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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/05/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1951/2017 pendente tra:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Ambrosio Luigi (C.F. C.F._2
) e dell'Avv. Ambrosio Francesco ( ); C.F._3 C.F._4
ATTORI
(C.F. ), in proprio e in qualità di mandataria di Parte_3 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'Avv. Servillo Tiziana (C.F. ; Parte_4 C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato al gli attori e Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio il predetto istituto bancario al fine di sentirlo Parte_2
condannare al pagamento € 81.884,24, a titolo di restituzione dell'indebito.
1.1 – A sostegno di tale pretesa, gli attori deducevano quanto segue:
1 • in data 29.11.2007, stipulavano il contratto di mutuo n. 0819051370441 con Parte_3
per l'importo di € 229.000,00;
[...]
• il contratto in questione contiene una pattuizione erronea ed indeterminata del tasso di interessi, poiché il TAN indicato, pari al 5,80%, non corrisponde a quello effettivamente applicato dall'istituto bancario, in violazione degli artt. 1346, 1284, 1227, 1375 c.c., nonché dell'art. 117 TUB.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento della invalidità del contratto e la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente versate.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.06.2017, si è costituita in giudizio Parte_3
in proprio e in qualità di mandataria di cessionaria del credito in esame,
[...] Parte_4
argomentando sull'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.3 – All'esito della prima udienza, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con ordinanza del 13.02.2018, veniva nominato un CTU contabile, al quale si conferiva incarico in data 19.06.2018; successivamente al deposito dell'elaborato tecnico, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, con ordinanza del 16.01.2025, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 19.01.2017.
2.1 – Benché la convenuta non abbia partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, non sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010; invero, la parte ha giustificato la propria assenza, producendo la comunicazione trasmessa all'organismo di mediazione, con cui è stata richiesto il differimento dell'incontro, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla domanda formulata dagli attori.
3 – Nel merito, gli attori hanno evidenziato l'assenza di determinatezza del contratto e la
2 mancanza di trasparenza del medesimo, poiché il TAN indicato, pari al 5,80%, non corrisponde a quello effettivamente applicato dall'istituto bancario, con conseguente violazione degli artt. 1284,
1346, 1337, 1375 c.c..
Sul punto, la convenuta ha rappresentato l'erroneità degli avversi conteggi, rimarcando che il consulente di controparte ha fatto applicazione di una formula di matematica finanziaria applicabile al caso in cui vengano maturati, sul rapporto, degli interessi composti con capitalizzazione annuale, presupponendo erroneamente che il piano di ammortamento alla francese pattuito tra le parti produca un effetto anatocistico.
La doglianza attorea non può essere condivisa.
3.1 – Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29.05.2024, hanno chiarito che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che il requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento deve considerarsi sussistente quando esso contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. La Corte di legittimità ha specificato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale, anch'esso esplicitato.
3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, si deve escludere che l'assenza di specifica menzione, nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori determini la nullità parziale dell'accordo per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati (Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n. 4176).
Peraltro, ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724).
3.2 – Nel caso di specie, alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, si deve escludere che il piano di ammortamento alla francese abbia determinato il lamentato incremento del TAN, pur comportando un accrescimento dei costi del finanziamento, derivante dalla modalità di restituzione della somma mutuata.
Del resto, il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha confermato “la corretta indicazione del tasso nominale mensile riportata all'art. 4 del contratto di mutuo per cui è causa”. In effetti, il consulente ha rilevato che “il piano di ammortamento alla francese (rate costanti) non comporta anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti”, osservando: “Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse, si determina, per differenza, la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro
4 interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, 'staccato' dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato: “Una complicazione ulteriore sorge quando la cadenza dei pagamenti non è annuale ma mensile, come nella fattispecie in esame. In questo caso si trova che, in virtù della corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento per il contraente non è pari al tasso stabilito da contratto ma è superiore.
Ovvero, il TAE (Tasso Annuo Effettivo) è maggiore del TAN (Tasso Annuo Nominale). Ad ogni buon conto la quota interesse corrisposta mensilmente viene correttamente calcolata applicando al capitale residuo un tasso pari al tasso nominale annuo diviso per 12”.
In definitiva, dunque dalla relazione tecnica è emerso che il tasso di interessi pattuito (TAN) corrisponde a quello effettivamente praticato dall'istituto bancario, in conformità con l'art. 1284
c.c.; l'oggetto del contratto, pertanto, deve considerarsi determinato, anche ai sensi dell'art. 1346
c.c..
L'omessa comunicazione della tipologia di ammortamento non determina una violazione degli obblighi di trasparenza posti a carico degli istituti di credito, la cui inosservanza, peraltro, non inciderebbe comunque sulla validità del contratto.
Con riferimento a tale profilo, quindi, la domanda deve essere rigettata.
4 – Parte attrice, inoltre, si duole della difformità del TAEG dichiarato all'interno del contratto, pari al 6,047%, rispetto a quello effettivo, pari al 6,52%; tale discrepanza, confermata dal CTU, è determinata dall'inclusione tra i costi del finanziamento delle spese della polizza assicurativa stipulata dai mutuatari.
Neppure tali argomentazioni possono essere accolte.
4.1 – Sul punto, si rappresenta che, nel caso di specie, non è applicabile l'art. 125-bis TUB, che prevede espressamente, per tutti i contratti di credito stipulato dal consumatore (di valore inferiore a € 75.000), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, nel caso di non corretta indicazione Par del TAEG o;
invero, tale disposizione normativa è entrata in vigore in data 19.09.2010, in un momento successivo alla stipulazione del contratto di finanziamento in esame, che risale al 2007.
D'altra parte, l'art. 124 TUB, nel testo vigente prima del 19 settembre 2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del
5 TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
La validità del contratto in questione, dunque, deve essere verificata alla luce dell'art. 117 comma
6 TUB, che prevede che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Alla luce della formulazione di tale disposizione normativa, che non fa riferimento all'ISC o al
TAEG, si ritiene che la difformità tra ISC/TAEG pattuito ed ISC/TAEG applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'ISC/TAEG serve solo ad informare il mutuatario
Par del costo complessivo del finanziamento. In altri termini, l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale
Par effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario;
conseguentemente, essa non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6 TUB.
Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle:
Par qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis comma 6 TUB (cfr. Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n. 4240).
Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
6 anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169); al massimo,
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, n. 4597).
In questa prospettiva, si deve affermare che, per i contratti che non rientrano nel campo applicavo dell'art. 125-bis TUB, l'erronea indicazione dell' non dà luogo a nullità (cfr. Corte Pt_6
appello L'Aquila, 13/02/2024; Corte appello Venezia sez. I, 01/06/2022, n. 1369; Corte appello
Salerno sez. II, 25/10/2022, n. 1408; Corte appello Torino sez. I, 24/08/2022, n. 931).
4.2 – Alla luce di tale premessa, l'errata indicazione del TAEG all'interno del contratto di finanziamento in esame non incide sulla validità del medesimo. Conseguentemente, la domanda formulata deve essere rigettata anche con riferimento a tale profilo.
5 – Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., considerando che, al momento della proposizione della domanda, la questione relativa alla validità dei contratti di finanziamento con ammortamento alla francese era controversa nella giurisprudenza di merito e in quella di legittimità e che la stessa è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia intervenuta nelle more del presente giudizio.
5.1 – Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico degli attori, in solido, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata dagli attori;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
7 3. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori, in solido.
Nola, 05/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1951/2017 pendente tra:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Ambrosio Luigi (C.F. C.F._2
) e dell'Avv. Ambrosio Francesco ( ); C.F._3 C.F._4
ATTORI
(C.F. ), in proprio e in qualità di mandataria di Parte_3 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'Avv. Servillo Tiziana (C.F. ; Parte_4 C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato al gli attori e Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio il predetto istituto bancario al fine di sentirlo Parte_2
condannare al pagamento € 81.884,24, a titolo di restituzione dell'indebito.
1.1 – A sostegno di tale pretesa, gli attori deducevano quanto segue:
1 • in data 29.11.2007, stipulavano il contratto di mutuo n. 0819051370441 con Parte_3
per l'importo di € 229.000,00;
[...]
• il contratto in questione contiene una pattuizione erronea ed indeterminata del tasso di interessi, poiché il TAN indicato, pari al 5,80%, non corrisponde a quello effettivamente applicato dall'istituto bancario, in violazione degli artt. 1346, 1284, 1227, 1375 c.c., nonché dell'art. 117 TUB.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento della invalidità del contratto e la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente versate.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.06.2017, si è costituita in giudizio Parte_3
in proprio e in qualità di mandataria di cessionaria del credito in esame,
[...] Parte_4
argomentando sull'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.3 – All'esito della prima udienza, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con ordinanza del 13.02.2018, veniva nominato un CTU contabile, al quale si conferiva incarico in data 19.06.2018; successivamente al deposito dell'elaborato tecnico, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, con ordinanza del 16.01.2025, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 19.01.2017.
2.1 – Benché la convenuta non abbia partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, non sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010; invero, la parte ha giustificato la propria assenza, producendo la comunicazione trasmessa all'organismo di mediazione, con cui è stata richiesto il differimento dell'incontro, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla domanda formulata dagli attori.
3 – Nel merito, gli attori hanno evidenziato l'assenza di determinatezza del contratto e la
2 mancanza di trasparenza del medesimo, poiché il TAN indicato, pari al 5,80%, non corrisponde a quello effettivamente applicato dall'istituto bancario, con conseguente violazione degli artt. 1284,
1346, 1337, 1375 c.c..
Sul punto, la convenuta ha rappresentato l'erroneità degli avversi conteggi, rimarcando che il consulente di controparte ha fatto applicazione di una formula di matematica finanziaria applicabile al caso in cui vengano maturati, sul rapporto, degli interessi composti con capitalizzazione annuale, presupponendo erroneamente che il piano di ammortamento alla francese pattuito tra le parti produca un effetto anatocistico.
La doglianza attorea non può essere condivisa.
3.1 – Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29.05.2024, hanno chiarito che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che il requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento deve considerarsi sussistente quando esso contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. La Corte di legittimità ha specificato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale, anch'esso esplicitato.
3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, si deve escludere che l'assenza di specifica menzione, nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori determini la nullità parziale dell'accordo per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati (Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n. 4176).
Peraltro, ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724).
3.2 – Nel caso di specie, alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, si deve escludere che il piano di ammortamento alla francese abbia determinato il lamentato incremento del TAN, pur comportando un accrescimento dei costi del finanziamento, derivante dalla modalità di restituzione della somma mutuata.
Del resto, il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha confermato “la corretta indicazione del tasso nominale mensile riportata all'art. 4 del contratto di mutuo per cui è causa”. In effetti, il consulente ha rilevato che “il piano di ammortamento alla francese (rate costanti) non comporta anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti”, osservando: “Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse, si determina, per differenza, la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro
4 interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, 'staccato' dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato: “Una complicazione ulteriore sorge quando la cadenza dei pagamenti non è annuale ma mensile, come nella fattispecie in esame. In questo caso si trova che, in virtù della corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento per il contraente non è pari al tasso stabilito da contratto ma è superiore.
Ovvero, il TAE (Tasso Annuo Effettivo) è maggiore del TAN (Tasso Annuo Nominale). Ad ogni buon conto la quota interesse corrisposta mensilmente viene correttamente calcolata applicando al capitale residuo un tasso pari al tasso nominale annuo diviso per 12”.
In definitiva, dunque dalla relazione tecnica è emerso che il tasso di interessi pattuito (TAN) corrisponde a quello effettivamente praticato dall'istituto bancario, in conformità con l'art. 1284
c.c.; l'oggetto del contratto, pertanto, deve considerarsi determinato, anche ai sensi dell'art. 1346
c.c..
L'omessa comunicazione della tipologia di ammortamento non determina una violazione degli obblighi di trasparenza posti a carico degli istituti di credito, la cui inosservanza, peraltro, non inciderebbe comunque sulla validità del contratto.
Con riferimento a tale profilo, quindi, la domanda deve essere rigettata.
4 – Parte attrice, inoltre, si duole della difformità del TAEG dichiarato all'interno del contratto, pari al 6,047%, rispetto a quello effettivo, pari al 6,52%; tale discrepanza, confermata dal CTU, è determinata dall'inclusione tra i costi del finanziamento delle spese della polizza assicurativa stipulata dai mutuatari.
Neppure tali argomentazioni possono essere accolte.
4.1 – Sul punto, si rappresenta che, nel caso di specie, non è applicabile l'art. 125-bis TUB, che prevede espressamente, per tutti i contratti di credito stipulato dal consumatore (di valore inferiore a € 75.000), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, nel caso di non corretta indicazione Par del TAEG o;
invero, tale disposizione normativa è entrata in vigore in data 19.09.2010, in un momento successivo alla stipulazione del contratto di finanziamento in esame, che risale al 2007.
D'altra parte, l'art. 124 TUB, nel testo vigente prima del 19 settembre 2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del
5 TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
La validità del contratto in questione, dunque, deve essere verificata alla luce dell'art. 117 comma
6 TUB, che prevede che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Alla luce della formulazione di tale disposizione normativa, che non fa riferimento all'ISC o al
TAEG, si ritiene che la difformità tra ISC/TAEG pattuito ed ISC/TAEG applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'ISC/TAEG serve solo ad informare il mutuatario
Par del costo complessivo del finanziamento. In altri termini, l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale
Par effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario;
conseguentemente, essa non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6 TUB.
Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle:
Par qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis comma 6 TUB (cfr. Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n. 4240).
Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
6 anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169); al massimo,
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, n. 4597).
In questa prospettiva, si deve affermare che, per i contratti che non rientrano nel campo applicavo dell'art. 125-bis TUB, l'erronea indicazione dell' non dà luogo a nullità (cfr. Corte Pt_6
appello L'Aquila, 13/02/2024; Corte appello Venezia sez. I, 01/06/2022, n. 1369; Corte appello
Salerno sez. II, 25/10/2022, n. 1408; Corte appello Torino sez. I, 24/08/2022, n. 931).
4.2 – Alla luce di tale premessa, l'errata indicazione del TAEG all'interno del contratto di finanziamento in esame non incide sulla validità del medesimo. Conseguentemente, la domanda formulata deve essere rigettata anche con riferimento a tale profilo.
5 – Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., considerando che, al momento della proposizione della domanda, la questione relativa alla validità dei contratti di finanziamento con ammortamento alla francese era controversa nella giurisprudenza di merito e in quella di legittimità e che la stessa è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia intervenuta nelle more del presente giudizio.
5.1 – Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico degli attori, in solido, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata dagli attori;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
7 3. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori, in solido.
Nola, 05/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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