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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2869/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. V. Milano, F. Bochicchio, F. Mittiga
Parte_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - rappresentata e difesa dagli avv. F. Toffoletto, R. De Luca Tamajo, e Valentina Pt_1
Luciani
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Controparte_1
assumendo: di aver sottoscritto un contratto di agenzia senza rappresentanza con la società convenuta in data 5 novembre 2004; che il rapporto si è risolto a causa del recesso per giusta causa operato dalla società in data 19 luglio 2012; che in realtà la giusta causa era insussistente.
Tanto premesso, il sig. ha chiesto che fosse accertata la carenza della giusta causa di Parte_1 recesso;
conseguentemente, che la società venisse condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 12.509,32 nonché al pagamento della somma di € 21.125,00 a titolo di
«cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.»; infine, che venisse condannata al CP_1
1 risarcimento del danno all'immagine e professionale, da liquidarsi secondo equità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituita ritualmente in giudizio la quale, in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'intervenuta decadenza, ex art. 32, l. n. 183/2010, tenuto conto che il ricorso ex art. 414
c.p.c. era stato depositato in cancelleria oltre il termine di 270 giorni previsto dal cd. Collegato
Lavoro. Nel merito, la società ha contestato le richieste avverse, rilevando la piena sussistenza della giusta causa di recesso.
Il Giudice adito, con sentenza n. 9107 del 13 novembre 2015, ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia il Sig. ha proposto ricorso in appello, chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 10 del 14 gennaio 2020 ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo la parte definitivamente decaduta dall'azione e respingendo il ricorso in appello.
Avverso tale pronuncia il sig. ha proposto ricorso per Cassazione al quale ha resistito Parte_1
. CP_1
Con ordinanza n. 23348 pubblicata il 29 agosto 2024, la Suprema Corte, richiamando un proprio precedente, ha accolto il ricorso proposto dal sig. , ritenendo non applicabile al contratto Parte_1
di agenzia il regime di decadenza introdotto dalla L. n. 183/2010, con conseguente cassazione della sentenza di appello con rinvio a codesta Corte.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5 novembre 20024, il sig. ha adito codesta Parte_1
Corte chiedendo l'accoglimento delle sue domande, deducendo in particolare la tardività del recesso comminato dopo 180 giorni dall'accertamento ispettivo posto a fondamento dello stesso e la inidoneità dei fatti contestati a giustificare la risoluzione del rapporto di agenzia.
La Società si è costituita in giudizio resistendo alle deduzioni sulla tardività del recesso e sulla sussistenza della giusta causa ed evidenziando, comunque, la inammissibilità per genericità della domanda diretta ad ottenere la indennità sostitutiva del preavviso e la infondatezza delle pretese formulate ai sensi dell'art. 1751 CC e a titolo risarcitorio.
Ha concluso per il rigetto delle domande perché inammissibili e/o infondate;
vinte le spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Le domande dell'odierno appellante possono trovare un limitato accoglimento, nei termini di seguito precisati.
2 'E pacifico che in data 5 novembre 2004 la RA BA (la quale ha poi modificato la propria denominazione sociale in ) ha stipulato con il Sig. Controparte_1 Parte_1
un contratto di agenzia senza rappresentanza per promuovere «il collocamento sul mercato
[...]
di quote di fondi comuni di investimento e di altre iniziative finanziarie, mobiliari, bancarie nonché di coperture assicurative o forme di previdenza».
In data 19 ottobre 2011 la effettuava una verifica ispettiva, nell'ambito del piano di verifiche CP_2 ordinarie per l'anno 2011, sulla conduzione dell'Ufficio da parte del ricorrente e sulla documentazione contenuta nelle cartelle relative ai clienti da questi seguiti.
Nel corso di tale verifica si è proceduto anche al controllo sui conti correnti facenti capo al sig.
sottoscritti presso la e, all'esito, sono emerse le anomalie che hanno condotto Parte_1 CP_2 all'adozione della seguente comunicazione del 19.07.2012 “ «In occasione della verifica ispettiva condotta dalla Scrivente in data 19/10/2011 sono emerse movimentazioni anomale sul conto CP_2
corrente a Lei intestato acceso presso la alle sue dichiarazioni in relazione alle motivazioni CP_2 sottese a dette movimentazioni emergono tra l'altro attività di compravendita orologi, anche per importi rilevanti, nonché operazioni di non meglio specificato “aiuto economico senza scopo di lucro”, “recupero credito” verso soggetti terzi. Inoltre, relativamente ad alcune operazioni transitate sul Suo conto corrente e sul conto corrente di cliente a Lei riconducibile da legame famigliare, Ella, non è stato in grado di fornire adeguate e precisate giustificazioni al riguardo. Tale operatività appare non in linea con le regole di condotta proprie dell'attività di promozione finanziaria.
Ciò posto la informiamo che i Suoi comportamenti sopra richiamati e descritti costituiscono un grave inadempimento contrattuale, nonché una violazione delle norme di legge e di regolamento che disciplinano
Per tutto quanto sopra menzionato, e considerata la gravità di quanto emerso, dobbiamo quindi constatare il venir meno in via definitiva dell'elemento fiduciario posto alla base del contratto di agenzia con Lei in essere, non consentendo la qual cosa la prosecuzione del rapporto.
Le comunichiamo pertanto il recesso con effetto immediato e per giusta causa dal rapporto di agenzia con Lei intercorrente, rapporto irrimediabilmente compromesso per cause a Lei esclusivamente imputabili
(…) ».
Orbene ritiene il Collegio che il recesso di cui è causa intimato dopo sei mesi dalla conclusione dell'accertamento ispettivo posto a fondamento delle stesso sia da ritenersi tardivo essendosi le indagini concluse nel mese di ottobre 2011 e non avendo la Società in nessun modo giustificato il lungo lasso di tempo (9 mesi) lasciato decorrere per l'adozione del provvedimento di recesso.
3 Deve, pertanto, ritenersi – anche in considerazione della natura degli addebiti contestati non riferibili all'attività di promotore finanziario – che vi sia stato un legittimo affidamento del ricorrente sulla irrilevanza, ai fini disciplinari, degli addebiti di cui è causa.
La ritenuta tardività del recesso assorbe ogni indagine sulla idoneità dei fatti contestati a costituire, nel merito, giusta causa, dovendosi escludere la possibilità di imputare all'agente di addebiti di cui è causa.
Venendo alla disamina delle domande formulate dall'agente in virtù del recesso per causa a lui non imputabile ritiene la Corte di dover evidenziare delle carenze allegatorie in parte tali da compromettere la ammissibilità della domanda in punto di quantificazione (indennità di mancato preavviso) in parte tali da condurre ad un rigetto delle stesse (indennità ex art. 1751 CC e domande risarcitorie).
In particolare in merito all'indennità di mancato preavviso, ex art. 10 AEC del 10.03.2010 versato in atti, l'appellante si limita ad invocare l'importo di euro 12.509,32, senza in alcun modo indicare in ricorso quale sia il parametro con cui è giunto ad invocare la predetta somma.
Ora è da ritenere certo il diritto del ricorrente ad ottenere la indennità in misura pari a 6 mesi secondo le indicazioni dell'Accordo Collettivo indicato da parte appellante di cui non è contestata specificamente l'applicazione da parte dell'appellata e non rinvenendosi nel contratto individuale nessuna indicazione di segno contrario.
Ma manca in ricorso ogni indicazione sia dei criteri di liquidazione della indennità sia soprattutto dei compensi percetti in corso di rapporto.
Ebbene l'art. 10 dell'AEC Commercio prevede che per calcolare l'indennità sostitutiva del preavviso si debbano prendere in considerazione le “tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia”.
Ciò significa che quanto meno parte ricorrente avrebbe dovuto indicare in ricorso l'ammontare delle
“somme corrisposte” in costanza di rapporto e i criteri di determinazione del quantum dovuto per i sei mesi successivi alla sua cessazione.
Pertanto la domanda di condanna ad una somma determinata in tal sede formulata si appalesa inammissibile per genericità e andrà riproposta in altra sede.
Infondata è la richiesta di pagamento dell'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., rispetto alla quale nulla è allegato se non la somma complessiva di € 19.375,19 al punto 9 del ricorso in appello, importo che sale ad € 21.125,00 in sede di “conclusioni”.
L'art. 1751 c.c., novellato dal D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 e dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65
(emanati in attuazione della Direttiva Comunitaria 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), connette
4 l'obbligo del preponente di corrispondere un'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia solo se e nella misura in cui ricorrano le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
In definitiva, dovendosi prendere in considerazione solo il periodo successivo alla cessazione del contratto agenziale, nulla sarà dovuto all'agente qualora la clientela da quest'ultimo direttamente acquisita non permanga dopo la cessazione del rapporto.
Il principio, anche nella giurisprudenza, è granitico: «va in questa sede riaffermato come, con il
D.Lgs. n. 65 del 1999 di adeguamento alla Direttiva comunitaria 86/653/CEE, che tenta una parziale armonizzazione dei modelli retributivi del contratto d'agenzia applicati dalle legislazioni nazionali, in ossequio al principio, adottato anche dal nostro ordinamento, di riconoscere un'indennità in favore dei soli agenti “più meritevoli”, quest'ultima, prima affidata alla ricorrenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 1751 c.p.c., comma 2 ora è condizionata alla presenza di entrambi
i requisiti contemplati dalla norma civilistica. (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008).
Ciò rileva anche ai fini della determinazione quantitativa dell'indennità, calcolata percentualmente sull'allegazione dell'elenco dei nuovi clienti ovvero dell'incremento del fatturato dei vecchi, sé, sull'allegazione del vantaggio derivante all'azienda dall'apporto del medesimo agente, desunto dall'articolazione dei predetti mezzi istruttori nei confronti della clientela» (Cass. 15 dicembre 2017,
n. 30223).
Ora, nel caso di specie non vi è dubbio che parte ricorrente non abbia per nulla allegato né tantomeno dimostrato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità.
Infatti, la formulazione dell'art. 1751 prevede, quale primo requisito per la maturazione del diritto all'indennità, anche che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con la clientela acquisita o gestita dall'agente.
L'acquisizione di clientela e la prosecuzione dei benefici anche al tempo successivo alla cessazione del rapporto rappresenta un requisito essenziale per poter affermare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità in esame.
L'agente, in altri termini, ha l'onere di allegare e provare sia i clienti da lui procurati che la conclusione con questi ultimi di affari andati a buon fine anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Sul punto il ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato in favore della convenuta ottenendo
“ottimi risultati” (punto 9, pag. 9 del ricorso in appello), con un'espressione che nulla significa,
5 essendo inidonea a comprovare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per il riconoscimento della indennità di cui è causa.
Per tali ragioni tale richiesta deve essere integralmente respinta.
Infondate in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi sono le richieste di risarcimento di «un danno professionale, un danno non patrimoniale, in particolare un danno biologico, un danno esistenziale e un danno all'immagine dell'agente coinvolto nella vicenda».
Premesso che dal rapporto di agenzia, come per tutti i rapporti privi di stabilità reale o obbligatoria, vige il principio della libera recedibilità, alle condizioni previste dalla legge, è pur vero che l'art. 1751, comma 4, c.c., prevede la possibilità per l'agente di richiedere il «risarcimento dei danni», ma tale risarcimento soggiace alle normali regole in tema di allegazione e prova. Sul punto la Suprema
Corte ha , affermato che, è vero che l'art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del “diritto all'eventuale risarcimento dei danni”, ma tale disposizione si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), configurando un'ipotesi di risarcimento distinto rispetto
a quello da fatto lecito per cessazione del rapporto contemplato dello stesso art. 1751 c.c., comma 1, con il quale può, pertanto, cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito» (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3251).
Lo avrebbe potuto invocare il risarcimento di “ulteriori” danni, a condizione che avesse Parte_1
quantomeno allegato sia la condotta illecita della che i pregiudizi effettivamente subìti in CP_2 conseguenza. Al contrario l'appellante elenca genericamente una serie di poste risarcitorie non allegando alcunché.
Come è noto la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 6572/2006 ha individuato, sul piano probatorio, una soglia minima al di sotto della quale non vi può essere spazio per l'accoglimento di pretese risarcitorie. Il giudice di legittimità ha osservato che: «il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito (…) è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa».
Facendo applicazione di tali principi, sempre la Suprema Corte, in tema di contratto di agenzia, ha statuito che: «Va al riguardo rammentato che l'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto
6 di agenzia, due diverse conseguenze economiche:quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel comma 1, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale;
tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.
La domanda di risarcimento del danno, ove pure riconducibile alla previsione contenuta all'art. 1751
c.c., comma 4 è radicalmente diversa nei suoi presupposti e nelle conseguenze da quella volta al conseguimento dell'indennità di cui al primo comma della citata norma che con il risarcimento può concorrere (arg. Ex Cass. 30/07/2013 18264 e 07/02/2017 n. 3251)» (Cass. 19 gennaio 2018, n.
1376).
L'appellante si è limitato a dedurre “l'illegittimo” recesso dal contratto, da parte della proponente e, per ciò solo, afferma di aver diritto al risarcimento di «un danno professionale, un danno non patrimoniale, in particolare un danno biologico, un danno esistenziale e un danno all'immagine»
(pag. 9 del ricorso in appello), senza precisare neppure in cosa sia consistito il preteso danno professionale o il danno all'immagine – né tanto meno allegare una perizia a fondamento del danno biologico invocato o illustrare in che modo la sua “esistenza” sia peggiorata – e l'eventuale nesso causale con la “illegittima” condotta datoriale.
Le domande risarcitorie vanno, pertanto, parimenti respinte.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, in minima parte favorevole all'agente, stimasi giusta una compensazione per due terzi delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La parte residua, liquidata in dispositivo nei minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche trattate, sulla base del valore dichiarato della indennità sostitutiva del preavviso e tenuto conto dell'assenza della fase di trattazione, seguono la parziale soccombenza della Società appellata.
PQM.
La Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara la carenza di giusta causa nel recesso esercitato dalla appellata Società in data 19.07.2012; dichiara inammissibile per genericità la domanda di condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
rigetta le altre domande;
compensa per due terzi le spese di tutti i gradi di giudizio;
condanna la Società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, del residuo terzo che liquida in euro 900,00 per il primo grado;
euro 1000,00 per il giudizio di appello;
euro 800,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori se dovuti, e refusione del contributo unificato.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2869/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. V. Milano, F. Bochicchio, F. Mittiga
Parte_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - rappresentata e difesa dagli avv. F. Toffoletto, R. De Luca Tamajo, e Valentina Pt_1
Luciani
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Controparte_1
assumendo: di aver sottoscritto un contratto di agenzia senza rappresentanza con la società convenuta in data 5 novembre 2004; che il rapporto si è risolto a causa del recesso per giusta causa operato dalla società in data 19 luglio 2012; che in realtà la giusta causa era insussistente.
Tanto premesso, il sig. ha chiesto che fosse accertata la carenza della giusta causa di Parte_1 recesso;
conseguentemente, che la società venisse condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 12.509,32 nonché al pagamento della somma di € 21.125,00 a titolo di
«cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.»; infine, che venisse condannata al CP_1
1 risarcimento del danno all'immagine e professionale, da liquidarsi secondo equità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituita ritualmente in giudizio la quale, in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'intervenuta decadenza, ex art. 32, l. n. 183/2010, tenuto conto che il ricorso ex art. 414
c.p.c. era stato depositato in cancelleria oltre il termine di 270 giorni previsto dal cd. Collegato
Lavoro. Nel merito, la società ha contestato le richieste avverse, rilevando la piena sussistenza della giusta causa di recesso.
Il Giudice adito, con sentenza n. 9107 del 13 novembre 2015, ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia il Sig. ha proposto ricorso in appello, chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 10 del 14 gennaio 2020 ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo la parte definitivamente decaduta dall'azione e respingendo il ricorso in appello.
Avverso tale pronuncia il sig. ha proposto ricorso per Cassazione al quale ha resistito Parte_1
. CP_1
Con ordinanza n. 23348 pubblicata il 29 agosto 2024, la Suprema Corte, richiamando un proprio precedente, ha accolto il ricorso proposto dal sig. , ritenendo non applicabile al contratto Parte_1
di agenzia il regime di decadenza introdotto dalla L. n. 183/2010, con conseguente cassazione della sentenza di appello con rinvio a codesta Corte.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5 novembre 20024, il sig. ha adito codesta Parte_1
Corte chiedendo l'accoglimento delle sue domande, deducendo in particolare la tardività del recesso comminato dopo 180 giorni dall'accertamento ispettivo posto a fondamento dello stesso e la inidoneità dei fatti contestati a giustificare la risoluzione del rapporto di agenzia.
La Società si è costituita in giudizio resistendo alle deduzioni sulla tardività del recesso e sulla sussistenza della giusta causa ed evidenziando, comunque, la inammissibilità per genericità della domanda diretta ad ottenere la indennità sostitutiva del preavviso e la infondatezza delle pretese formulate ai sensi dell'art. 1751 CC e a titolo risarcitorio.
Ha concluso per il rigetto delle domande perché inammissibili e/o infondate;
vinte le spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Le domande dell'odierno appellante possono trovare un limitato accoglimento, nei termini di seguito precisati.
2 'E pacifico che in data 5 novembre 2004 la RA BA (la quale ha poi modificato la propria denominazione sociale in ) ha stipulato con il Sig. Controparte_1 Parte_1
un contratto di agenzia senza rappresentanza per promuovere «il collocamento sul mercato
[...]
di quote di fondi comuni di investimento e di altre iniziative finanziarie, mobiliari, bancarie nonché di coperture assicurative o forme di previdenza».
In data 19 ottobre 2011 la effettuava una verifica ispettiva, nell'ambito del piano di verifiche CP_2 ordinarie per l'anno 2011, sulla conduzione dell'Ufficio da parte del ricorrente e sulla documentazione contenuta nelle cartelle relative ai clienti da questi seguiti.
Nel corso di tale verifica si è proceduto anche al controllo sui conti correnti facenti capo al sig.
sottoscritti presso la e, all'esito, sono emerse le anomalie che hanno condotto Parte_1 CP_2 all'adozione della seguente comunicazione del 19.07.2012 “ «In occasione della verifica ispettiva condotta dalla Scrivente in data 19/10/2011 sono emerse movimentazioni anomale sul conto CP_2
corrente a Lei intestato acceso presso la alle sue dichiarazioni in relazione alle motivazioni CP_2 sottese a dette movimentazioni emergono tra l'altro attività di compravendita orologi, anche per importi rilevanti, nonché operazioni di non meglio specificato “aiuto economico senza scopo di lucro”, “recupero credito” verso soggetti terzi. Inoltre, relativamente ad alcune operazioni transitate sul Suo conto corrente e sul conto corrente di cliente a Lei riconducibile da legame famigliare, Ella, non è stato in grado di fornire adeguate e precisate giustificazioni al riguardo. Tale operatività appare non in linea con le regole di condotta proprie dell'attività di promozione finanziaria.
Ciò posto la informiamo che i Suoi comportamenti sopra richiamati e descritti costituiscono un grave inadempimento contrattuale, nonché una violazione delle norme di legge e di regolamento che disciplinano
Per tutto quanto sopra menzionato, e considerata la gravità di quanto emerso, dobbiamo quindi constatare il venir meno in via definitiva dell'elemento fiduciario posto alla base del contratto di agenzia con Lei in essere, non consentendo la qual cosa la prosecuzione del rapporto.
Le comunichiamo pertanto il recesso con effetto immediato e per giusta causa dal rapporto di agenzia con Lei intercorrente, rapporto irrimediabilmente compromesso per cause a Lei esclusivamente imputabili
(…) ».
Orbene ritiene il Collegio che il recesso di cui è causa intimato dopo sei mesi dalla conclusione dell'accertamento ispettivo posto a fondamento delle stesso sia da ritenersi tardivo essendosi le indagini concluse nel mese di ottobre 2011 e non avendo la Società in nessun modo giustificato il lungo lasso di tempo (9 mesi) lasciato decorrere per l'adozione del provvedimento di recesso.
3 Deve, pertanto, ritenersi – anche in considerazione della natura degli addebiti contestati non riferibili all'attività di promotore finanziario – che vi sia stato un legittimo affidamento del ricorrente sulla irrilevanza, ai fini disciplinari, degli addebiti di cui è causa.
La ritenuta tardività del recesso assorbe ogni indagine sulla idoneità dei fatti contestati a costituire, nel merito, giusta causa, dovendosi escludere la possibilità di imputare all'agente di addebiti di cui è causa.
Venendo alla disamina delle domande formulate dall'agente in virtù del recesso per causa a lui non imputabile ritiene la Corte di dover evidenziare delle carenze allegatorie in parte tali da compromettere la ammissibilità della domanda in punto di quantificazione (indennità di mancato preavviso) in parte tali da condurre ad un rigetto delle stesse (indennità ex art. 1751 CC e domande risarcitorie).
In particolare in merito all'indennità di mancato preavviso, ex art. 10 AEC del 10.03.2010 versato in atti, l'appellante si limita ad invocare l'importo di euro 12.509,32, senza in alcun modo indicare in ricorso quale sia il parametro con cui è giunto ad invocare la predetta somma.
Ora è da ritenere certo il diritto del ricorrente ad ottenere la indennità in misura pari a 6 mesi secondo le indicazioni dell'Accordo Collettivo indicato da parte appellante di cui non è contestata specificamente l'applicazione da parte dell'appellata e non rinvenendosi nel contratto individuale nessuna indicazione di segno contrario.
Ma manca in ricorso ogni indicazione sia dei criteri di liquidazione della indennità sia soprattutto dei compensi percetti in corso di rapporto.
Ebbene l'art. 10 dell'AEC Commercio prevede che per calcolare l'indennità sostitutiva del preavviso si debbano prendere in considerazione le “tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia”.
Ciò significa che quanto meno parte ricorrente avrebbe dovuto indicare in ricorso l'ammontare delle
“somme corrisposte” in costanza di rapporto e i criteri di determinazione del quantum dovuto per i sei mesi successivi alla sua cessazione.
Pertanto la domanda di condanna ad una somma determinata in tal sede formulata si appalesa inammissibile per genericità e andrà riproposta in altra sede.
Infondata è la richiesta di pagamento dell'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., rispetto alla quale nulla è allegato se non la somma complessiva di € 19.375,19 al punto 9 del ricorso in appello, importo che sale ad € 21.125,00 in sede di “conclusioni”.
L'art. 1751 c.c., novellato dal D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 e dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65
(emanati in attuazione della Direttiva Comunitaria 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), connette
4 l'obbligo del preponente di corrispondere un'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia solo se e nella misura in cui ricorrano le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
In definitiva, dovendosi prendere in considerazione solo il periodo successivo alla cessazione del contratto agenziale, nulla sarà dovuto all'agente qualora la clientela da quest'ultimo direttamente acquisita non permanga dopo la cessazione del rapporto.
Il principio, anche nella giurisprudenza, è granitico: «va in questa sede riaffermato come, con il
D.Lgs. n. 65 del 1999 di adeguamento alla Direttiva comunitaria 86/653/CEE, che tenta una parziale armonizzazione dei modelli retributivi del contratto d'agenzia applicati dalle legislazioni nazionali, in ossequio al principio, adottato anche dal nostro ordinamento, di riconoscere un'indennità in favore dei soli agenti “più meritevoli”, quest'ultima, prima affidata alla ricorrenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 1751 c.p.c., comma 2 ora è condizionata alla presenza di entrambi
i requisiti contemplati dalla norma civilistica. (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008).
Ciò rileva anche ai fini della determinazione quantitativa dell'indennità, calcolata percentualmente sull'allegazione dell'elenco dei nuovi clienti ovvero dell'incremento del fatturato dei vecchi, sé, sull'allegazione del vantaggio derivante all'azienda dall'apporto del medesimo agente, desunto dall'articolazione dei predetti mezzi istruttori nei confronti della clientela» (Cass. 15 dicembre 2017,
n. 30223).
Ora, nel caso di specie non vi è dubbio che parte ricorrente non abbia per nulla allegato né tantomeno dimostrato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità.
Infatti, la formulazione dell'art. 1751 prevede, quale primo requisito per la maturazione del diritto all'indennità, anche che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con la clientela acquisita o gestita dall'agente.
L'acquisizione di clientela e la prosecuzione dei benefici anche al tempo successivo alla cessazione del rapporto rappresenta un requisito essenziale per poter affermare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità in esame.
L'agente, in altri termini, ha l'onere di allegare e provare sia i clienti da lui procurati che la conclusione con questi ultimi di affari andati a buon fine anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Sul punto il ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato in favore della convenuta ottenendo
“ottimi risultati” (punto 9, pag. 9 del ricorso in appello), con un'espressione che nulla significa,
5 essendo inidonea a comprovare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per il riconoscimento della indennità di cui è causa.
Per tali ragioni tale richiesta deve essere integralmente respinta.
Infondate in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi sono le richieste di risarcimento di «un danno professionale, un danno non patrimoniale, in particolare un danno biologico, un danno esistenziale e un danno all'immagine dell'agente coinvolto nella vicenda».
Premesso che dal rapporto di agenzia, come per tutti i rapporti privi di stabilità reale o obbligatoria, vige il principio della libera recedibilità, alle condizioni previste dalla legge, è pur vero che l'art. 1751, comma 4, c.c., prevede la possibilità per l'agente di richiedere il «risarcimento dei danni», ma tale risarcimento soggiace alle normali regole in tema di allegazione e prova. Sul punto la Suprema
Corte ha , affermato che, è vero che l'art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del “diritto all'eventuale risarcimento dei danni”, ma tale disposizione si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), configurando un'ipotesi di risarcimento distinto rispetto
a quello da fatto lecito per cessazione del rapporto contemplato dello stesso art. 1751 c.c., comma 1, con il quale può, pertanto, cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito» (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3251).
Lo avrebbe potuto invocare il risarcimento di “ulteriori” danni, a condizione che avesse Parte_1
quantomeno allegato sia la condotta illecita della che i pregiudizi effettivamente subìti in CP_2 conseguenza. Al contrario l'appellante elenca genericamente una serie di poste risarcitorie non allegando alcunché.
Come è noto la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 6572/2006 ha individuato, sul piano probatorio, una soglia minima al di sotto della quale non vi può essere spazio per l'accoglimento di pretese risarcitorie. Il giudice di legittimità ha osservato che: «il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito (…) è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa».
Facendo applicazione di tali principi, sempre la Suprema Corte, in tema di contratto di agenzia, ha statuito che: «Va al riguardo rammentato che l'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto
6 di agenzia, due diverse conseguenze economiche:quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel comma 1, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale;
tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.
La domanda di risarcimento del danno, ove pure riconducibile alla previsione contenuta all'art. 1751
c.c., comma 4 è radicalmente diversa nei suoi presupposti e nelle conseguenze da quella volta al conseguimento dell'indennità di cui al primo comma della citata norma che con il risarcimento può concorrere (arg. Ex Cass. 30/07/2013 18264 e 07/02/2017 n. 3251)» (Cass. 19 gennaio 2018, n.
1376).
L'appellante si è limitato a dedurre “l'illegittimo” recesso dal contratto, da parte della proponente e, per ciò solo, afferma di aver diritto al risarcimento di «un danno professionale, un danno non patrimoniale, in particolare un danno biologico, un danno esistenziale e un danno all'immagine»
(pag. 9 del ricorso in appello), senza precisare neppure in cosa sia consistito il preteso danno professionale o il danno all'immagine – né tanto meno allegare una perizia a fondamento del danno biologico invocato o illustrare in che modo la sua “esistenza” sia peggiorata – e l'eventuale nesso causale con la “illegittima” condotta datoriale.
Le domande risarcitorie vanno, pertanto, parimenti respinte.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, in minima parte favorevole all'agente, stimasi giusta una compensazione per due terzi delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La parte residua, liquidata in dispositivo nei minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche trattate, sulla base del valore dichiarato della indennità sostitutiva del preavviso e tenuto conto dell'assenza della fase di trattazione, seguono la parziale soccombenza della Società appellata.
PQM.
La Corte così decide: in riforma della sentenza di primo grado dichiara la carenza di giusta causa nel recesso esercitato dalla appellata Società in data 19.07.2012; dichiara inammissibile per genericità la domanda di condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
rigetta le altre domande;
compensa per due terzi le spese di tutti i gradi di giudizio;
condanna la Società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, del residuo terzo che liquida in euro 900,00 per il primo grado;
euro 1000,00 per il giudizio di appello;
euro 800,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori se dovuti, e refusione del contributo unificato.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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