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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/10/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1439/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Dante n. 50 presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239001819911000, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000041969000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023 proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 03020239001819911000, notificata il 28.06.2023, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020080000041969000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti , deducendo: a) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione CP_1 quinquennale tra la presunta data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
b) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica dell'atto prodromico;
c) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica della cartella esattoriale;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
f) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) la rituale notifica della cartella esattoriale;
b) CP_3
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 24.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Orbene, con le note di trattazione scritta depositate l'1.09.2025, il procuratore di parte opponente ha dedotto che la cartella n. 03020080000041969000 è stata annullata con sentenza n. 20/2016 del
15.01.2016, pubblicata in pari data, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito dei giudizi riuniti iscritti ai nn. 2469/2008 R.G., 857/2009 R.G., 1235/2009 R.G.,
1420/2009 R.G., 232/2010 R.G. e 652/2010 R.G.
6. Ed infatti, dall'esame della sentenza n. 20/2016 emerge che il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato la predetta cartella di pagamento e ha disposto, al contempo, l'annullamento, limitatamente ai soli crediti di natura previdenziale, dell'iscrizione ipotecaria sui beni del ricorrente indicati nella parte motiva della citata sentenza, ordinando all'Agenzia del Territorio di Catanzaro di procedere alla cancellazione dell'ipoteca a cura e spese di Equitalia Etr S.p.A.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020239001819911000, relativamente alla cartella esattoriale n.
03020080000041969000.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ritiene che le medesime possano essere integralmente compensate nel rapporto tra l'opponente e l' , tenuto conto del difetto di CP_1 legittimazione passiva dell'ente impositore rispetto alla notifica dell'atto opposto, nonché nel rapporto tra l'opponente e l' , posto che quest'ultima non è stata Controparte_2 parte del procedimento definito con la sentenza n. 20/2016.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
03020239001819911000, relativamente alla cartella n. 03020080000041969000, già annullata dal
Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 20/2016 del 15.01.2016, passata in giudicato;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lamezia Terme, 2.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Dante n. 50 presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239001819911000, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000041969000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023 proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 03020239001819911000, notificata il 28.06.2023, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020080000041969000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti , deducendo: a) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione CP_1 quinquennale tra la presunta data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
b) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica dell'atto prodromico;
c) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica della cartella esattoriale;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
f) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) la rituale notifica della cartella esattoriale;
b) CP_3
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
4. Con ordinanza depositata il 24.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Orbene, con le note di trattazione scritta depositate l'1.09.2025, il procuratore di parte opponente ha dedotto che la cartella n. 03020080000041969000 è stata annullata con sentenza n. 20/2016 del
15.01.2016, pubblicata in pari data, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito dei giudizi riuniti iscritti ai nn. 2469/2008 R.G., 857/2009 R.G., 1235/2009 R.G.,
1420/2009 R.G., 232/2010 R.G. e 652/2010 R.G.
6. Ed infatti, dall'esame della sentenza n. 20/2016 emerge che il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato la predetta cartella di pagamento e ha disposto, al contempo, l'annullamento, limitatamente ai soli crediti di natura previdenziale, dell'iscrizione ipotecaria sui beni del ricorrente indicati nella parte motiva della citata sentenza, ordinando all'Agenzia del Territorio di Catanzaro di procedere alla cancellazione dell'ipoteca a cura e spese di Equitalia Etr S.p.A.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020239001819911000, relativamente alla cartella esattoriale n.
03020080000041969000.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ritiene che le medesime possano essere integralmente compensate nel rapporto tra l'opponente e l' , tenuto conto del difetto di CP_1 legittimazione passiva dell'ente impositore rispetto alla notifica dell'atto opposto, nonché nel rapporto tra l'opponente e l' , posto che quest'ultima non è stata Controparte_2 parte del procedimento definito con la sentenza n. 20/2016.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
03020239001819911000, relativamente alla cartella n. 03020080000041969000, già annullata dal
Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 20/2016 del 15.01.2016, passata in giudicato;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lamezia Terme, 2.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino