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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 1929/2025, promosso ex artt. 473 bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 da e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Palomba Parte_1 CP_1
Maria;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO LI (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/04/2025, gli ex coniugi e , premesso di essere divorziati per effetto Parte_1 CP_1 dell'accordo del 26.01.2016 ratificato in data 01.03.2016 innanzi all'Ufficiale di Stato civile, hanno concordato, a modifica delle condizioni di divorzio, di porre a carico di ed in Parte_1 favore di un assegno divorzile pari alla somma mensile di € 850,00, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, deducendo che “le condizioni economiche delle parti sono mutate perché la SI.ra è attualmente priva di occupazione”, e dando concordemente CP_1
“atto che la SI.ra non lavora e perciò non è economicamente autosufficiente”. CP_1
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 16/04/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., vertendo il procedimento su diritti disponibili, e non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti da tutelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025: “Le parti concordemente danno atto che la SI.ra non lavora e perciò non è economicamente autosufficiente e CP_1 pertanto il SI verserà in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento, la Parte_1 somma mensile di € 850,00 (ottocentocinquantaeuro/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano che tutte le ulteriori questioni inerenti i loro rapporti matrimoniali ed economici sono stati transattivamente definiti”.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 2 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 1929/2025, promosso ex artt. 473 bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 da e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Palomba Parte_1 CP_1
Maria;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO LI (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/04/2025, gli ex coniugi e , premesso di essere divorziati per effetto Parte_1 CP_1 dell'accordo del 26.01.2016 ratificato in data 01.03.2016 innanzi all'Ufficiale di Stato civile, hanno concordato, a modifica delle condizioni di divorzio, di porre a carico di ed in Parte_1 favore di un assegno divorzile pari alla somma mensile di € 850,00, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, deducendo che “le condizioni economiche delle parti sono mutate perché la SI.ra è attualmente priva di occupazione”, e dando concordemente CP_1
“atto che la SI.ra non lavora e perciò non è economicamente autosufficiente”. CP_1
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 16/04/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., vertendo il procedimento su diritti disponibili, e non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti da tutelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025: “Le parti concordemente danno atto che la SI.ra non lavora e perciò non è economicamente autosufficiente e CP_1 pertanto il SI verserà in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento, la Parte_1 somma mensile di € 850,00 (ottocentocinquantaeuro/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano che tutte le ulteriori questioni inerenti i loro rapporti matrimoniali ed economici sono stati transattivamente definiti”.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 2 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 2 di 2