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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 23849/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23849 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
C.F. , in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Di Resta presso il cui studio sito in alla Via S. Aspreno, n. 13 è elettivamente Pt_1
domiciliato, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista
Riccio presso il cui studio in alla via Alessandro Scarlatti n. 67, Pt_1
elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.10.2022, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 5939/2022, depositato in data 4.8.2022 e regolarmente notificato in data 30.8.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € 79.721,16, oltre Controparte_1
interessi di mora al tasso previsto dall'art. 9 del contratto, e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante da un contratto di somministrazione di gas naturale.
In particolare l'opponente eccepiva l'assenza di titolarità del credito, per essere stato lo stesso ceduto ad Hera s.p.a., la quale aveva avanzato identica richiesta di pagamento, l'assenza di mediazione di cui al d.lgs.
n. 28/2010, l'assenza di prova del credito e la non debenza degli interessi richiesti, dovendosi applicare “gli artt. 1469 bis e ss. c.c.”.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (17.4.2023) lo scrivente si pronunciava su tutti i motivi di opposizione e concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. con la seguente motivazione:
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 3 “Il Giudice,
…
rilevato che, in materia, non opera la mediazione obbligatoria
(operante per i contratti di somministrazione soltanto per i giudizi introdotti dal 30.6.2023; osservato che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva) è infondata in quanto il fornitore uscente ha la facoltà di agire per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale moroso (passato nel frattempo ad altro fornitore), anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura di indennizzo CMOR, tanto è vero che il cliente finale ha diritto al rimborso dell'indennizzo già pagato nel caso in cui saldi l'intera morosità pregressa;
rilevato, peraltro, che parte opponente non ha neppure dedotto di aver pagato quanto indicato al nuovo fornitore;
osservato che il credito è ampiamente provato in virtù di contratto e fatture che riportano i consumi rilevati dal Distributore;
rilevato, peraltro, che il condominio per l'anno termico 2020/2021 aveva proposto un piano di rateizzo (doc. 12 della fase monitoria), senza interessi, al fine di pagare in dieci rate da € 4.000,00 i consumi del gas, prevedendo che eventuali scostamenti dalle previsioni addotte dal richiedente amministratore, sarebbero state computate nella fattura di conguaglio del mese di maggio 2021 e che il mancato pagamento anche di una delle predette rate, nei termini ed alle condizioni accordate, avrebbe comportato la perdita dei benefici concessi dal fornitore (circostanza poi concretamente verificatasi);
osservato, infine, che gli interessi sono stati oggetto di doppia sottoscrizione, oltre che indicati nella richiesta di rateizzazione di cui al doc. 12 fascicolo monitorio, dichiara provvisoriamente esecutivo il
d.i. n. 5939/22”.
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 12.2.2024).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 4 7. L'opposizione era infondata ed andava rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato, non avendo l'opponente nel corso del processo apportato alcun elemento fattuale o di diritto nuovo rispetto all'atto di citazione, tale da indurre eventualmente il giudicante a mutare convincimento.
7.1. L'unico elemento di novità, introdotto dall'opponente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., è il mancato esperimento della procedura di mediazione non più ex d.lgs. n. 28/2010, ma in virtù della disciplina prevista dal cd. T.I.C.O..
Ebbene, a prescindere dalla tardività dell'eccezione che andava sollevata entro la prima udienza, la stessa è infondata ed, a ben vedere, sarebbe controproducente per l'opponente stessa.
È infondata, in quanto il cd. T.I.C.O. non prevede l'obbligo di mediazione per il pagamento di somme dovute al fornitore (come nel caso di specie, essendo l'opposta il creditore sostanziale nel presente giudizio), ma solo per le controversie introdotte dai clienti verso il fornitore.
Ne consegue che la procedura di mediazione, non operando la disciplina di cui al d.lgs. n. 28/10, doveva essere attivata a tutto voler concedere dal Condominio e non dall'opposta (che comunque, sebbene non tenuta, ha provveduto a tanto;
cfr. doc. 2 prod. parte opposta).
8. Parte opposta, tuttavia, con le note conclusive ha dichiarato di aver ricevuto l'intero importo ingiunto, ivi compresi gli interessi, e di aver restituito l'importo di € 79.721,16 incassato a titolo di indennizzo
CMOR il 18.4.2025 (di tale restituzione è stata depositata anche documentazione bancaria).
8.1. Ne discende la cessazione della materia del contendere e la revoca del d.i..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opponente e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad €
260.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il d.i.
n. 5939/2022;
2) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 23849/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 23849 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
C.F. , in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Di Resta presso il cui studio sito in alla Via S. Aspreno, n. 13 è elettivamente Pt_1
domiciliato, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista
Riccio presso il cui studio in alla via Alessandro Scarlatti n. 67, Pt_1
elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.10.2022, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 5939/2022, depositato in data 4.8.2022 e regolarmente notificato in data 30.8.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € 79.721,16, oltre Controparte_1
interessi di mora al tasso previsto dall'art. 9 del contratto, e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante da un contratto di somministrazione di gas naturale.
In particolare l'opponente eccepiva l'assenza di titolarità del credito, per essere stato lo stesso ceduto ad Hera s.p.a., la quale aveva avanzato identica richiesta di pagamento, l'assenza di mediazione di cui al d.lgs.
n. 28/2010, l'assenza di prova del credito e la non debenza degli interessi richiesti, dovendosi applicare “gli artt. 1469 bis e ss. c.c.”.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (17.4.2023) lo scrivente si pronunciava su tutti i motivi di opposizione e concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. con la seguente motivazione:
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 3 “Il Giudice,
…
rilevato che, in materia, non opera la mediazione obbligatoria
(operante per i contratti di somministrazione soltanto per i giudizi introdotti dal 30.6.2023; osservato che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva) è infondata in quanto il fornitore uscente ha la facoltà di agire per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale moroso (passato nel frattempo ad altro fornitore), anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura di indennizzo CMOR, tanto è vero che il cliente finale ha diritto al rimborso dell'indennizzo già pagato nel caso in cui saldi l'intera morosità pregressa;
rilevato, peraltro, che parte opponente non ha neppure dedotto di aver pagato quanto indicato al nuovo fornitore;
osservato che il credito è ampiamente provato in virtù di contratto e fatture che riportano i consumi rilevati dal Distributore;
rilevato, peraltro, che il condominio per l'anno termico 2020/2021 aveva proposto un piano di rateizzo (doc. 12 della fase monitoria), senza interessi, al fine di pagare in dieci rate da € 4.000,00 i consumi del gas, prevedendo che eventuali scostamenti dalle previsioni addotte dal richiedente amministratore, sarebbero state computate nella fattura di conguaglio del mese di maggio 2021 e che il mancato pagamento anche di una delle predette rate, nei termini ed alle condizioni accordate, avrebbe comportato la perdita dei benefici concessi dal fornitore (circostanza poi concretamente verificatasi);
osservato, infine, che gli interessi sono stati oggetto di doppia sottoscrizione, oltre che indicati nella richiesta di rateizzazione di cui al doc. 12 fascicolo monitorio, dichiara provvisoriamente esecutivo il
d.i. n. 5939/22”.
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 12.2.2024).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 4 7. L'opposizione era infondata ed andava rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato, non avendo l'opponente nel corso del processo apportato alcun elemento fattuale o di diritto nuovo rispetto all'atto di citazione, tale da indurre eventualmente il giudicante a mutare convincimento.
7.1. L'unico elemento di novità, introdotto dall'opponente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., è il mancato esperimento della procedura di mediazione non più ex d.lgs. n. 28/2010, ma in virtù della disciplina prevista dal cd. T.I.C.O..
Ebbene, a prescindere dalla tardività dell'eccezione che andava sollevata entro la prima udienza, la stessa è infondata ed, a ben vedere, sarebbe controproducente per l'opponente stessa.
È infondata, in quanto il cd. T.I.C.O. non prevede l'obbligo di mediazione per il pagamento di somme dovute al fornitore (come nel caso di specie, essendo l'opposta il creditore sostanziale nel presente giudizio), ma solo per le controversie introdotte dai clienti verso il fornitore.
Ne consegue che la procedura di mediazione, non operando la disciplina di cui al d.lgs. n. 28/10, doveva essere attivata a tutto voler concedere dal Condominio e non dall'opposta (che comunque, sebbene non tenuta, ha provveduto a tanto;
cfr. doc. 2 prod. parte opposta).
8. Parte opposta, tuttavia, con le note conclusive ha dichiarato di aver ricevuto l'intero importo ingiunto, ivi compresi gli interessi, e di aver restituito l'importo di € 79.721,16 incassato a titolo di indennizzo
CMOR il 18.4.2025 (di tale restituzione è stata depositata anche documentazione bancaria).
8.1. Ne discende la cessazione della materia del contendere e la revoca del d.i..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opponente e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad €
260.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il d.i.
n. 5939/2022;
2) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23849/2022 r.g.a.c. Pag. 6