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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5280 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.3788/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3788/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno alla Via B. Freda dell'avv. Michele Marino che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._3
[...] mente domiciliate in Battipaglia (SA) alla Via Salvator Rosa n. 122 presso lo studio dell'avv. Carmine Bucciarelli che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Mastrolia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, premetteva Parte_3 che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3272/ clusione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto l'obbligo a proprio carico di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia (19.07.2024), nonché l'assegnazione Pt_2 della casa familiare all'ex coniuge, . Controparte_1
In particolare, il ricorrente chie suddetto obbligo posto a proprio carico e della conseguente assegnazione della casa familiare, deducendo che la figlia, di quasi 31 anni, non si era adeguatamente attivata per ricercare una stabile occupazione tale da renderla economicamente autosufficiente e non aveva completato gli studi universitari intrapresi nel corso degli anni. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1
che contestavano quanto dedotto dal ric si Parte_2 ieste;
in particolare, precisavano che non aveva ancora Pt_2 raggiunto l'indipendenza economica nonostante i live truzione raggiunti con i sacrifici della sola madre, che aveva partecipato a diversi concorsi per accedere al mondo del lavoro e di essere in attesa degli esiti. Inoltre, le resistenti rilevavano che il non aveva mai adempiuto ai propri Parte_1 obblighi di carattere economico, notevoli difficoltà nel percorso formativo della figlia che si era comunque attivata in maniera adeguata e diligente. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre in primo luogo valutare la domanda avanzata dal ricorrente della revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento della figlia . Pt_2
Al riguardo, si evidenzia che la udenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Orbene, occorre premettere che, all'udienza di comparizione, è comparsa personalmente , che ben poteva essere convenuta in giudizio dal Parte_2 ricorrente, che on lavorare, di essere solo diplomata ma di avere frequentato la facoltà di ingegneria fino all'anno 2019 e quella di statistica fino all'anno 2023, precisando di essere inserita nella graduatoria di diversi concorsi e di essere in attesa di una chiamata (cfr. verbale di udienza). Nel caso di specie, il Tribunale osserva che ha ormai esaurito il proprio Pt_2 percorso formativo, avendo seguito diversi indirizzi di studi anche se non portati a compimento, sebbene non possa stigmatizzarsi il comportamento della ragazza che, nonostante le difficoltà anche economiche, ha cercato di inserirsi nel mondo del lavoro acquisendo specializzazioni e partecipando a diversi concorsi;
d'altra parte, anche nella sentenza di divorzio dell'anno 2021, è stato previsto l'obbligo di mantenimento a carico del padre sul presupposto che fosse in procinto Pt_2 di concludere la propria formazione (cfr. sentenza in atti Tuttavia, deve escludersi il diritto della resistente di ricevere ancora una somma per il proprio mantenimento, considerato l'intero percorso formativo, l'età della stessa (31 anni), il lasso di tempo trascorso dall'esaurimento della sua ultima esperienza di studi, e, pertanto, non può ritenersi più sussistente l'obbligo contributivo a carico dei genitori che non può protrarsi oltre tempi ragionevoli. Inoltre, quanto appena accertato in merito all'autosufficienza economica della figlia, comporta necessariamente anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, considerato che l'istituto ha come ratio quella di tutelare la continuità nell'usuale habitat domestico dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non indipendenti.
Pertanto, a parziale modifica della sentenza n. n. 3272/2021 del Tribunale di Salerno, si dispone la revoca l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma mensile r il Controparte_1 mantenimento d la revoca dell'assegnazione della casa Pt_2 familiare, sita in Colliano (SA ia Capuaccio n. 10, a . Controparte_1
Spese di lite In considerazione della natura della controversia e della particolarità del caso di specie in seguito all'accertamento compiuto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. n. 3272/2021 del Tribunale di Salerno dispone: a. la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento della figlia
[...]
Pt_2
b. ca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Colliano (SA) alla Via Capuaccio n. 10, a;
Controparte_1
− dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3788/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno alla Via B. Freda dell'avv. Michele Marino che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._3
[...] mente domiciliate in Battipaglia (SA) alla Via Salvator Rosa n. 122 presso lo studio dell'avv. Carmine Bucciarelli che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Mastrolia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, premetteva Parte_3 che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3272/ clusione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto l'obbligo a proprio carico di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia (19.07.2024), nonché l'assegnazione Pt_2 della casa familiare all'ex coniuge, . Controparte_1
In particolare, il ricorrente chie suddetto obbligo posto a proprio carico e della conseguente assegnazione della casa familiare, deducendo che la figlia, di quasi 31 anni, non si era adeguatamente attivata per ricercare una stabile occupazione tale da renderla economicamente autosufficiente e non aveva completato gli studi universitari intrapresi nel corso degli anni. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1
che contestavano quanto dedotto dal ric si Parte_2 ieste;
in particolare, precisavano che non aveva ancora Pt_2 raggiunto l'indipendenza economica nonostante i live truzione raggiunti con i sacrifici della sola madre, che aveva partecipato a diversi concorsi per accedere al mondo del lavoro e di essere in attesa degli esiti. Inoltre, le resistenti rilevavano che il non aveva mai adempiuto ai propri Parte_1 obblighi di carattere economico, notevoli difficoltà nel percorso formativo della figlia che si era comunque attivata in maniera adeguata e diligente. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre in primo luogo valutare la domanda avanzata dal ricorrente della revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento della figlia . Pt_2
Al riguardo, si evidenzia che la udenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Orbene, occorre premettere che, all'udienza di comparizione, è comparsa personalmente , che ben poteva essere convenuta in giudizio dal Parte_2 ricorrente, che on lavorare, di essere solo diplomata ma di avere frequentato la facoltà di ingegneria fino all'anno 2019 e quella di statistica fino all'anno 2023, precisando di essere inserita nella graduatoria di diversi concorsi e di essere in attesa di una chiamata (cfr. verbale di udienza). Nel caso di specie, il Tribunale osserva che ha ormai esaurito il proprio Pt_2 percorso formativo, avendo seguito diversi indirizzi di studi anche se non portati a compimento, sebbene non possa stigmatizzarsi il comportamento della ragazza che, nonostante le difficoltà anche economiche, ha cercato di inserirsi nel mondo del lavoro acquisendo specializzazioni e partecipando a diversi concorsi;
d'altra parte, anche nella sentenza di divorzio dell'anno 2021, è stato previsto l'obbligo di mantenimento a carico del padre sul presupposto che fosse in procinto Pt_2 di concludere la propria formazione (cfr. sentenza in atti Tuttavia, deve escludersi il diritto della resistente di ricevere ancora una somma per il proprio mantenimento, considerato l'intero percorso formativo, l'età della stessa (31 anni), il lasso di tempo trascorso dall'esaurimento della sua ultima esperienza di studi, e, pertanto, non può ritenersi più sussistente l'obbligo contributivo a carico dei genitori che non può protrarsi oltre tempi ragionevoli. Inoltre, quanto appena accertato in merito all'autosufficienza economica della figlia, comporta necessariamente anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, considerato che l'istituto ha come ratio quella di tutelare la continuità nell'usuale habitat domestico dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non indipendenti.
Pertanto, a parziale modifica della sentenza n. n. 3272/2021 del Tribunale di Salerno, si dispone la revoca l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma mensile r il Controparte_1 mantenimento d la revoca dell'assegnazione della casa Pt_2 familiare, sita in Colliano (SA ia Capuaccio n. 10, a . Controparte_1
Spese di lite In considerazione della natura della controversia e della particolarità del caso di specie in seguito all'accertamento compiuto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. n. 3272/2021 del Tribunale di Salerno dispone: a. la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento della figlia
[...]
Pt_2
b. ca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Colliano (SA) alla Via Capuaccio n. 10, a;
Controparte_1
− dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi