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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/03/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2758 / 2023 promossa congiuntamente da:
c.f. , con l'avv. TIEZZI MONICA, presso il Parte_1 C.F._1 cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. TIEZZI MONICA, presso Parte_2 C.F._2 il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 e ritualmente notificato, Parte_1
e - sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario a Parte_2
Prato (PO) in data 08/09/2001, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2001, Parte II, Serie A, atto n. 270 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che hanno contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni;
(2) che dal matrimonio sono nati i figli e , rispettivamente in Per_1 Per_2 data 18.04.2004 e 18.09.2006, quest'ultimo ancora minorenne;
(3) che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi è venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali
1 che ne hanno reso impossibile la convivenza;
(4) che la ricorrente attualmente risiede nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Prato – Via Montalese n. 502/6, insieme ai due figli;
(5) che il ricorrente attualmente risiede nell'immobile di Parte_2 proprietà del padre, sito nel Comune di Cantagallo – località Gavigno n. 81; (6) che il è contitolare di un'impresa con attività prevalente di cura e manutenzione di Pt_2 giardini, aiuole e parchi, mentre la svolge la professione di insegnante con contratto Pt_1
a tempo indeterminato part-time con il;
(7) che entrambi i Controparte_1 coniugi sono economicamente indipendenti ed hanno propri risparmi che ammontano, rispettivamente, per il d € 150.000,00 e per la ad € 500.000,00. Pt_2 Pt_1
L'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in cui i coniugi hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni pattuite, confermando le conclusioni formulate in calce al ricorso introduttivo e di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore, , di anni 17 compiuti, è affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in Prato, Via
Montalese n. 502/6. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il padre avrà diritto di frequentare il figlio minore, , compatibilmente con gli impegni Per_2 lavorativi del primo e scolastici del secondo, nei modi e nei tempi che gli stessi concorderanno tra di loro in autonomia, come già avviene.
4) I figli continueranno ad avere residenza anagrafica e a vivere con la madre nella abitazione sita in Prato, Via Montalese n. 502/6, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
5) A titolo di concorso per il mantenimento dei due figli, il sig. corrisponderà Parte_2 alla sig.ra la somma mensile di Euro 660,00 (Euro seicentosessanta/00) Parte_1 complessivi in ragione di mensili Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00) per figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2024 Org_ compreso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici costo vita, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie extra assegno relative ai figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Prato e quindi: - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i
2 genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasposto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia
e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizione e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi esprimono, per quanto occorrer possa, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti e dei documenti del figlio minore necessari all'espatrio (passaporto/carta Per_2 identità).
9) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma. Affidamento del figlio e diritto di visita del genitore non collocatario– Il Tribunale Per_2 ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento del minore sia condivisibile non soltanto perché il regime dell'affidamento condiviso costituisce Per_2 la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto
3 sviluppo psico-fisico del minore – il cui ascolto è stato ritenuto superfluo, allo stato dei fatti – il quale manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre sita in Prato, via Montalese n. 502/6. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_2
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione del genitore non collocatario, nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali legate all'età adolescenziale del medesimo (17 anni), oltre che delle abitudini godute in costanza di matrimonio.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli , ancora Per_2 minorenne, e , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il Per_1
Collegio ritiene che le modalità pattuite tra i due coniugi siano adeguate e che l'importo concordato (€ 660,00 complessivi mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Org_
, da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, sia Pt_1 congruo, tenuto conto delle circostanze addotte dalle parti e dei redditi dichiarati. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, per l'individuazione delle quali si rimanda al Protocollo d'Intesa n. 468/2019 adottato dal Tribunale di Prato.
Mantenimento del coniuge- Il Collegio nulla osserva in ordine all'accordo raggiunto dalle parti circa la non debenza di alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento economico dell'altro coniuge, stante l'indipendenza economica dichiarata e comprovata da entrambe le parti.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti – in particolare sul reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il minore e sull'impegno a comunicarsi reciprocamente, Per_2 entro il termine di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio - specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario a Prato (PO) in data 08/09/2001, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2001, Parte II, Serie A, atto n. 270 - alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che di seguito vengono riportate.
4 1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore, , di anni 17 compiuti, è affidato in via congiunta ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in Prato, Via Montalese n. 502/6. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il padre avrà diritto di frequentare il figlio minore, , compatibilmente con gli Per_2 impegni lavorativi del primo e scolastici del secondo, nei modi e nei tempi che gli stessi concorderanno tra di loro in autonomia, come già avviene.
4) I figli continueranno ad avere residenza anagrafica e a vivere con la madre nella abitazione sita in Prato, Via Montalese n. 502/6, di proprietà esclusiva della sig.ra
Parte_1
5) A titolo di concorso per il mantenimento dei due figli, il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Euro 660,00 (Euro Parte_1 seicentosessanta/00) complessivi in ragione di mensili Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00) per figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2024 compreso, e sarà annualmente rivalutata Org_ in base agli indici costo vita, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie extra assegno relative ai figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Prato e quindi: - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasposto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
5 - Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizione e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
8) Prende atto che i coniugi esprimono, per quanto occorrer possa, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti e dei documenti del figlio minore necessari Per_2 all'espatrio (passaporto/carta identità).
9) Prende atto che entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 28.2.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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