Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
2471 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2471/2023 R.G.
avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto dei coniugi nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
con gli avv. Gisella Nepote Fus e Luisella Bumbaca, presso le quali ha eletto domicilio telematico e
nata a [...], l'[...], C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Antonella Riassetto presso cui ha eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 180,00 entro il giorno 5 di ciascun mese,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
- in data 23.10.2024 la casa coniugale è stata venduta, come da accordi assunti dai coniugi in sede di separazione
- la signora si è trasferita in Barbania (Torino) dove vive in immobile condotto in CP_1
locazione. Gli arredi che compongono la casa coniugale sono stati equamente divisi tra i coniugi
- tutti i debiti contratti in pendenza del rapporto di coniugio sono stati evasi
- il c/c RE e il , entrambi cointestati tra i coniugi, sono stati estinti Persona_1
- i coniugi in data 09.04.2024 hanno prestato acquiescenza alla sentenza di separazione recandosi presso la cancelleria del Tribunale di Ivrea.
Per il P.M.: parere favorevole.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Barbania Parte_1 CP_1
in data 07.06.2014 (atto n. 1 parte II serie A)
Dalla unione non sono nati figli.
Con ricorso iscritto in data 08.08.2023 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74
e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
I coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 216/2024, datata 07.02.2024 e passata in giudicato il
09.04.2024.
Dopo la sentenza di separazione, i coniugi, con note scritte, hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015. La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale per concorde affermazione delle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'avvenuta formale comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_2
, in data 07.06.2014, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barbania di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.01.2025
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba