Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, tale obbligo permane limitatamente all'istruzione elementare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2016, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
04523-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Dott. SILVIO AMORESANO Presidente Sent.3692 Dott. DONATELLA GALTERIO Consigliere rel UP 6/12/2016 R.G.N.18763116 Dott. ALDO ACETO Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI Consigliere Dott. CARLO RENOLDI Consigliere DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA 31 GEN 2017 OL CANCELLIERN sul ricorso proposto da LU NI AR ED, nata a [...] il [...] avverso la sentenza in data 16.9.2015 del Giudice di Pace di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Canevelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. BA ZZ ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna all'ammenda di € 30,00 pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Rimini in data 16.9.2015 per aver omesso, in qualità di esercente la potestà genitoriale, in violazione dell'art.731 c.p. di far impartire alla figlia minore che, iscritta al primo anno della scuola media l'aveva frequentata solo per qualche giorno senza essere così ammessa all'anno successivo a causa delle l'istruzione secondaria di primo grado, articolando due motivi. Con il assenze- primo motivo ha lamentato il vizio di violazione di legge essendo stata la norma incriminatrice di riferimento ovverosia l'art.8 1.1859/1962 abrogata dal d.lgs 212/2010, così come già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.22037/2010; con il secondo motivo ha censurato la sentenza per incongruità ed illogicità della motivazione non essendo stato valutato il rifiuto categorico opposto dalla figlia, che si sentiva emarginata a causa della sua origine rom, alla frequentazione scolastica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi fondato. Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda legislativa occorre premettere che l'obbligo alla frequentazione scolastica è stato oggetto di plurimi interventi legislativi succedutisi nel tempo. Se al momento dell'entrata in vigore del codice penale l'obbligo di frequentazione scolastica, in forza dell'allora vigente R.D.18.6.1931 n.773 riguardava la sola istruzione elementare, il medesimo è stato poi ampliato, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art.34 della Carta Costituzionale che lo estende ad otto anni, dapprima dalla 1.1859 del 1962 anche all'istruzione media inferiore prevedendo la frequenza obbligatoria fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media o comunque fino al compimento del 15° anno di età purchè vi fosse stata una frequenza di almeno otto anni, poi dalla 1.28.3.2003 n.53 che aveva esteso la frequenza all'arco di dodici anni e successivamente dalla legge finanziaria del 2007 a dieci anni dalla fascia di età dei 6 anni a quella dei 16 anni, e dunque oltre la scuola media (art.1, comma 662 1.27.12.2006 n.269, tuttora vigente). Tali prescrizioni non hanno tuttavia trovato una necessaria corrispondenza in punto di sanzione sotto il profilo penale nei confronti dei destinatari dell'obbligo di legge, ovverosia dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori tenuti alla frequentazione scolastica. Invero la contravvenzione prevista dall'art.731 cod.pen. non ha, secondo l'univoca interpretazione di questa Corte, un contenuto sanzionatorio del generale obbligo scolastico previsto dalle varie leggi di ordine pubblico succedutesi su tale materia nel tempo, essendo la sua portata originaria limitata alla violazione dell'obbligo scolastico per il ciclo elementare in conformità alla normativa vigente al momento della sua entrata in vigore, il che ne preclude secondo i principi generali relativi all'efficacia delle norme penali, l'estensibilità al di là della portata del precetto (Sez. 3, n. 16965 del 21/03/2007 - dep. 04/05/2007, P.M. in proc. Frazzitta e altri, Rv. 237321; Sez. 3, n.22037 del 14.4.2010, Rv. 247630 che ha affermato l'inestensibilità della sanzione oltre le previsioni di legge perché si tradurrebbe in un'inammissibile analogia in malam partem). Tuttavia la sua applicabilità era stata estesa dalla legge 1859/1962 istitutiva della scuola media statale, il cui art. 8 richiama espressamente le sanzioni previste per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare, alla scuola media inferiore prevedendone l'obbligatorietà fino al conseguimento del 2 diploma finale ovvero fino al compimento del 15° anno di età purchè l'obbligo scolastico fosse stato assolto per almeno otto anni, senza che nessuna analoga previsione sia invece contenuta nelle successive disposizioni volte ad estendere la durata dell'obbligo anche alla scuola media superiore quanto meno fino all'età dei 16 anni, con ciò escludendosi la rilevanza penale dell'inadempimento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori (Sez. 3, n. 22037 del 14/04/2010 - dep. 10/06/2010, I. e altro, Rv. 247630; Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008 - dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Manigrasso e altro, Rv. 24168201). Ciò nondimeno il citato art.8 1.1859/1962 è allo stato non più vigente essendo stato abrogato dal d. Igs. 212/2010 contenente l' "abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell'art. 14-quater della legge 28 novembre 2005 n.246", così venendo meno la sanzionabilità sotto il profilo penale dell'inadempimento all'obbligo della frequentazione scolastica per la scuola media inferiore. Pertanto, pur essendo il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente inconferente, in quanto riguardante la scuola media superiore, rispetto alla fattispecie in esame relativa all'inadempimento alla frequentazione della scuola media inferiore di cui si sarebbe resa responsabile la ricorrente in quanto genitore esercente la responsabilità genitoriale (in tali termini dovendo essere riqualificata, per effetto delle modifiche introdotte dal d. lgs. 154/2013 che comunque lascia immutato il contenuto degli obblighi di cura educazione ed istruzione in capo ai genitori, la previgente potestà genitoriale), il motivo di doglianza è da ritenersi comunque fondato per essere secondo la normativa vigente l'inadempimento all'obbligo della frequentazione scolastica sanzionato esclusivamente nell'ipotesi originariamente prevista dall'art. 731 c.p., ovverosia limitatamente all'istruzione elementare. Essendo invece venuta meno la previsione che consentiva di estendere l'applicabilità della norma codicistica alla violazione dell'obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso il 6.12.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Silvio Amores IL CA Lud