Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2026, proposto da
IA ES EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 2857/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 11658/2023, pubblicata in data 03/07/2025 e notificata il 18/08/2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Giovanni PP NI AT e udita l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso notificato e depositato in data 16 febbraio 2026 la parte ricorrente ha proposto l’azione in epigrafe chiedendo, in particolare:
- di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, n. 2857/2025 pubblicata in data 3 luglio 2025, notificata il 18 agosto 2025, passata in giudicato, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente e, pertanto, l’immediato pagamento in favore della deducente dell’importo pari ad Euro 1.000,00, spettante a titolo di “carta elettronica del docente” per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994;
- qualora occorra, nominare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. un commissario ad acta che, in sostituzione dell’Amministrazione coinvolta, provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche disponendo il pagamento mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” e rivolto alla Banca d’Italia, qualora emerga l’indisponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito che, dopo aver versato documenti nel fascicolo del giudizio (nei giorni 9 e 31 marzo 2026), con memoria depositata in data 1 aprile 2026 ha rappresentato che, da comunicazioni interne, è emerso che “ l’accredito sul borsellino elettronico della docente è divenuto impossibile, in quanto la docente è cessata dal servizio dal 01/09/2025, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ”, evidenziando al contempo che la “ permanenza nel sistema scolastico costituisce la condizione necessaria per l’attivazione della card docenti - erogata per la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti - e del relativo accredito sul borsellino elettronico personale ”.
In conclusione, per l’Amministrazione resistente, l’attivazione de qua è divenuta impossibile nei temini specificati in sentenza; pertanto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Con note di passaggio in decisione della causa, depositate in data 20 aprile 2026, la parte ricorrente ha argomentato che la circostanza del collocamento a riposo, sollevata dal Ministero resistente, non ha nulla a che vedere con il giudizio di esecuzione instaurato, atteso che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza risulta pubblicata quando la ricorrente risultava ancora nel circuito scolastico; pertanto, per la parte ricorrente, il Ministero deve dare, in ogni caso, esecuzione all’ordine impartito dal giudice.
In conclusione, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, presente l’Avvocatura erariale per il Ministero resistente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non può essere accolto.
5.1. La sentenza del Tribunale di Catania, 3 luglio 2025, n. 2857 (r.g. n. 11658/2023), per quanto di interesse, reca:
- l’accertamento del diritto di IA ES EN di fruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20;
- la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di Euro 1.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
La sentenza ottemperanda, passata in giudicato (come da attestazione in data 11 febbraio 2026, versata in atti), è stata notificata all’Amministrazione resistente in data 18 agosto 2025 (in particolare, all’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it).
5.2. Il Ministero resistente ha rappresentato che la parte ricorrente è cessata dal servizio dal giorno 1 settembre 2025, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
La circostanza non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente.
5.3. Premesso quanto sopra, come fondatamente contestato dall’Amministrazione resistente, la cessazione dal servizio della ricorrente dal giorno 1 settembre 2025, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, impedisce l’esecuzione in forma specifica (la sentenza ottemperanda reca - è bene ricordarlo - la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica ”). Invero:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2016 ( Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ) “ La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio ”.
- per la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la cessazione dal servizio del docente, facendo venir meno le esigenze formative funzionali al sistema scolastico, rende impossibile l’attribuzione del bonus finalizzato all’acquisto di beni e servizi formativi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961), trattandosi di diritto funzionale esclusivamente alla formazione all’aggiornamento del docente (cfr. cit. Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961: “ obbligazione di pagamento a scopo vincolato ”), mediante la destinazione condizionata a specifiche tipologie di acquisti.
Né può il giudice dell’ottemperanza sostituirsi al giudice del merito (“ nel giudizio di ottemperanza i poteri cognitori del giudice, allorché quest’ultimo sia chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione ”: cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7470) e neppure, nel caso in esame, può riqualificare la pretesa azionata come diritto di credito al risarcimento del danno patito per non aver potuto fruire della c.d. carta docenti, posto che siffatta domanda - diversa da quella in concreto azionata - non è stata proposta.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto ma la peculiarità della vicenda contenziosa e la natura interpretativa della questione esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN Barone, Presidente
Giovanni PP NI AT, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni PP NI AT | SE NN Barone |
IL SEGRETARIO