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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
NI DI, RE
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4083 2024 IMU 2020
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 29/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4476 2024 IMU 2022
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4808 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente si riporta alla propria costituzione in giudizio ed atti successivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato che tra i ricorsi 212/2025, 213/2025 e 486/2025 esistono motivi di connessione, ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 546/92 ne dispone la riunione.
Con tempestivi ricorsi, Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno
2020, provvedimento n° 4083 del 27.12.2024, notificato il 30.12.2024di euro 10.040,48, l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2021, provvedimento n° 4808 del 30.05.2025, notificato il 30.05.2025 di euro
14.976,32 e l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2022, provvedimento n° 4476 del 27.12.2024, notificato il 30.12.2024, per un importo da pagare di € 14.592,81 e.
Provvedeva a presentare istanza di autotutela rimasta senza esito e quindi notificava il ricorso e iscriveva la causa.
Contestava la domanda, anche con successiva memoria, eccependo “evidenti errori logici, oltre ad un pagamento effettuato e non dovuto in relazione al valore delle rendite catastali applicate”.
Si costituisce la Sap con il deposito delle controdeduzioni.
In esito all'odierna udienza, la Corte ha deliberato previa riunione dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posto in rilievo che, stante la riunione, il materiale utilizzabile dalla Corte per la decisione sui due ricorsi analoghi per motivi addotti è composto da tutti gli atti difensivi depositati dalle parti.
Per l'anno 2020, 2021 e 2022 il ricorrente contesta l'aliquota imu applicata nell'accertamento per gli immobili di categoria D/1. La delibera del Comune del 20.3.2023 n. 3, depositata in atti, ha previsto per l'anno 2023 per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota del 1 per mille, per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9
l'aliquota 6 per mille, per le categorie A/10 e per tutte le altre categorie, l'aliquota del 10,5 per mille.
La legge 27.12.2019, n. 160 art. 1 comma 753, istitutiva della nuova Imu, ha previsto che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”. E al comma 764 “In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”
Pertanto, non essendo stata deliberata espressamente l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, si applica la normativa nazionale ossia la citata legge 160/2019. Pertanto la doglianza viene respinta e l'aliquota applicata dal Comune agli immobili di categoria D è corretta pertanto è respinta la domanda di rimborso del ricorrente
Immobile n. 3 accertamento n. 4083 anno 2020: foglio 12 num. 253 sub 9, il ricorrente eccepisce l'errata applicazione della rendita catastale variata in atti al 30.11.2020. La nuova rendita è di euro 20.400 mentre la precedente era di euro 18.975 in vigore al 1.1.2020. Si accoglie la doglianza del ricorrente in quanto la nuova rendita catastale assegnata deve essere applicata per legge dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua variazione previa notifica della stessa. È diffusa giurispudenza per cui, per l'applicazione delle imposte, occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
Nel ricorso relativo all'anno 2021 chiedeva il rimborso degli importi erroneamente versati sulle aree fabbricabili integrate nel relativo fabbricato per euro 546. Anche per il 2022 chiedeva il rimborso dei versamenti effettuati allo stesso titolo per euro 1830. Si dispone che il Comune annulli parzialmente il ricorso e compensi i maggiori versamenti con le somme ancora dovute previo ricalcolo dell'imu dovuta sulla base delle rendite catastali vigenti come indicato nel ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come specificato in motivazione i ricorsi riuniti. Rigetta nel resto e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
NI DI, RE
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4083 2024 IMU 2020
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 29/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4476 2024 IMU 2022
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4808 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente si riporta alla propria costituzione in giudizio ed atti successivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato che tra i ricorsi 212/2025, 213/2025 e 486/2025 esistono motivi di connessione, ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 546/92 ne dispone la riunione.
Con tempestivi ricorsi, Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno
2020, provvedimento n° 4083 del 27.12.2024, notificato il 30.12.2024di euro 10.040,48, l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2021, provvedimento n° 4808 del 30.05.2025, notificato il 30.05.2025 di euro
14.976,32 e l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2022, provvedimento n° 4476 del 27.12.2024, notificato il 30.12.2024, per un importo da pagare di € 14.592,81 e.
Provvedeva a presentare istanza di autotutela rimasta senza esito e quindi notificava il ricorso e iscriveva la causa.
Contestava la domanda, anche con successiva memoria, eccependo “evidenti errori logici, oltre ad un pagamento effettuato e non dovuto in relazione al valore delle rendite catastali applicate”.
Si costituisce la Sap con il deposito delle controdeduzioni.
In esito all'odierna udienza, la Corte ha deliberato previa riunione dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posto in rilievo che, stante la riunione, il materiale utilizzabile dalla Corte per la decisione sui due ricorsi analoghi per motivi addotti è composto da tutti gli atti difensivi depositati dalle parti.
Per l'anno 2020, 2021 e 2022 il ricorrente contesta l'aliquota imu applicata nell'accertamento per gli immobili di categoria D/1. La delibera del Comune del 20.3.2023 n. 3, depositata in atti, ha previsto per l'anno 2023 per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota del 1 per mille, per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9
l'aliquota 6 per mille, per le categorie A/10 e per tutte le altre categorie, l'aliquota del 10,5 per mille.
La legge 27.12.2019, n. 160 art. 1 comma 753, istitutiva della nuova Imu, ha previsto che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”. E al comma 764 “In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”
Pertanto, non essendo stata deliberata espressamente l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, si applica la normativa nazionale ossia la citata legge 160/2019. Pertanto la doglianza viene respinta e l'aliquota applicata dal Comune agli immobili di categoria D è corretta pertanto è respinta la domanda di rimborso del ricorrente
Immobile n. 3 accertamento n. 4083 anno 2020: foglio 12 num. 253 sub 9, il ricorrente eccepisce l'errata applicazione della rendita catastale variata in atti al 30.11.2020. La nuova rendita è di euro 20.400 mentre la precedente era di euro 18.975 in vigore al 1.1.2020. Si accoglie la doglianza del ricorrente in quanto la nuova rendita catastale assegnata deve essere applicata per legge dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua variazione previa notifica della stessa. È diffusa giurispudenza per cui, per l'applicazione delle imposte, occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
Nel ricorso relativo all'anno 2021 chiedeva il rimborso degli importi erroneamente versati sulle aree fabbricabili integrate nel relativo fabbricato per euro 546. Anche per il 2022 chiedeva il rimborso dei versamenti effettuati allo stesso titolo per euro 1830. Si dispone che il Comune annulli parzialmente il ricorso e compensi i maggiori versamenti con le somme ancora dovute previo ricalcolo dell'imu dovuta sulla base delle rendite catastali vigenti come indicato nel ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come specificato in motivazione i ricorsi riuniti. Rigetta nel resto e compensa le spese.