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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/09/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA CHIARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONZINI ANNA FELICITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
MARINA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 le parti chiedevano che venisse recepito l'accordo raggiunto.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 c.c. parte ricorrente, premesso che dalla sua relazione con il resistente era nata nel 2020 la figlia e che la responsabilità genitoriale era stata regolata nell'ambito del giudizio n. Per_1
1308/2022 r.g., definito dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 6.5.2022 (che prevedeva il prevalente collocamento della minore presso la madre), chiedeva: “- Autorizzare il trasferimento temporaneo della minore presso l'abitazione dei nonni in Carbonia, via San Francesco Persona_2
12, per il tempo determinato e necessario per consentire alla madre con lei convivente, quale genitore collocatario, di effettuare il ciclo di terapie chemioterapiche.
- Suggerire le determinazioni più utili in ordine al riconoscimento del diritto di frequentazione del padre tenendo conto delle indicazioni e disponibilità manifestate dalla ricorrente”.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva che le era stata diagnosticata una neoplasia mammaria e che, pertanto, aveva necessità, durante il trattamento chemioterapico della durata di 12/18 settimane, di permanere presso la propria famiglia di origine in Sardegna con la minore allo scopo di ricevere la necessaria assistenza per sé ed il supporto necessario. Il padre, però, si opponeva a detto temporaneo trasferimento.
Con decreto inaudita altera parte del 29.8.2025, la ricorrente veniva autorizzata “a intrattenersi con la figlia minorenne presso l'abitazione dei genitori in Carbonia, Via San Francesco 12, sino Persona_2 al 16/09/2025 e/o, comunque, sino alle successive determinazioni giudiziali che verranno assunte all'esito dell'udienza di seguito fissata”.
Il resistente si costituiva opponendosi alle avverse domande.
All'udienza del 15.9.2025 (anticipata di un giorno su istanza delle parti), i genitori della minore addivenivano al seguente accordo a seguito di proposta del Giudice:
“Il Giudice propone alle parti di definire la controversia con il collocamento della minore presso la madre e permanenza in Sardegna solo fino a dicembre 2025. La bambina riprenderà la scuola a Busto
Arsizio con l'inizio dell'anno scolastico il 7 gennaio 2026. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2025 la bambina starà con il padre per una settimana da sabato o domenica sino al sabato o alla domenica successiva in base ai voli. Mentre per il periodo natalizio potrà stare con il padre dal 26 dicembre sino al 6 gennaio 2026. Eventualmente, ove la madre abbia un altro ciclo di terapia in
Sardegna, la minore starà con il padre sino al 12 gennaio.
Ove la terapia non fosse conclusa entro il 12 gennaio, la bambina ricomincerà comunque il nuovo anno di scuola a Busto Arsizio e starà con il padre fino a quando la madre non abbia concluso la pagina 2 di 3 terapia e non sia tornata a Busto Arsizio. Da quando la ricorrente tornerà a Busto Arsizio, ritornerà in vigore il precedente regime.
La ricorrente si farà carico dei costi dei voli aerei e provvederà direttamente o tramite l'aiuto dei propri parenti ad accompagnare e a riprendere la bambina dal padre a settembre e novembre. Il padre la recupererà a Malpensa. Il padre si occuperà degli accompagnamenti che si effettueranno presso l'aeroporto di Cagliari il 26 dicembre e nel periodo di ottobre (andata e ritorno). Per la settimana di ottobre e per il recupero di dicembre sarà il padre a scegliere i voli con compagnie low cost.
Fino a dicembre 2026 la bambina andrà a scuola in Sardegna. Il padre dà la propria autorizzazione all'iscrizione della minore alla scuola materna di Carbonia.
Spese di lite compensate.
Parte ricorrente dichiara di accettare.
Parte resistente accetta alle seguenti condizioni: nella settimana in cui la bambina sarà a Busto/Como
i costi della babysitter saranno divisi al 50% durante l'orario lavorativo. Se c'è la compagna del padre, si potrà evitare la babysitter.
Parte ricorrente dichiara di essere d'accordo a condizioni che le percentuali siano le stesse delle spese straordinarie: 60% il padre e 40% la madre. Parte resistente accetta detta ripartizione
Salvo diversi accordi fra le parti, la settimana di permanenza della minore presso il padre sarà
l'ultima del mese”.
Deve essere recepito l'accordo delle parti, in quanto funzionale all'interesse della minore e coerente con l'attuale situazione delle parti.
Il Tribunale provvede, però, in composizione collegiale in quanto il ricorso proposto deve essere riqualificato come ricorso per la modifica, sebbene temporanea, dei provvedimenti già vigenti e non come ricorso ex art. 316 c.c.
La responsabilità dei genitori di e gli aspetti economici sono, infatti, stati regolati dal Tribunale Per_1 di Busto Arsizio nel 2022 (doc. 1 di parte ricorrente).
Pqm
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto delle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite e compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA CHIARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONZINI ANNA FELICITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
MARINA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 le parti chiedevano che venisse recepito l'accordo raggiunto.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 c.c. parte ricorrente, premesso che dalla sua relazione con il resistente era nata nel 2020 la figlia e che la responsabilità genitoriale era stata regolata nell'ambito del giudizio n. Per_1
1308/2022 r.g., definito dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 6.5.2022 (che prevedeva il prevalente collocamento della minore presso la madre), chiedeva: “- Autorizzare il trasferimento temporaneo della minore presso l'abitazione dei nonni in Carbonia, via San Francesco Persona_2
12, per il tempo determinato e necessario per consentire alla madre con lei convivente, quale genitore collocatario, di effettuare il ciclo di terapie chemioterapiche.
- Suggerire le determinazioni più utili in ordine al riconoscimento del diritto di frequentazione del padre tenendo conto delle indicazioni e disponibilità manifestate dalla ricorrente”.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva che le era stata diagnosticata una neoplasia mammaria e che, pertanto, aveva necessità, durante il trattamento chemioterapico della durata di 12/18 settimane, di permanere presso la propria famiglia di origine in Sardegna con la minore allo scopo di ricevere la necessaria assistenza per sé ed il supporto necessario. Il padre, però, si opponeva a detto temporaneo trasferimento.
Con decreto inaudita altera parte del 29.8.2025, la ricorrente veniva autorizzata “a intrattenersi con la figlia minorenne presso l'abitazione dei genitori in Carbonia, Via San Francesco 12, sino Persona_2 al 16/09/2025 e/o, comunque, sino alle successive determinazioni giudiziali che verranno assunte all'esito dell'udienza di seguito fissata”.
Il resistente si costituiva opponendosi alle avverse domande.
All'udienza del 15.9.2025 (anticipata di un giorno su istanza delle parti), i genitori della minore addivenivano al seguente accordo a seguito di proposta del Giudice:
“Il Giudice propone alle parti di definire la controversia con il collocamento della minore presso la madre e permanenza in Sardegna solo fino a dicembre 2025. La bambina riprenderà la scuola a Busto
Arsizio con l'inizio dell'anno scolastico il 7 gennaio 2026. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2025 la bambina starà con il padre per una settimana da sabato o domenica sino al sabato o alla domenica successiva in base ai voli. Mentre per il periodo natalizio potrà stare con il padre dal 26 dicembre sino al 6 gennaio 2026. Eventualmente, ove la madre abbia un altro ciclo di terapia in
Sardegna, la minore starà con il padre sino al 12 gennaio.
Ove la terapia non fosse conclusa entro il 12 gennaio, la bambina ricomincerà comunque il nuovo anno di scuola a Busto Arsizio e starà con il padre fino a quando la madre non abbia concluso la pagina 2 di 3 terapia e non sia tornata a Busto Arsizio. Da quando la ricorrente tornerà a Busto Arsizio, ritornerà in vigore il precedente regime.
La ricorrente si farà carico dei costi dei voli aerei e provvederà direttamente o tramite l'aiuto dei propri parenti ad accompagnare e a riprendere la bambina dal padre a settembre e novembre. Il padre la recupererà a Malpensa. Il padre si occuperà degli accompagnamenti che si effettueranno presso l'aeroporto di Cagliari il 26 dicembre e nel periodo di ottobre (andata e ritorno). Per la settimana di ottobre e per il recupero di dicembre sarà il padre a scegliere i voli con compagnie low cost.
Fino a dicembre 2026 la bambina andrà a scuola in Sardegna. Il padre dà la propria autorizzazione all'iscrizione della minore alla scuola materna di Carbonia.
Spese di lite compensate.
Parte ricorrente dichiara di accettare.
Parte resistente accetta alle seguenti condizioni: nella settimana in cui la bambina sarà a Busto/Como
i costi della babysitter saranno divisi al 50% durante l'orario lavorativo. Se c'è la compagna del padre, si potrà evitare la babysitter.
Parte ricorrente dichiara di essere d'accordo a condizioni che le percentuali siano le stesse delle spese straordinarie: 60% il padre e 40% la madre. Parte resistente accetta detta ripartizione
Salvo diversi accordi fra le parti, la settimana di permanenza della minore presso il padre sarà
l'ultima del mese”.
Deve essere recepito l'accordo delle parti, in quanto funzionale all'interesse della minore e coerente con l'attuale situazione delle parti.
Il Tribunale provvede, però, in composizione collegiale in quanto il ricorso proposto deve essere riqualificato come ricorso per la modifica, sebbene temporanea, dei provvedimenti già vigenti e non come ricorso ex art. 316 c.c.
La responsabilità dei genitori di e gli aspetti economici sono, infatti, stati regolati dal Tribunale Per_1 di Busto Arsizio nel 2022 (doc. 1 di parte ricorrente).
Pqm
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto delle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite e compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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