Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 3067
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Sentenza 20 novembre 2024

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Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente all'Arma dei carabinieri che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto i Carabinieri, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, non sono tenuti, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni, agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, la necessità che, ai fini dell'integrazione del delitto, la notizia di reato sia acquisita dal pubblico ufficiale "nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" è riferibile anche all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria prevista dall'art. 361, comma secondo, cod. pen., trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al comma primo della medesima disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 3067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3067
    Data del deposito : 20 novembre 2024

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