CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2023, n. 14666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14666 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36737/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – Contro EL RO IE – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3368/01/18, depositata il 30.10.2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2023; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Oggetto: Tributi Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 14666 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 25/05/2023 2 Sentito per l’Avvocatura dello Stato l’avvocato Lucrezia Fiandaca che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTP di Catanzaro aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da EL RO IE, esercente la professione di avvocato, avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2003. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando che: - andava esclusa la riduzione delle sanzioni al quarto, operata dal primo giudice, in quanto si trattava di misura premiale, prevista solo in caso di accertamento con adesione;
- per il resto doveva essere confermava la sentenza di primo grado che aveva ridotto il maggior reddito accertato, detraendo l’importo corrispondente al reddito dichiarato e il complessivo importo degli assegni rilasciati dal professionista ai propri clienti, in quanto riguardanti somme ricevuto per loro conto, a titolo di risarcimento dei danni che gli stessi avevano subito quali vittime di incidenti stradali. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697, 2727 e ss. e 2730 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel confermare lo scorporo, dal maggior reddito accertato, del reddito dichiarato e dell’intero importo degli assegni emessi dalle assicurazioni, versati dal contribuente sul proprio conto. 3 Osserva, in particolare, che: la decisione di sottrarre il reddito dichiarato non era stata neppure invocata dal contribuente e l’Ufficio aveva comunque già escluso, dai versamenti risultanti dalle verifiche bancarie, quelli riconducibili al reddito dichiarato, che corrispondevano a regolari fatture annotate nelle scritture contabili;
la sottrazione dell’importo complessivo degli assegni emessi dalle compagnie assicurative violava la regola della presunzione legale e del riparto dell’onere probatorio in materia di versamenti bancari ingiustificati, essendo pacifica la mancata contabilizzazione di detti assegni e non avendo il contribuente – che ne aveva l’onere - fornito alcuna prova analitica in ordine al riversamento dei relativi importi ai clienti;
la CTR non aveva valutato globalmente tutti gli elementi presuntivi allegati dall’Ufficio, ivi compresa l’inconsistenza del reddito dichiarato, pari ad euro 7.552,00, sproporzionato rispetto alle operazioni compiute (come l’acquisto di un appartamento per euro 157.252,16) e la mancanza di congruità e coerenza con lo studio di settore presentato, nonché l’ammissione dello stesso contribuente di avere trattenuto una parte delle somme pagate dalle compagnie assicurative a titolo di onorario, nella misura del 10 – 15%; 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR confermato l’eliminazione dal recupero a tassazione dell’intero importo degli assegni emessi dalle compagnie assicurative, pur avendo il contribuente ammesso di averne trattenute una parte, nella misura del 10 – 15% dell’importo di ogni assegno. 3. I predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi, e sono fondati. 4. Per quanto riguarda la distribuzione dell’onere della prova negli accertamenti bancari, questa Corte ha ripetutamente affermato che, 4 qualora l'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie, posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. n. 21303/2013). 5. La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2, fermo restando che, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572 del 2018). 6. Spetta, dunque, al contribuente fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, e il giudice di merito deve “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, 5 correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 11102 del 2017). 7. Nella specie, la CTR ha violato la regola sul riparto dell’onere probatorio, prevista in materia di indagini bancarie, addossando all’Amministrazione l’onere di provare l’evasione, nonostante l’accertamento di versamenti non giustificati che integravano la presunzione del maggior reddito non dichiarato e in presenza di ulteriori elementi presuntivi, quali la sproporzione del reddito dichiarato rispetto ad alcune operazioni economiche compiute dal contribuente (acquisto di un immobile per un importo incompatibile con il reddito dichiarato) e mancanza di congruità e coerenza rispetto allo studio di settore presentato. 8. I giudici di appello hanno non solo avallato la decurtazione, dal maggiore reddito accertato, dell’importo relativo a quello dichiarato, duplicando così illegittimamente un’operazione già effettuata dall’Ufficio (che lo ha dimostrato mediante la riproduzione, nel testo del ricorso, della parte dei relativi atti e documenti), ma hanno anche confermato lo scorporo dell’importo di tutti gli assegni versati al contribuente dalle compagnie assicurative, imputandolo ai risarcimenti dovuti ai clienti del professionista per i sinistri subiti, senza pretendere da quest’ultimo la prova specifica del titolo che giustificava detta sottrazione, sebbene il contribuente avesse pure ammesso che almeno una parte dell’importo di tali assegni era stata da lui trattenuta a titolo di onorario. 9. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della 6 Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023
Oggetto: Tributi Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 14666 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 25/05/2023 2 Sentito per l’Avvocatura dello Stato l’avvocato Lucrezia Fiandaca che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTP di Catanzaro aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da EL RO IE, esercente la professione di avvocato, avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2003. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando che: - andava esclusa la riduzione delle sanzioni al quarto, operata dal primo giudice, in quanto si trattava di misura premiale, prevista solo in caso di accertamento con adesione;
- per il resto doveva essere confermava la sentenza di primo grado che aveva ridotto il maggior reddito accertato, detraendo l’importo corrispondente al reddito dichiarato e il complessivo importo degli assegni rilasciati dal professionista ai propri clienti, in quanto riguardanti somme ricevuto per loro conto, a titolo di risarcimento dei danni che gli stessi avevano subito quali vittime di incidenti stradali. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697, 2727 e ss. e 2730 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel confermare lo scorporo, dal maggior reddito accertato, del reddito dichiarato e dell’intero importo degli assegni emessi dalle assicurazioni, versati dal contribuente sul proprio conto. 3 Osserva, in particolare, che: la decisione di sottrarre il reddito dichiarato non era stata neppure invocata dal contribuente e l’Ufficio aveva comunque già escluso, dai versamenti risultanti dalle verifiche bancarie, quelli riconducibili al reddito dichiarato, che corrispondevano a regolari fatture annotate nelle scritture contabili;
la sottrazione dell’importo complessivo degli assegni emessi dalle compagnie assicurative violava la regola della presunzione legale e del riparto dell’onere probatorio in materia di versamenti bancari ingiustificati, essendo pacifica la mancata contabilizzazione di detti assegni e non avendo il contribuente – che ne aveva l’onere - fornito alcuna prova analitica in ordine al riversamento dei relativi importi ai clienti;
la CTR non aveva valutato globalmente tutti gli elementi presuntivi allegati dall’Ufficio, ivi compresa l’inconsistenza del reddito dichiarato, pari ad euro 7.552,00, sproporzionato rispetto alle operazioni compiute (come l’acquisto di un appartamento per euro 157.252,16) e la mancanza di congruità e coerenza con lo studio di settore presentato, nonché l’ammissione dello stesso contribuente di avere trattenuto una parte delle somme pagate dalle compagnie assicurative a titolo di onorario, nella misura del 10 – 15%; 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR confermato l’eliminazione dal recupero a tassazione dell’intero importo degli assegni emessi dalle compagnie assicurative, pur avendo il contribuente ammesso di averne trattenute una parte, nella misura del 10 – 15% dell’importo di ogni assegno. 3. I predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi, e sono fondati. 4. Per quanto riguarda la distribuzione dell’onere della prova negli accertamenti bancari, questa Corte ha ripetutamente affermato che, 4 qualora l'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie, posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. n. 21303/2013). 5. La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2, fermo restando che, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572 del 2018). 6. Spetta, dunque, al contribuente fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, e il giudice di merito deve “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, 5 correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 11102 del 2017). 7. Nella specie, la CTR ha violato la regola sul riparto dell’onere probatorio, prevista in materia di indagini bancarie, addossando all’Amministrazione l’onere di provare l’evasione, nonostante l’accertamento di versamenti non giustificati che integravano la presunzione del maggior reddito non dichiarato e in presenza di ulteriori elementi presuntivi, quali la sproporzione del reddito dichiarato rispetto ad alcune operazioni economiche compiute dal contribuente (acquisto di un immobile per un importo incompatibile con il reddito dichiarato) e mancanza di congruità e coerenza rispetto allo studio di settore presentato. 8. I giudici di appello hanno non solo avallato la decurtazione, dal maggiore reddito accertato, dell’importo relativo a quello dichiarato, duplicando così illegittimamente un’operazione già effettuata dall’Ufficio (che lo ha dimostrato mediante la riproduzione, nel testo del ricorso, della parte dei relativi atti e documenti), ma hanno anche confermato lo scorporo dell’importo di tutti gli assegni versati al contribuente dalle compagnie assicurative, imputandolo ai risarcimenti dovuti ai clienti del professionista per i sinistri subiti, senza pretendere da quest’ultimo la prova specifica del titolo che giustificava detta sottrazione, sebbene il contribuente avesse pure ammesso che almeno una parte dell’importo di tali assegni era stata da lui trattenuta a titolo di onorario. 9. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della 6 Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023