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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/10/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 4597/2024 R.G., recante riunita la causa n. 6344/2024, vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. ARe_1 C.F._1
ST GA
e
(P.Iva: ), opposta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele e Silvia Controparte_1 P.IVA_1
Di Iorio
opposta, contumace CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di merito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta da
[...]
AR avverso la procedura di espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da Pt_1
[...] per il pagamento della somma di € 2.913,77, definita nella fase sommaria con ordinanza resa a Pt_3 verbale in data 3 luglio 2024, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva accogliendo l'eccezione dell'opponente della mancanza di una corretta notificazione degli atti presupposti, sul rilievo che “l'ingiunzione era stata notificata per affissione nel
pagina 1 di 5 comune di Pescantina (VR) e che un successivo preavviso di fermo di cui al doc. 3 di parte opposta non risulta nei fatti validamente notificato”.
Nel termine assegnato da tale ordinanza il giudizio di merito è stato introdotto con distinti atti di citazione sia dalla sig.ra che da Pt_1 CP_1
Disposta la riunione dei due procedimenti in data 25 novembre 2024, con ordinanza del 30 gennaio AR 2025 era disattesa l'eccezione di nullità della citazione in riassunzione proposta da et sul rilievo che la notifica ne era stata effettuata alla parte direttamente in luogo che al difensore costituito nella fase sommaria, ed ordinata, inoltre, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in quanto litisconsorte necessario (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533; Cass., sez. 3, 17/10/2019, n.
26329) – integrazione cui ha provveduto la medesima CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 ottobre 2025, e qui riservata per la decisione.
Va innanzi tutto dichiarata – non essendosi a ciò provveduto in corso di causa – la contumacia del terzo pignorato non costituitosi malgrado la ritualità dell'atto di chiamata notificato da CP_2 CP_1
Sempre in via preliminare va osservato che la nullità della notifica dell'atto di citazione della sig.ra AR
in quanto effettuata a et personalmente in luogo che ai procuratori costituiti nella fase Pt_1 sommaria, risulta sanata non solo, come osservato con l'ordinanza del 30 gennaio 2025, in forza del provvedimento di riunione dei due procedimenti, ma anche perché, ancor prima di tale provvedimento, ARAR i è costituita nel procedimento n. 4597/24.
Nel merito va premesso che, sebbene la parli di “pretesa fiscale”, di atto impositivo riguardante il Pt_1 mancato pagamento di tributi, di impugnazione dell'atto impositivo avanti la Commissione Tributaria ARAR Provinciale di Chieti, sin dalla fase sommaria a allegato e documentato che la pretesa azionata in via esecutiva si riferisce ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada contestata nel 2012 dalla Polizia Municipale del Comune di Vasto.
E proprio sulla base di tale rilievo, e della qualificazione dell'opposizione proposta dalla quale Pt_1
ARAR opposizione recuperatoria, a eccepito l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Vasto, quale giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
pagina 2 di 5 A fronte di tale eccezione, l'opponente ha replicato affermando che la competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è legata al luogo dove il contribuente ha il suo domicilio fiscale, che è il luogo di residenza del contribuente, ed ha conseguentemente eccepito la nullità dell'atto opposto, in quanto emesso dal concessionario per la provincia di Vasto quando la ricorrente risiede in un comune del veronese.
L'inconferenza di questa replica rispetto all'eccezione formulata da non abbisogna di essere CP_1 spiegata;
per quel poi che concerne l'eccezione di nullità, a prescindere dal considerare che nella specie l'esecuzione è stata promossa – lo si ripete – per la riscossione non di un debito fiscale, bensì di una sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla contestazione di una violazione del Codice della
Strada, va osservato che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (così, tra le tante, Cass., 22 marzo 2022, n. 9226). Parimenti nuova, e quindi inammissibile, è l'eccezione di prescrizione, mai sollevata nel ricorso originario né nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto alla competenza, essa dipende dalla qualificazione della presente opposizione come opposizione recuperatoria, ovvero come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Nel primo AR caso, l'eccezione di et andrebbe accolta, essendo il Giudice di Pace di Vasto competente per materia e territorio ai sensi dell'art 7 del D.lgs. n. 150/2011. Alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi nel caso di qualificazione dell'opposizione quale opposizione all'esecuzione, che nella fase di merito spetta al giudice competente secondo i criteri ordinari. Diversamente, il giudice competente per l'opposizione agli atti esecutivi è sempre il tribunale ove si svolge l'esecuzione.
Nella specie, alla qualificazione dell'opposizione quale opposizione recuperatoria osta il fatto che l'opponente non ha allegato di non aver avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione, per l'omissione o la nullità della relativa notifica, né ha svolto contestazione alcuna rispetto alla sussistenza della violazione e/o alla ritualità del suo accertamento.
Quel che parte opponente contesta è, invece, in primo luogo, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.p.r. n. 602/73, disposizione effettivamente applicabile anche alla materia che ne occupa in quanto la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalle norme previste per la esazione delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 27 pagina 3 di 5 ARAR della L 689/81; in secondo luogo, essa contesta la legittimazione attiva di in quanto il contratto di affidamento con il sarebbe ormai scaduto, ovvero perché si sarebbe resa Controparte_3 CP_1 responsabile di gravi inadempienze nell'esecuzione della convenzione con altro comune, oppure in quanto i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali;
in terzo luogo, la afferma che Pt_1
ARAR vrebbe agito in violazione dei principi di correttezza, trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento, in particolare in quanto l'atto è privo dell'indicazione dell'autorità competente per l'esercizio del diritto di difesa e dei requisiti minimi necessari a rendere edotto il presunto debitore del motivo e del titolo della pretesa azionata.
Orbene, il secondo motivo di opposizione integra un'opposizione all'esecuzione, in quanto con esso si AR contesta il diritto di et di procedere ad esecuzione, di talchè in relazione a tale motivo deve dichiararsi l'incompetenza per materia e territorio di questo Giudice, ai sensi del combinato disposto dell'art. 616 c.p.c. e 7 del D.lgs. n. 150/2011.
Il primo ed il terzo motivo integrano, invece, un'opposizione agli atti esecutivi (cfr., rispettivamente,
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass., 9 novembre 2017, n. 26519).
Si pone pertanto la questione relativa al rispetto del termine previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., questione sulla quale la parte è stata già (inutilmente) chiamata ad interloquire con provvedimento del
19 novembre 2024. L'opposizione è effettivamente inammissibile, in quanto il pignoramento presso terzi è stato notificato alla il 22 gennaio 2024, mentre il ricorso in opposizione venne proposto il Pt_1
24 aprile 2024. AR Le spese di lite, nei rapporti tra l'opponente e et, possono essere parzialmente compensate, stante il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità per tardività di due motivi di opposizione, e vengono liquidate sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria, per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
Non occorre invece provvedere alla regolamentazione delle spese quanto a non essendosi CP_2 la stessa costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 4597/2024 R.G., promossa da avverso ARe_1 CP_1
definitivamente decidendo:
[...]
pagina 4 di 5 Dichiara l'inammissibilità, in quanto tardivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., del primo e del terzo motivo di opposizione.
Dichiara l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Verona in ordine al secondo motivo dell'opposizione spiegata da , per essere competente il Giudice di Pace di Vasto, innanzi ARe_1 al quale rimette le parti fissando per la riassunzione il termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente sentenza. AR Condanna l'opponente alla rifusione in favore di di metà delle spese processuali, ARe_3 liquidata (la metà) in € 638,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, compensata la parte residua, disponendone la distrazione in favore dei legali della convenuta opposta, dichiaratisi antistatari.
Nulla per le spese quanto a CP_2
Verona, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 4597/2024 R.G., recante riunita la causa n. 6344/2024, vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. ARe_1 C.F._1
ST GA
e
(P.Iva: ), opposta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele e Silvia Controparte_1 P.IVA_1
Di Iorio
opposta, contumace CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di merito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta da
[...]
AR avverso la procedura di espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da Pt_1
[...] per il pagamento della somma di € 2.913,77, definita nella fase sommaria con ordinanza resa a Pt_3 verbale in data 3 luglio 2024, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva accogliendo l'eccezione dell'opponente della mancanza di una corretta notificazione degli atti presupposti, sul rilievo che “l'ingiunzione era stata notificata per affissione nel
pagina 1 di 5 comune di Pescantina (VR) e che un successivo preavviso di fermo di cui al doc. 3 di parte opposta non risulta nei fatti validamente notificato”.
Nel termine assegnato da tale ordinanza il giudizio di merito è stato introdotto con distinti atti di citazione sia dalla sig.ra che da Pt_1 CP_1
Disposta la riunione dei due procedimenti in data 25 novembre 2024, con ordinanza del 30 gennaio AR 2025 era disattesa l'eccezione di nullità della citazione in riassunzione proposta da et sul rilievo che la notifica ne era stata effettuata alla parte direttamente in luogo che al difensore costituito nella fase sommaria, ed ordinata, inoltre, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in quanto litisconsorte necessario (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533; Cass., sez. 3, 17/10/2019, n.
26329) – integrazione cui ha provveduto la medesima CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 ottobre 2025, e qui riservata per la decisione.
Va innanzi tutto dichiarata – non essendosi a ciò provveduto in corso di causa – la contumacia del terzo pignorato non costituitosi malgrado la ritualità dell'atto di chiamata notificato da CP_2 CP_1
Sempre in via preliminare va osservato che la nullità della notifica dell'atto di citazione della sig.ra AR
in quanto effettuata a et personalmente in luogo che ai procuratori costituiti nella fase Pt_1 sommaria, risulta sanata non solo, come osservato con l'ordinanza del 30 gennaio 2025, in forza del provvedimento di riunione dei due procedimenti, ma anche perché, ancor prima di tale provvedimento, ARAR i è costituita nel procedimento n. 4597/24.
Nel merito va premesso che, sebbene la parli di “pretesa fiscale”, di atto impositivo riguardante il Pt_1 mancato pagamento di tributi, di impugnazione dell'atto impositivo avanti la Commissione Tributaria ARAR Provinciale di Chieti, sin dalla fase sommaria a allegato e documentato che la pretesa azionata in via esecutiva si riferisce ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada contestata nel 2012 dalla Polizia Municipale del Comune di Vasto.
E proprio sulla base di tale rilievo, e della qualificazione dell'opposizione proposta dalla quale Pt_1
ARAR opposizione recuperatoria, a eccepito l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Vasto, quale giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
pagina 2 di 5 A fronte di tale eccezione, l'opponente ha replicato affermando che la competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è legata al luogo dove il contribuente ha il suo domicilio fiscale, che è il luogo di residenza del contribuente, ed ha conseguentemente eccepito la nullità dell'atto opposto, in quanto emesso dal concessionario per la provincia di Vasto quando la ricorrente risiede in un comune del veronese.
L'inconferenza di questa replica rispetto all'eccezione formulata da non abbisogna di essere CP_1 spiegata;
per quel poi che concerne l'eccezione di nullità, a prescindere dal considerare che nella specie l'esecuzione è stata promossa – lo si ripete – per la riscossione non di un debito fiscale, bensì di una sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla contestazione di una violazione del Codice della
Strada, va osservato che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (così, tra le tante, Cass., 22 marzo 2022, n. 9226). Parimenti nuova, e quindi inammissibile, è l'eccezione di prescrizione, mai sollevata nel ricorso originario né nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto alla competenza, essa dipende dalla qualificazione della presente opposizione come opposizione recuperatoria, ovvero come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Nel primo AR caso, l'eccezione di et andrebbe accolta, essendo il Giudice di Pace di Vasto competente per materia e territorio ai sensi dell'art 7 del D.lgs. n. 150/2011. Alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi nel caso di qualificazione dell'opposizione quale opposizione all'esecuzione, che nella fase di merito spetta al giudice competente secondo i criteri ordinari. Diversamente, il giudice competente per l'opposizione agli atti esecutivi è sempre il tribunale ove si svolge l'esecuzione.
Nella specie, alla qualificazione dell'opposizione quale opposizione recuperatoria osta il fatto che l'opponente non ha allegato di non aver avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione, per l'omissione o la nullità della relativa notifica, né ha svolto contestazione alcuna rispetto alla sussistenza della violazione e/o alla ritualità del suo accertamento.
Quel che parte opponente contesta è, invece, in primo luogo, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.p.r. n. 602/73, disposizione effettivamente applicabile anche alla materia che ne occupa in quanto la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalle norme previste per la esazione delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 27 pagina 3 di 5 ARAR della L 689/81; in secondo luogo, essa contesta la legittimazione attiva di in quanto il contratto di affidamento con il sarebbe ormai scaduto, ovvero perché si sarebbe resa Controparte_3 CP_1 responsabile di gravi inadempienze nell'esecuzione della convenzione con altro comune, oppure in quanto i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali;
in terzo luogo, la afferma che Pt_1
ARAR vrebbe agito in violazione dei principi di correttezza, trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento, in particolare in quanto l'atto è privo dell'indicazione dell'autorità competente per l'esercizio del diritto di difesa e dei requisiti minimi necessari a rendere edotto il presunto debitore del motivo e del titolo della pretesa azionata.
Orbene, il secondo motivo di opposizione integra un'opposizione all'esecuzione, in quanto con esso si AR contesta il diritto di et di procedere ad esecuzione, di talchè in relazione a tale motivo deve dichiararsi l'incompetenza per materia e territorio di questo Giudice, ai sensi del combinato disposto dell'art. 616 c.p.c. e 7 del D.lgs. n. 150/2011.
Il primo ed il terzo motivo integrano, invece, un'opposizione agli atti esecutivi (cfr., rispettivamente,
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass., 9 novembre 2017, n. 26519).
Si pone pertanto la questione relativa al rispetto del termine previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c., questione sulla quale la parte è stata già (inutilmente) chiamata ad interloquire con provvedimento del
19 novembre 2024. L'opposizione è effettivamente inammissibile, in quanto il pignoramento presso terzi è stato notificato alla il 22 gennaio 2024, mentre il ricorso in opposizione venne proposto il Pt_1
24 aprile 2024. AR Le spese di lite, nei rapporti tra l'opponente e et, possono essere parzialmente compensate, stante il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità per tardività di due motivi di opposizione, e vengono liquidate sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria, per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
Non occorre invece provvedere alla regolamentazione delle spese quanto a non essendosi CP_2 la stessa costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 4597/2024 R.G., promossa da avverso ARe_1 CP_1
definitivamente decidendo:
[...]
pagina 4 di 5 Dichiara l'inammissibilità, in quanto tardivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., del primo e del terzo motivo di opposizione.
Dichiara l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Verona in ordine al secondo motivo dell'opposizione spiegata da , per essere competente il Giudice di Pace di Vasto, innanzi ARe_1 al quale rimette le parti fissando per la riassunzione il termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente sentenza. AR Condanna l'opponente alla rifusione in favore di di metà delle spese processuali, ARe_3 liquidata (la metà) in € 638,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, compensata la parte residua, disponendone la distrazione in favore dei legali della convenuta opposta, dichiaratisi antistatari.
Nulla per le spese quanto a CP_2
Verona, 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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