CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 3935/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- ZZ (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Pt_1 C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato VALERIA GOLINI (C.F.: , C.F._2
con la quale elettivamente domicilia in ON AT (Ce) alla via Carmine n° 13
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_2 C.F._3
alla via Santa Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_1
con il quale ha premesso:
- di coltivare, in virtù di contratto di affitto di fondo rustico del 13.01.2015, terreni agricoli di proprietà di , siti nel Comune di Alife (Ce) e riportati in catasto al foglio 22, Parte_2
p.lle 9, 10, 11, 12, 19, 5085, 5170, 5173, 20, 31, 21, 40, 5174, 5207, 5208, 18
(complessivamente di ha 25.28.21);
- che tali fondi sono coltivati a loietto (pianta produttiva utilizzata per gli erbai);
- che in data 06.03.2018 il fiume Torano, a causa dell'inefficiente livello manutentivo dell'alveo, ha rotto gli argini spondali ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quello di esso ricorrente, che sono stati invasi da acque putride e materiale melmoso, subendo danni diretti al terreno e danni indiretti per la perdita delle colture.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali subiti (mancati redditi a seguito della distruzione della produzione agricola esistente al momento del fatto;
spese per il ripristino dello status quo ante, ed, in particolare, per la bonifica, la concimazione e il ripristino della fertilità del terreno).
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la propria “legittimazione CP_1 passiva”, sostenendo la responsabilità dell'ente comunale per i rifiuti presenti nell'alveo nonché la responsabilità del , atteso che il fiume Torano Controparte_3
è un corso d'acqua naturale integrato nel comprensorio di bonifica;
ha eccepito, infine, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza dell'1.02.2022 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2023 (in particolare: parte ricorrente ha concluso in conformità al ricorso introduttivo;
parte resistente non ha
2 presentato conclusioni) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte ricorrente appare parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente conduca i fondi siti nel Comune di Alife (Ce), riportati in catasto al foglio 22, p.lle 9, 10, 11, 12, 19, 5085, 5170, 5173, 20, 31, 21, 40, 5174, 5207,
5208, 18, è comprovata non solo dal contratto di affitto del 13.01.2015 e dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte, ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che i fondi per cui è causa venivano coltivati dall'odierno ricorrente.
La circostanza che in data 6 marzo 2018 il fiume Torano sia esondato, allagando i terreni
CP_ circostanti, ivi compresi quelli dell , è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente ( , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 [...]
, nonché dalla documentazione depositata agli atti (cfr. verbale di sopralluogo Tes_5
del 06.04.2018 del Comune di Alife e fotografie allegate alla perizia di parte, le quali mostrano, per l'appunto, un terreno interamente ricoperto da acqua e fango).
I detti testi hanno anche precisato che i terreni de quibus erano adibiti, al momento del fatto,
a coltivazione di loietto, e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte.
In particolare:
- il teste ha affermato: “ricordo che detti terreni erano coltivati con un'erba ma Tes_1
non so riconoscere la tipologia della pianta…quando siamo intervenuti dette piante erbacce non erano completamente sommerse ma vi era ancora acqua presente in circa cinque centimetri in prossimità della sponda per poi diminuire gradualmente all'interno dei terreni”;
- il teste (fratello del ricorrente) ha riferito: “La troppa acqua ricevuta dalle piante Tes_3
oggetto di coltura le aveva completamente infradiciate per cui non fu possibile procedere al raccolto di detta erba ovvero foraggio per animali e nei mesi successivi abbiamo dovuto preparare i terreni per la semina del mais”;
- il teste (figlio del ricorrente) ha riferito “Ricordo che l'acqua aveva Tes_4
completamente invaso i terreni coltivati da mio padre. In alcuni punti la loietto era sommerso dall'acqua e in altri fuoriusciva di poco dal livello dell'acqua. Il ristagno dell'acqua per circa
3 un mese ha impedito il raccolto della loietto e mio padre dopo avere pulito il terreno dai materiali portati dall'acqua ha dovuto lavorare il terreno ovvero arare il terreno per procedere alla semina del mais”;
- il consulente tecnico di parte in veste di testimone, ha dichiarato: “L'acqua Tes_5
CP_ esondata dal fiume nei terreni coltivati dall' coprivano la loietto fino a circa la metà dell'altezza delle piantine. Detta coltura a seguito dell'evento non potè essere raccolta in quanto le piantine erano andate in asfissia radicale per impoverimento della fertilità del suolo, marcendo”.
I testi hanno inoltre riferito che il letto del canale si presentava ricoperto da vegetazione spontanea e da detriti: in particolare, il teste , tecnico del Testimone_1 CP_5
che ha partecipato al sopralluogo del 07.03.2028, ha riferito che le piogge intense del
[...]
06.03.2018 avevano trasportato una grande quantità di materiale plastico e che “la presenza dell'albero caduto nell'alveo del fiume costituiva una vera e propria barriera per il deflusso naturale delle acque…verificammo che i detriti trasportati dalla corrente del fiume da monte
a valle incontrando la vegetazione arbustiva avevano formato delle paratie facendo esondare il fiume sul lato ovest in tenimento di Alife”; anche nel citato verbale di sopralluogo si dà atto della “presenza di vegetazione arbustiva all'interno dell'alveo che ha bloccato il materiale prevalentemente plastico portato dalla piena del fiume formando delle paratie.
Queste hanno impedito il naturale defluire delle acque ed il conseguente innalzamento di livello ha determinato l'esondazione”.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 06.03.2018, i fondi agricoli del ricorrente si sono allagati in conseguenza dell'esondazione del fiume Torano, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed al terreno.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del fiume Torano è la . Controparte_1
Va premesso che il fiume Torano è un corso d'acqua naturale, che figura nell'elenco delle acque pubbliche.
4 Ciò posto, va osservato che l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e che l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione < i>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». < i>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
5 - L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti < i>
e Ia conservazione dei beni>>.
La sostiene che il corso d'acqua oggetto del presente processo avrebbe la duplice CP_1
natura di corso acqua naturale e di opera di bonifica.
Tale circostanza, peraltro indimostrata, potrebbe solo portare alla conclusione della sussistenza di compiti di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma tali compiti non escluderebbero, bensì si aggiungerebbero a quelli della , Controparte_1
atteso che, come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso
d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il
, che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e CP_3
con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei CP_1
torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale per la presenza di rifiuti nell'alveo, anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione, CP_1
non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico: una CP_1
volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la non può CP_1
rimanere inerte, ma, in virtù dei suoi obblighi di custodia e manutenzione, li deve rimuovere
6 al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
…
In quanto custode la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti CP_1
dal fondo agricolo della ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa, come si è visto, una specifica responsabilità omissiva della nella manutenzione dell'alveo del fiume, che è stata CP_1
causa degli eventi.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 06.03.2018, del fiume Torano, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno e alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode del corso CP_1
d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per
7 cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma del dott. consulente tecnico Testimone_5
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti ai mancati redditi per la perdita della coltura di loietto in atto (chiamati in consulenza “danni indiretti”) ed una stima dei danni conseguenti alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi (chiamati in consulenza “danni diretti”).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 41.517,61 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danni da mancato reddito per la perdita delle colture di loietto: € 25.143,06 (su ha 25.28.21, prezzo medio di vendita di 13 €/q.le, per una produzione di 90,00 q.li/ha);
8 - danni conseguenti alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi: € 16.372,93
(sistemazione superficie su terreni pianeggianti € 10.052,41, diserbo € 1.011,28, concimazione € 5.309,24).
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto:
- non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate;
ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo all'estensione di tali colture;
- non è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dal ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita (tale lacuna documentale è, nel caso di specie, particolarmente grave, essendo il ricorrente titolare di una impresa individuale regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio); nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 10,000,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.500,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti nonché per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza.
…
In conclusione, l'entità del risarcimento complessivamente spettante al ricorrente risulta pari ad euro 16.500,00.
9 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (06.03.2018) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
10 l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_1
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 272,50 per spese vive
(euro 545,00 : 2) e di euro 1.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00
: 2 = euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_3
complessiva di euro 16.500,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 06.03.2018 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal
06.03.2018 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella
11 misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione al difensore ER Golini dichiaratasi antistataria, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 272,50 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 3935/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- ZZ (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Pt_1 C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato VALERIA GOLINI (C.F.: , C.F._2
con la quale elettivamente domicilia in ON AT (Ce) alla via Carmine n° 13
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_2 C.F._3
alla via Santa Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_1
con il quale ha premesso:
- di coltivare, in virtù di contratto di affitto di fondo rustico del 13.01.2015, terreni agricoli di proprietà di , siti nel Comune di Alife (Ce) e riportati in catasto al foglio 22, Parte_2
p.lle 9, 10, 11, 12, 19, 5085, 5170, 5173, 20, 31, 21, 40, 5174, 5207, 5208, 18
(complessivamente di ha 25.28.21);
- che tali fondi sono coltivati a loietto (pianta produttiva utilizzata per gli erbai);
- che in data 06.03.2018 il fiume Torano, a causa dell'inefficiente livello manutentivo dell'alveo, ha rotto gli argini spondali ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quello di esso ricorrente, che sono stati invasi da acque putride e materiale melmoso, subendo danni diretti al terreno e danni indiretti per la perdita delle colture.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali subiti (mancati redditi a seguito della distruzione della produzione agricola esistente al momento del fatto;
spese per il ripristino dello status quo ante, ed, in particolare, per la bonifica, la concimazione e il ripristino della fertilità del terreno).
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la propria “legittimazione CP_1 passiva”, sostenendo la responsabilità dell'ente comunale per i rifiuti presenti nell'alveo nonché la responsabilità del , atteso che il fiume Torano Controparte_3
è un corso d'acqua naturale integrato nel comprensorio di bonifica;
ha eccepito, infine, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza dell'1.02.2022 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2023 (in particolare: parte ricorrente ha concluso in conformità al ricorso introduttivo;
parte resistente non ha
2 presentato conclusioni) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte ricorrente appare parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente conduca i fondi siti nel Comune di Alife (Ce), riportati in catasto al foglio 22, p.lle 9, 10, 11, 12, 19, 5085, 5170, 5173, 20, 31, 21, 40, 5174, 5207,
5208, 18, è comprovata non solo dal contratto di affitto del 13.01.2015 e dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte, ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che i fondi per cui è causa venivano coltivati dall'odierno ricorrente.
La circostanza che in data 6 marzo 2018 il fiume Torano sia esondato, allagando i terreni
CP_ circostanti, ivi compresi quelli dell , è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente ( , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 [...]
, nonché dalla documentazione depositata agli atti (cfr. verbale di sopralluogo Tes_5
del 06.04.2018 del Comune di Alife e fotografie allegate alla perizia di parte, le quali mostrano, per l'appunto, un terreno interamente ricoperto da acqua e fango).
I detti testi hanno anche precisato che i terreni de quibus erano adibiti, al momento del fatto,
a coltivazione di loietto, e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte.
In particolare:
- il teste ha affermato: “ricordo che detti terreni erano coltivati con un'erba ma Tes_1
non so riconoscere la tipologia della pianta…quando siamo intervenuti dette piante erbacce non erano completamente sommerse ma vi era ancora acqua presente in circa cinque centimetri in prossimità della sponda per poi diminuire gradualmente all'interno dei terreni”;
- il teste (fratello del ricorrente) ha riferito: “La troppa acqua ricevuta dalle piante Tes_3
oggetto di coltura le aveva completamente infradiciate per cui non fu possibile procedere al raccolto di detta erba ovvero foraggio per animali e nei mesi successivi abbiamo dovuto preparare i terreni per la semina del mais”;
- il teste (figlio del ricorrente) ha riferito “Ricordo che l'acqua aveva Tes_4
completamente invaso i terreni coltivati da mio padre. In alcuni punti la loietto era sommerso dall'acqua e in altri fuoriusciva di poco dal livello dell'acqua. Il ristagno dell'acqua per circa
3 un mese ha impedito il raccolto della loietto e mio padre dopo avere pulito il terreno dai materiali portati dall'acqua ha dovuto lavorare il terreno ovvero arare il terreno per procedere alla semina del mais”;
- il consulente tecnico di parte in veste di testimone, ha dichiarato: “L'acqua Tes_5
CP_ esondata dal fiume nei terreni coltivati dall' coprivano la loietto fino a circa la metà dell'altezza delle piantine. Detta coltura a seguito dell'evento non potè essere raccolta in quanto le piantine erano andate in asfissia radicale per impoverimento della fertilità del suolo, marcendo”.
I testi hanno inoltre riferito che il letto del canale si presentava ricoperto da vegetazione spontanea e da detriti: in particolare, il teste , tecnico del Testimone_1 CP_5
che ha partecipato al sopralluogo del 07.03.2028, ha riferito che le piogge intense del
[...]
06.03.2018 avevano trasportato una grande quantità di materiale plastico e che “la presenza dell'albero caduto nell'alveo del fiume costituiva una vera e propria barriera per il deflusso naturale delle acque…verificammo che i detriti trasportati dalla corrente del fiume da monte
a valle incontrando la vegetazione arbustiva avevano formato delle paratie facendo esondare il fiume sul lato ovest in tenimento di Alife”; anche nel citato verbale di sopralluogo si dà atto della “presenza di vegetazione arbustiva all'interno dell'alveo che ha bloccato il materiale prevalentemente plastico portato dalla piena del fiume formando delle paratie.
Queste hanno impedito il naturale defluire delle acque ed il conseguente innalzamento di livello ha determinato l'esondazione”.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 06.03.2018, i fondi agricoli del ricorrente si sono allagati in conseguenza dell'esondazione del fiume Torano, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed al terreno.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del fiume Torano è la . Controparte_1
Va premesso che il fiume Torano è un corso d'acqua naturale, che figura nell'elenco delle acque pubbliche.
4 Ciò posto, va osservato che l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e che l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione < i>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». < i>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
5 - L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti < i>
e Ia conservazione dei beni>>.
La sostiene che il corso d'acqua oggetto del presente processo avrebbe la duplice CP_1
natura di corso acqua naturale e di opera di bonifica.
Tale circostanza, peraltro indimostrata, potrebbe solo portare alla conclusione della sussistenza di compiti di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma tali compiti non escluderebbero, bensì si aggiungerebbero a quelli della , Controparte_1
atteso che, come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso
d'acqua – nella specie torrente Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il
, che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e CP_3
con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei CP_1
torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale per la presenza di rifiuti nell'alveo, anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione, CP_1
non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico: una CP_1
volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la non può CP_1
rimanere inerte, ma, in virtù dei suoi obblighi di custodia e manutenzione, li deve rimuovere
6 al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
…
In quanto custode la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti CP_1
dal fondo agricolo della ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa, come si è visto, una specifica responsabilità omissiva della nella manutenzione dell'alveo del fiume, che è stata CP_1
causa degli eventi.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 06.03.2018, del fiume Torano, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno e alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode del corso CP_1
d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per
7 cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma del dott. consulente tecnico Testimone_5
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti ai mancati redditi per la perdita della coltura di loietto in atto (chiamati in consulenza “danni indiretti”) ed una stima dei danni conseguenti alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi (chiamati in consulenza “danni diretti”).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 41.517,61 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danni da mancato reddito per la perdita delle colture di loietto: € 25.143,06 (su ha 25.28.21, prezzo medio di vendita di 13 €/q.le, per una produzione di 90,00 q.li/ha);
8 - danni conseguenti alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi: € 16.372,93
(sistemazione superficie su terreni pianeggianti € 10.052,41, diserbo € 1.011,28, concimazione € 5.309,24).
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto:
- non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate;
ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo all'estensione di tali colture;
- non è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dal ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita (tale lacuna documentale è, nel caso di specie, particolarmente grave, essendo il ricorrente titolare di una impresa individuale regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio); nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 10,000,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.500,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti nonché per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza.
…
In conclusione, l'entità del risarcimento complessivamente spettante al ricorrente risulta pari ad euro 16.500,00.
9 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (06.03.2018) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
10 l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_1
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 272,50 per spese vive
(euro 545,00 : 2) e di euro 1.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00
: 2 = euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_3
complessiva di euro 16.500,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 06.03.2018 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal
06.03.2018 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella
11 misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione al difensore ER Golini dichiaratasi antistataria, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 272,50 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12