TAR
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00074 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00130/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da
HA AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento Prot. N. Cat.Q.2/2/IMM/II^SEZ/2023/NE/RIG.640 emesso dalla
Questura di Bergamo in data 6.11.2023 e notificato all'interessato in data 5.2.2024, N. 00130/2024 REG.RIC.
con il quale è stata rigettata la domanda volta all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata da AB HA in data
7.4.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- HA AB, cittadino tunisino, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scadente alla data del 22.2.2010 – la cui istanza di rinnovo per attesa occupazione è stata archiviata l'1.2.2012 per mancato interesse - dopo aver fatto ritorno in Patria ed avervi vissuto per oltre dieci anni, il 18.11.2021 ha richiesto alla rappresentanza consolare italiana in Tunisia un visto di reingresso in Italia.
2.- Nonostante il parere contrario espresso dal Questore di Bergamo il 29.11.2021,
l'Ufficio Visti dell'Ambasciata italiana a Tunisi ha rilasciato il visto di reingresso (con validità dal 31.12.2021 al 23.04.2022), in forza del quale il 22.3.2022 HA AB ha fatto ingresso in Italia.
3.- Lo stesso, in data 7.4.2022, ha richiesto alla Questura di Bergamo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, documentando l'espletamento di attività lavorativa.
4.- A fronte di un sollecito alla definizione della pratica, con comunicazione del
14.9.2023 l'Amministrazione ha preannunciato il rigetto dell'istanza, stante l'assenza N. 00130/2024 REG.RIC.
del cittadino straniero dal territorio italiano dal 2010, cui l'interessato ha replicato con osservazioni e con documentazione attestante l'attività lavorativa svolta.
5.- Con provvedimento del 6.11.2023, notificato il successivo 5.2.2024, la Questura di Bergamo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, dando atto della sopraggiunta revoca del visto al reingresso da parte dell'Ambasciata italiana a
Tunisi e richiamando il disposto dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999.
A ciò ha fatto seguito, in data 5.2.2024, l'emissione del decreto di espulsione da parte del Prefetto di Brescia.
6.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Bergamo, successivamente depositato, HA AB ha impugnato il predetto rigetto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
7.- L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile ed in data 11.3.2024 ha depositato una relazione con documenti, di cui il ricorrente ha eccepito la tardività rispetto all'udienza camerale del 13.3.2024.
8.- All'esito di quest'ultima la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n.
96/2024.
9.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. solo il ricorrente ha depositato una memoria.
10.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente lamenta “violazione di legge - artt. 97 Cost. e 5 comma 5 D.L. vo
286/98 - e del principio di affidamento del privato; eccesso di potere -violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell'amministrazione e carenza assoluta e mancanza di presupposti, contraddittorietà e mancanza di trasparenza; nullità/illegittimità e, in ogni caso, irrilevanza dell'annullamento del visto di reingresso operata successivamente al suo utilizzo ed alla sua naturale scadenza”: a suo dire la propria assenza dall'Italia da oltre dieci anni era ben nota N. 00130/2024 REG.RIC.
all'Amministrazione al momento della richiesta del visto, che, ciononostante, è stato rilasciato con validità 31.12.2021 – 23.4.2022, difettando una propria condotta fraudolenta e venendo al più in rilievo un errore dell'Ambasciata, che, tuttavia, non potrebbe avere ricadute pregiudizievoli su di sé, anche in considerazione dell'avvenuto rilascio del visto.
La Questura, inoltre, anziché segnalare per tempo la problematica, avrebbe acquisito la propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno, così ingenerando un ragionevole affidamento circa la possibilità di permanere legalmente in Italia, come sarebbe dimostrato dallo svolgimento di regolare attività lavorativa come carpentiere presso Lp Costruzioni S.r.l. – circostanze non considerate, in violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998.
Né avrebbe alcun rilievo la menzionata sopraggiunta revoca del visto da parte dell'Ambasciata italiana a Tunisi (invero non notificata e che l'interessato potrebbe impugnare dinnanzi al Tar Lazio), essendo illegittima la richiesta di giustificare la propria assenza dall'Italia per il decennio trascorso in Tunisia.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- È dato fattuale pacifico che il ricorrente si sia allontanato dall'Italia nel corso del
2010 per fare ritorno in Tunisia e che oltre dieci anni più tardi abbia richiesto un visto al reingresso, con il quale ha fatto nuovamente ingresso in Italia nel febbraio 2022, chiedendo quindi il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
4.- La cesura temporale è tale da elidere la continuità che l'istituto del rinnovo o della proroga sottintendono, come correttamente rilevato dalla Questura mediante il richiamo all'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 (secondo cui “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta N. 00130/2024 REG.RIC.
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”), non avendo il ricorrente dedotto – ancora prima che provato – in sede procedimentale (ed invero neppure nel presente giudizio) quali
“gravi e comprovati motivi” lo abbiano tenuto lontano dall'Italia, avendo lo stesso invero fatto riferimento a generici ed imprecisati “vari motivi”.
A ciò consegue che per rientrare nel territorio italiano il AB dovesse possedere un regolare nulla osta all'ingresso.
5.- Tuttavia, il nulla osta originariamente rilasciato dall'Ambasciata italiana a Tunisi
– peraltro con scadenza al 23.4.2022, ossia pochi giorni dopo la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno – è stato dalla stessa revocato il
26.10.2023: e di ciò il provvedimento della Questura ha preso atto, con contestuale diniego del rilascio del titolo richiesto.
Detta revoca – pur non notificata per irreperibilità del destinatario – è stata conosciuta dal ricorrente quantomeno alla data del 5.2.2024 (ovverosia in occasione della notifica del rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno), ma non risulta essere stata impugnata: la stessa è, pertanto, divenuta intangibile e, come tale, è idonea a sorreggere – quale presupposto – il gravato rigetto, che riveste carattere di provvedimento vincolato.
6.- Neppure inficia la conclusione testé compendiata il richiamo effettuato in ricorso ai principi di buona fede ed affidamento, che paiono al più confacenti alla proposizione di una domanda risarcitoria, piuttosto che alla domanda di annullamento effettivamente formulata.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00130/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI LO GA
IL SEGRETARIO N. 00130/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00074 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00130/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da
HA AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento Prot. N. Cat.Q.2/2/IMM/II^SEZ/2023/NE/RIG.640 emesso dalla
Questura di Bergamo in data 6.11.2023 e notificato all'interessato in data 5.2.2024, N. 00130/2024 REG.RIC.
con il quale è stata rigettata la domanda volta all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata da AB HA in data
7.4.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- HA AB, cittadino tunisino, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scadente alla data del 22.2.2010 – la cui istanza di rinnovo per attesa occupazione è stata archiviata l'1.2.2012 per mancato interesse - dopo aver fatto ritorno in Patria ed avervi vissuto per oltre dieci anni, il 18.11.2021 ha richiesto alla rappresentanza consolare italiana in Tunisia un visto di reingresso in Italia.
2.- Nonostante il parere contrario espresso dal Questore di Bergamo il 29.11.2021,
l'Ufficio Visti dell'Ambasciata italiana a Tunisi ha rilasciato il visto di reingresso (con validità dal 31.12.2021 al 23.04.2022), in forza del quale il 22.3.2022 HA AB ha fatto ingresso in Italia.
3.- Lo stesso, in data 7.4.2022, ha richiesto alla Questura di Bergamo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, documentando l'espletamento di attività lavorativa.
4.- A fronte di un sollecito alla definizione della pratica, con comunicazione del
14.9.2023 l'Amministrazione ha preannunciato il rigetto dell'istanza, stante l'assenza N. 00130/2024 REG.RIC.
del cittadino straniero dal territorio italiano dal 2010, cui l'interessato ha replicato con osservazioni e con documentazione attestante l'attività lavorativa svolta.
5.- Con provvedimento del 6.11.2023, notificato il successivo 5.2.2024, la Questura di Bergamo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, dando atto della sopraggiunta revoca del visto al reingresso da parte dell'Ambasciata italiana a
Tunisi e richiamando il disposto dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999.
A ciò ha fatto seguito, in data 5.2.2024, l'emissione del decreto di espulsione da parte del Prefetto di Brescia.
6.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Bergamo, successivamente depositato, HA AB ha impugnato il predetto rigetto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
7.- L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile ed in data 11.3.2024 ha depositato una relazione con documenti, di cui il ricorrente ha eccepito la tardività rispetto all'udienza camerale del 13.3.2024.
8.- All'esito di quest'ultima la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n.
96/2024.
9.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. solo il ricorrente ha depositato una memoria.
10.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente lamenta “violazione di legge - artt. 97 Cost. e 5 comma 5 D.L. vo
286/98 - e del principio di affidamento del privato; eccesso di potere -violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell'amministrazione e carenza assoluta e mancanza di presupposti, contraddittorietà e mancanza di trasparenza; nullità/illegittimità e, in ogni caso, irrilevanza dell'annullamento del visto di reingresso operata successivamente al suo utilizzo ed alla sua naturale scadenza”: a suo dire la propria assenza dall'Italia da oltre dieci anni era ben nota N. 00130/2024 REG.RIC.
all'Amministrazione al momento della richiesta del visto, che, ciononostante, è stato rilasciato con validità 31.12.2021 – 23.4.2022, difettando una propria condotta fraudolenta e venendo al più in rilievo un errore dell'Ambasciata, che, tuttavia, non potrebbe avere ricadute pregiudizievoli su di sé, anche in considerazione dell'avvenuto rilascio del visto.
La Questura, inoltre, anziché segnalare per tempo la problematica, avrebbe acquisito la propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno, così ingenerando un ragionevole affidamento circa la possibilità di permanere legalmente in Italia, come sarebbe dimostrato dallo svolgimento di regolare attività lavorativa come carpentiere presso Lp Costruzioni S.r.l. – circostanze non considerate, in violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998.
Né avrebbe alcun rilievo la menzionata sopraggiunta revoca del visto da parte dell'Ambasciata italiana a Tunisi (invero non notificata e che l'interessato potrebbe impugnare dinnanzi al Tar Lazio), essendo illegittima la richiesta di giustificare la propria assenza dall'Italia per il decennio trascorso in Tunisia.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- È dato fattuale pacifico che il ricorrente si sia allontanato dall'Italia nel corso del
2010 per fare ritorno in Tunisia e che oltre dieci anni più tardi abbia richiesto un visto al reingresso, con il quale ha fatto nuovamente ingresso in Italia nel febbraio 2022, chiedendo quindi il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
4.- La cesura temporale è tale da elidere la continuità che l'istituto del rinnovo o della proroga sottintendono, come correttamente rilevato dalla Questura mediante il richiamo all'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 (secondo cui “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta N. 00130/2024 REG.RIC.
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”), non avendo il ricorrente dedotto – ancora prima che provato – in sede procedimentale (ed invero neppure nel presente giudizio) quali
“gravi e comprovati motivi” lo abbiano tenuto lontano dall'Italia, avendo lo stesso invero fatto riferimento a generici ed imprecisati “vari motivi”.
A ciò consegue che per rientrare nel territorio italiano il AB dovesse possedere un regolare nulla osta all'ingresso.
5.- Tuttavia, il nulla osta originariamente rilasciato dall'Ambasciata italiana a Tunisi
– peraltro con scadenza al 23.4.2022, ossia pochi giorni dopo la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno – è stato dalla stessa revocato il
26.10.2023: e di ciò il provvedimento della Questura ha preso atto, con contestuale diniego del rilascio del titolo richiesto.
Detta revoca – pur non notificata per irreperibilità del destinatario – è stata conosciuta dal ricorrente quantomeno alla data del 5.2.2024 (ovverosia in occasione della notifica del rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno), ma non risulta essere stata impugnata: la stessa è, pertanto, divenuta intangibile e, come tale, è idonea a sorreggere – quale presupposto – il gravato rigetto, che riveste carattere di provvedimento vincolato.
6.- Neppure inficia la conclusione testé compendiata il richiamo effettuato in ricorso ai principi di buona fede ed affidamento, che paiono al più confacenti alla proposizione di una domanda risarcitoria, piuttosto che alla domanda di annullamento effettivamente formulata.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00130/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI LO GA
IL SEGRETARIO N. 00130/2024 REG.RIC.