inteso dolersi del fatto che il primo giudice abbia desunto l'avvenuta perdita della CP_ continuità aziendale al 30/6/2021 dalle dichiarazioni rese dall' nell'assemblea del 28 ottobre e dall'asserito ricorso alla deroga di cui all'art. 38quater, comma 2, L. n 77/2020.
Anzitutto, sostiene la difesa come l'a.u., nel rispondere alle richieste di avanzate nel CP_1 corso dell'assemblea, avesse semplicemente dato atto dell'idoneità di possibili future vendite a ripianare gli sbilanci finanziari in essere: ebbene, ha osservato l'appellante come uno squilibrio finanziario (peraltro prospettato come superabile) non possa equivalere ad una situazione di perdita del presupposto del going concern.
In secondo luogo, secondo la parte appellante, non ha mai ammesso di aver redatto Parte_1 il bilancio al 30/6/2021 adottando la deroga di cui all'art. 38quater, comma 2, L. n. 22/2020; al contrario la società aveva “ipotizzato che, nell'ipotesi di scuola in cui si fosse trovata nella condizione di redigere il bilancio secondo criteri di liquidazione (così non è), la società avrebbe comunque potuto beneficiare della deroga emergenziale di cui all'art. 38-quater, comma 2, L. n.
77/2020, con conseguente legittima valutazione delle poste contabili secondo i criteri di continuità aziendale, adottati nel precedente bilancio al 30 giugno 2020” (atto di appello, p. 8).
pagina 5 di 15 Pertanto, deve escludersi che la società appellante, nel corso del giudizio di primo grado, abbia ammesso la perdita della continuità aziendale a far data dal 30/6/2021. Secondo la prospettazione della parte sarebbe vero il contrario, avendo contestato tale Parte_1 circostanza in tutti i propri scritti difensivi, a partire dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le microimprese che si avvalgano, per la redazione del bilancio, della deroga prevista dalla normativa emergenziale, sono tenute a redigere la nota integrativa anche solo per fornire le informazioni specifiche richieste dalla disposizione.
Un simile convincimento sarebbe contrario alla ratio della normativa di riferimento, compresa quella europea;
invero, sarebbe evidente la volontà del legislatore europeo (cfr. considerando n.
13 della direttiva) “di sollevare le micro-imprese da oneri amministrativi sproporzionati, onerosi ed eccessivi rispetto alle dimensioni delle stesse. Volontà recepita dal legislatore italiano ed espressa in una norma speciale, quale l'art. 2435-ter cc, che appunto esonera le micro-imprese dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, nn. 9 e 16) e della relazione sulla gestione (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 cc)”. Tale disposto non può ritenersi superato dalla normativa emergenziale che, diversamente da quanto evidenziato dal Tribunale, impone l'obbligo di informativa in ordine alla continuità aziendale soltanto “alle società già tenute alla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Nulla è stato previsto dall'art.
38-quater, L. n. 77/2020 con specifico riferimento alle micro-imprese, da ciò dovendosi intendere, in base al principio generale “ubi lex voluit, dixit”, che resta immutata l'esenzione prevista per le micro-imprese dall'art. 2435-ter, comma 2, cc.” (atto di appello, pp. 10-11).
Pertanto, anche ove si fosse avvalsa della deroga prevista dalla normativa Parte_1 emergenziale, non avrebbe comunque avuto alcun obbligo di redigere la nota integrativa, avendo reso in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1 n. 9 e
16 c.c.
Col secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il rilievo per cui l'appostazione del fondo rischi per € 180.000 violerebbe l'art. 2424 bis, comma 3 c.c. ed il principio contabile OIC 31, rendendo nullo il bilancio per violazione del principio di veridicità e correttezza.
Preliminarmente, eccepisce la nullità, per motivazione apparente, della sentenza in parte Parte_1 qua; invero, il Tribunale non avrebbe esplicitato, neppure sinteticamente, per quale ragione il fondo pagina 6 di 15 appostato sarebbe generico o eventuale, né il motivo per cui le partecipazioni avrebbero dovuto essere svalutate, così tessendo un iter motivazionale meramente “assertivo e tautologico”.
Il convincimento del giudice sarebbe comunque errato nel merito, atteso che:
- l'appostazione contabile oggetto di censura ha trovato una precisa origine e giustificazione nel valore delle partecipazioni, come del resto chiaramente rilevato dall'a.u. nel corso dell'assemblea. Inoltre, come già evidenziato nel primo grado di giudizio, lo stesso fondo era già stato costituito – pur se per un importo minore – sin dall'esercizio chiuso al 30/6/2019, e riportato anche nell'esercizio successivo (chiuso al 30/6/2020): bilanci entrambi mai impugnati dall'odierna appellata;
- con riguardo alla ritenuta omessa svalutazione delle partecipazioni societarie, il primo giudice non ha indicato quali sarebbero le ragioni per cui le stesse dovrebbero essere interessate da una perdita durevole di valore, né quali sarebbero gli elementi di fatto ed economici che suffragherebbero una simile conclusione.
Da ultimo, parte appellante ha inteso dolersi del rigetto dell'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo ad a fronte della messa in liquidazione di “Il CP_1 Parte_1
Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione sul rilievo che la liquidazione lascia inalterato
l'interesse del socio, che vanta un diritto alla ripartizione del patrimonio a valle delle operazioni di liquidazione. Il punto, qui, però è che tutte le doglianze avversarie non si riflettono in concreto sui profili indicati dal Tribunale, dacché le censure mosse dal socio non incidono sul risultato di esercizio” (atto di appello, p. 14).
Infine, con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite. Premesso che il capo della sentenza di cui si discute dovrà essere riformato in conseguenza della ritenuta fondatezza del gravame, ha inteso comunque dolersi delle modalità (asseritamente Parte_1 erronee) di applicazione del criterio della soccombenza. Sostiene l'appellante come la parziale soccombenza di determinata dal rigetto della domanda di annullamento della delibera per CP_1 carenza informativa, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite.
E. La costituzione dell'appellata CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha chiesto, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità della delibera assembleare impugnata ai sensi degli artt. 2379 e
2379ter c.c. nonché ai sensi degli artt. 2377 e 2479ter c.c. pagina 7 di 15 Con riguardo al merito dell'impugnazione, la parte appellata ha manifestato condivisione all'iter argomentativo percorso dal primo giudice, ritenendolo immune dalle censure svolte dalla società appellante, limitatasi a riproporre le difese già espresse in primo grado.
F. All'udienza del 25/09/2024 veniva fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 12/11/2025, poi anticipata al 16/04/2025, previa indicazione di nuovi termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Seguiva un nuovo differimento all'udienza del 15/10/2025, nella qual sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, occorre rilevare, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, come CP_1 non abbia proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda di nullità della deliberazione assembleare per insufficiente informazione in ordine agli affari sociali. Tale decisione deve, pertanto, intendersi coperta dal giudicato interno e, come tale, estranea all'oggetto dell'odierno decidere.
Tanto premesso, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata per i motivi che si vanno ad esporre.
1. Ragioni di opportunità logico-giuridica inducono questa Corte a trattare dapprima la censura del rigetto dell'eccezione di carenza, in capo ad dell'interesse ad agire per l'annullamento della CP_1 delibera assembleare, a fronte della messa in liquidazione della società appellante, censura svolta in calce alla trattazione del secondo motivo di gravame.
A prescindere da ogni valutazione in punto di genericità della doglianza, formulata ai limiti dell'ammissibilità, in ogni caso la stessa è del tutto infondata.
L'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. rappresenta l'interesse attuale e concreto della parte istante all'ottenimento di un risultato non altrimenti perseguibile se non ricorrendo all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, come osservato dal primo giudice con una valutazione immune dalle censure svolte dalla parte appellante, l'interesse di ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio CP_1 chiuso al 30/6/2021, in qualità di socio dissenziente, ben può identificarsi nell'interesse ad ottenere una fedele rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società all'ultimo bilancio di esercizio precedente alla liquidazione. Solo quest'ultima, invero, può garantire il corretto svolgimento della successiva fase liquidatoria del patrimonio sociale, il cui scopo, oltre al soddisfacimento dei creditori sociali, è anche la ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo residuo.
pagina 8 di 15 Tanto basta a pervenire al rigetto della doglianza.
2. Confermata l'ammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare proposta da nel CP_1 primo grado di giudizio, deve ora essere esaminato il primo motivo di appello, che è risultato infondato per le seguenti ragioni.
Il primo giudice ha ritenuto che, dal compendio probatorio acquisito, potesse desumersi la nullità del bilancio approvato con la delibera impugnata per difetto di chiarezza in ordine all'esistenza o meno della continuità aziendale.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come la perdita del requisito del going concern, oltre ad essere CP_ stata ammessa dall' nel corso dell'assemblea del 28 ottobre 2021, fosse stata confermata dalla stessa parte convenuta nel momento in cui aveva ammesso di aver fatto ricorso alla deroga prevista dall'art. 38quater, comma 2, L. n. 77/2020: invero, non avrebbe avuto alcuna necessità di Parte_1 ricorrervi, ove non avesse perso la continuità aziendale nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferiva. In ogni caso: ciò non esimeva a la società allora convenuta dal menzionare, nella nota integrativa, il ricorso alla normativa derogatoria. Non era dirimente l'asserita adozione, per la redazione del bilancio, della forma semplificata prevista per le microimprese (che esonerava dalla redazione proprio della nota integrativa), posto che essendo dedita all'attività di holding, non Parte_1 avrebbe potuto avvalersene, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2435ter, comma 5 c.c.
Le censure svolte dall'appellante non introducono elementi in grado di scardinare il fondamento di tale valutazione.
Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, secondo l'art. 2423 c.c., “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Inoltre, “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo”.
D'altro canto, il principio di contabilità OIC 11, par. 23, prevede che “Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività̀, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività̀, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà̀ descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società̀”. pagina 9 di 15 In definitiva, il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentire, in ogni caso, una rappresentazione chiara e fedele della situazione finanziaria e patrimoniale della società di cui si tratta.
Ciò posto, rileva la Corte come il compendio probatorio acquisito restituisca la prova della sussistenza, al 30/6/2021, di elementi tali da porre in dubbio (o addirittura da escludere) la persistenza, per la società appellante, della prospettiva della continuità aziendale.
Indubbia rilevanza sul punto hanno le dichiarazioni dell'a.u. rese nel corso dell'assemblea, avendo il medesimo dato atto della presenza di “sbilanci finanziari” e della ritenuta eventualità di ripianarli “con le possibili future vendite” (doc. n. 7 fascicolo dell'appellata, p. 3). Un simile rilievo non risulta sintomatico di una florida condizione economica della che la rendesse, cioè, in grado di Pt_1 continuare, nel lungo periodo, a produrre reddito attraverso il proprio complesso aziendale. Ciò vale vieppiù ove si consideri che
-la prospettiva di ripianare non era stata prospettata come certa ma solo eventuale (le vendite, infatti, erano state rappresentate come soltanto possibili);
-il bilancio approvato con la delibera impugnata ha registrato una perdita di € 179.806,00 (nettamente superiore rispetto a quella registrata nell'esercizio precedente, pari a € 31.178) riportata nell'esercizio successivo;
-a distanza di poco più di un anno, veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della
Pt_1
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le appena descritte evidenze sono sintomatiche – se non di una perdita effettiva della continuità aziendale – quanto meno di una situazione di difficoltà economica della società, tale da ripercuotersi sulla sua operatività economica nell'immediato futuro. Per tali ragioni, alla luce delle disposizioni sopra riportate, della stessa doveva darsi conto nel bilancio.
Parimenti condivisibile risulta l'apprezzamento svolto dal primo giudice rispetto al ricorso - da parte dell'appellante - alla deroga prevista dall'art. 38 quater, comma 2, L. n. 77/2020: apprezzamento che la difesa di contesta semplicemente negando di avere compiuto una simile ammissione nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado.
A tal proposito si impongono due considerazioni: anzitutto, è carente una contestazione specifica di quella parte della decisione in cui il primo giudice ha ritenuto che non avrebbe avuto Parte_1 motivo di ricorrere alla suddetta deroga se fosse stata certa della persistenza del requisito del going concern; in secondo luogo, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, la difesa di parte appellante ha ribadito che il bilancio approvato con la delibera impugnata “rientra tra quelli interessati dall'art. 38-quater, comma 2 L. n. 77/2020, perché si riferisce all'esercizio
diversamente, non si comprenderebbe il riferimento alla normativa, su cui la difesa si è a lungo soffermata nei propri atti.
La difesa di non ha quindi apportato elementi utili per discostarsi dalla valutazione Parte_1 compiuta dal Tribunale, che deve pertanto essere confermata.
Si osserva ulteriormente quanto segue.
L'art. 38quater della L. 77/2020 (rubricato “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”) prevede, al secondo comma, che “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
Pertanto, la normativa emergenziale ha previsto la possibilità di valutare la continuità aziendale sulla base di quanto risulta dall'ultimo bilancio di esercizio entro il 23/2/2020, fermo restando il dovere di fornire, nella nota integrativa, le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, all'incidenza degli eventi successivi e ai limiti della capacità operativa dell'impresa.
Ad avviso dell'appellante, come visto, tale disposizione si riferisce alle sole imprese già tenute a redigere la nota integrativa, tra cui non rientrerebbe legittimata a redigere il bilancio Parte_1 secondo la forma semplificata prevista per le microimprese dall'art. 2435ter c.c.: tale argomentazione non può avere seguito, atteso che:
- il quinto comma dell'art. 2435ter c.c., introdotto dall'art. 24, L. n. 238/2021, in “attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese”, esclude “gli enti di investimento” e le “imprese di partecipazione finanziaria” dai soggetti che possono ricorrere, per la redazione del bilancio, alla forma semplificata prevista per le microimprese (forma che esonera dalla redazione della nota integrativa, “quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, numeri 9) e 16)” – art. 2435ter c.c., comma 2); pagina 11 di 15 - diversamene da quanto auspicato dall'appellante, le disposizioni del quinto comma “si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019” (cfr. art. 24, comma 5, cit.)
e, quindi, anche al bilancio approvato con la delibera impugnata, in quanto relativo all'esercizio chiuso al 30/6/2021;
- secondo l'art. 2, n. 15, direttiva n. 2013/34/UE, per “imprese di partecipazione finanziaria”: [si intendono] le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”;
- dalla visura storica di si desume come l'attività dalla medesima esercitata Parte_1 riguardasse “l'assunzione di partecipazioni anche azionarie in altre società enti o aziende in genere anche straniere, finanziamento di aziende commerciali ed industriali, compravendita e gestione di titoli pubblici e privati e di azioni”, come peraltro confermato dalla descrizione dell'oggetto sociale, riportata nella visura storica della società (doc. n. 2 fascicolo appellata).
Pertanto, l'attività di non comprendeva la gestione delle imprese partecipate, Parte_1 essendo circoscritta al solo controllo delle medesime. Ciò vale vieppiù ove si consideri che l'appellante, nel sostenere il contrario, si è limitata ad argomentazioni relegate al perimetro meramente allegatorio e, come tali, prive di riscontro.
A fronte di quanto appena considerato, poichè dedita all'attività di holding, non avrebbe Parte_1 potuto beneficiare della redazione del bilancio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2435ter, comma
5 c.c.
Ad abundantiam, occorre in ogni caso evidenziare che, anche ove la società appellante avesse potuto redigere il bilancio nella forma semplificata, considerata la sua già analizzata situazione economica, ciò non l'avrebbe comunque esonerata dal riportare in bilancio (magari nelle informazioni in calce allo stato patrimoniale, ovvero nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni”) le informazioni relative, oltre che al ricorso alla deroga ai sensi dell'art. 38 quater cit., anche al presupposto della continuità aziendale, all'incidenza degli eventi successivi e ai limiti della capacità operativa dell'impresa. Come visto, ciò è infatti imposto dall'art. 2423 c.c., che, nel descrivere il principio di chiarezza e veridicità, precisa al terzo comma che “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo”.
In definitiva: pagina 12 di 15 - al 30/6/2021 ostentava indici sintomatici di una situazione economica precaria, tale Parte_1 da pregiudicarne la continuità aziendale;
- nondimeno, nessuna menzione ne è stata fatta in bilancio, redatto secondo le regole previste per le microimprese dall'art. 2435ter c.c., sebbene non rientrasse, quale società dedita Parte_1 alle attività di holding, tra i soggetti che ne potessero beneficiare;
- così facendo, la società è incorsa nella violazione del principio di chiarezza di cui all'art. 2423
c.c., che non incontra deroghe né nella normativa emergenziale né nell'adozione delle forme semplificate previste per le microimprese.
Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, relativo all'accantonamento del fondo per rischi ed oneri.
Anzitutto, deve essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza in parte qua, sollevata dall'appellante per motivazione apparente.
Secondo il Tribunale non avrebbe argomentato le ragioni per le quali il fondo sarebbe Parte_1 stato generico e le partecipazioni avrebbero dovuto essere svalutate.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta” (Cass. n. 4166/2024). Tale non può ritenersi l'iter argomentativo percorso dal primo giudice nell'accogliere il motivo di nullità della delibera relativo all'appostazione di un fondo rischi generico per l'importo di € 180.000,00, avendo il
Tribunale dato conto in modo esaustivo delle ragioni di tale convincimento, ragioni che questa Corte intende condividere.
Ai sensi dell'art. 2424 bis, comma 3 c.c., “Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”;
d'altro canto, il principio contabile OIC 31 par. 27 prevede che “ Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per: a) rettificare i valori dell'attivo […]”.
Ed invero, nel bilancio approvato con la delibera impugnata, il conto economico reca l'indicazione di
“accantonamenti per rischi” per l'importo di € 180.000,00; nel corso dell'assemblea del 28/10/2021,
l'a.u., rispondendo ai dubbi sollevati sul punto dalla società appellata, ha precisato semplicemente che
“gli accantonamenti a fondo rischi accolgono rischi potenziali su partecipazioni” (doc. n. 7 fascicolo appellata). Un simile modus operandi non può che ritenersi contrario alla normativa appena descritta, il cui scopo è quello di evitare che l'appostazione di un fondo rischi venga adoperata per celare una pagina 13 di 15 perdita durevole che, invece, deve essere registrata come svalutazione, in ossequio al principio di veridicità e correttezza del bilancio.
In questo caso, invero, non risulta che l'appellante, né in assemblea, né nel bilancio, abbia dato conto delle future passività, dell'esistenza certa e probabile, che il fondo era destinato a coprire, limitandosi a riferirne la destinazione a non meglio determinati “rischi potenziali su partecipazioni”. Anzi, tale spiegazione depone proprio nel senso dell'intenzione di coprire la rettifica del “valore delle partecipazioni sociali iscritte all'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni finanziarie che devono, invece, essere direttamente svalutate ove durevolmente iscritte a bilancio per un valore superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, secondo le modalità previste dall'art. 2426 c.c. L'illegittima appostazione a bilancio di un generico fondo rischi in luogo della svalutazione della partecipazione ha l'effetto di celare la perdita durevole di valore del cespite e si traduce in un grave difetto di veridicità e correttezza del bilancio che ne determina la nullità.” (sentenza di primo grado, pp 10-11).
L'appellante non ha offerto elementi idonei a porre in essere una differente valutazione, essendosi la difesa limitata a riferire che l'appostazione del fondo trovasse causa nel valore delle partecipazioni
(senza null'altro aggiungere) e che il Tribunale avrebbe omesso l'indicazione dei motivi per i quali le partecipazioni sociali sarebbero state interessate da una perdita di valore. Tali argomentazioni sono irrilevanti e non circostanziate e pertanto non sono inidonee a inficiare le conclusioni a cui è giunto sul punto il giudice di prime cure.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
4. Da ultimo, è infondato anche il terzo motivo di gravame, con particolare riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
A tal fine è sufficiente rilevare come il rigetto di uno dei motivi di impugnazione della delibera non ha inciso sulla soccombenza integrale di dal momento che la stessa è stata comunque Parte_1 completamente annullata. Si consideri poi che la reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., implica la proposizione di reciproche domande, mancanti nel caso di specie, ove l'oggetto del contendere risulta ab origine circoscritto alla sola domanda di nullità della deliberazione assembleare assunta il 28/10/2021.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore dell'appellata in base al
D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi, in ragione in particolare, del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del grado di complessità delle questioni trattate. pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 946/2024:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1409/2024 del Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del grado, liquidate in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
3) dà atto che sussistono, a carico della parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 15/10/2025
Il Consigliere est.
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Il Presidente
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